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Mitigating the risk of social engineering attacks
The topic of social engineering is only covered briefly in today\u27s system administration and security coursework. This lack of coverage leaves many Administrators ill-equipped to administer the users of a computer network. In addition to their technical training, administrators need to comprehend the potential severity and likelihood of social engineering attacks. Teaching administrators only to minimize the risk of hacking attempts or computer virus infections does not fully equip them with the knowledge needed to defend their networks. To ensure the safety of their network from social engineering attacks, administrators need to be able to answer three primary questions: * How can Administrators look for and identify a social engineering attack? * How can Administrators properly train users to ensure they do not become the network\u27s weakest security link? * How can Administrators test their protection methods to ensure the risk of social engineering attacks is sufficiently mitigated? This thesis attempts to answer these questions, devise a training workshop template Administrators can present to their users, and present a base set of audit guidelines Administrators can employ to ensure their attack prevention methods are effective
Isolated Cardiac Metastasis from Colorectal Cancer in a 35-Year-Old Man
We present the case of a 35-year-old patient who was found to be affected by an isolated clinically silent cardiac metastasis despite a negative CT follow-up at one year from abdominal surgery for colorectal cancer. CT/PET and tumor marker GICA were fundamental in suggesting the diagnosis, which was then confirmed by cardiac magnetic resonance and surgical biopsy. This is a very rare modality of presentation of cardiac metastasis because of the young age of our patient and the absence of disease in other sites
Lithic variability and raw material exploitation at the Middle Stone Age (MSA) site of Gotera, southern Ethiopia: A combined technological and quantitative approach
Technological variability within East African Middle Stone Age (MSA) lithic assemblages is considered a reflection of regional or local identities. These identities are a possible outcome of different social dynamics in human populations or interaction with the environment. Here we analysed the lithic assemblage from GOT 1-S site, in the Gotera area (Southern Ethiopia) in order to integrate fresh data from the region into the broader discussion on the technological variability of the MSA of Eastern Africa. To reach this goal, we considered lithic data from a surface dispersion, through the combination of different methods. Technological and statistical analyses performed on lithic assemblage suggest the existence of two distinct reduction sequences related to different raw materials: quartz and basalt. The technological analysis shows a more opportunistic reduction strategy on basalt artefacts, while the quartz lithic assemblage exhibits a more accurate preparation of core striking platforms and more predetermined products. The results of technological analyses on flakes, tools and cores were elaborated using Principal Component Analysis and Cluster Analysis. The two analyses allowed to confirm the hypothesis of two reduction strategies according to different raw material selection and managing. Furthermore, the categorical attributes from cores and flakes were processed by means of Correspondence Analysis, highlighting the technological differences linked to the different raw materials exploited. Moreover, the combined results from the technological and statistical analyses proved the validity of this integrated methodology to analyse a lithic collection from a surface context
Back to Uluzzo â archaeological, palaeoenvironmental and chronological context of the MidâUpper Palaeolithic sequence at Uluzzo C Rock Shelter (Apulia, southern Italy)
The tempo and mode of Homo sapiens dispersal in Eurasia and the demise of Neanderthals has sparked debate about the dynamics of Neanderthal extinction and its relationship to the arrival of H. sapiens. In Italy, the so-called âTransitionâ from Neanderthals to H. sapiens is related to the Uluzzian technocomplex, i.e. the first archaeological evidence for modern human dispersal on the European continent. This paper illustrates the new chronology and stratigraphy of Uluzzo C, a rock shelter and Uluzzian key site located in the Uluzzo Bay in southern Italy, where excavations are ongoing, refining the cultural sequence known from previous excavations. Microstratigraphic investigation suggests that most of the deposit formed after dismantling of the vault of the rock shelter and due to wind input of loess deflated by the continental shelf. The occasional reactivation of the hydrology of the local karst system under more humid conditions further contributed to the formation of specific layers accumulating former Terra Rossa-type soil fragments. Superposed on sedimentary processes, strong bioturbation and the mobilization and recrystallization of calcite have been detected. Optically stimulated luminescence (OSL) ages from Uluzzo C Rock Shelter are congruent with previously published radiocarbon ages obtained on shell beads and tephrachronology from adjacent sites preserving the Uluzzian technocomplex such as Grotta del Cavallo, confirming the onset for the Uluzzian in the area to ca. 39.2â42.0 ka. The OSL chronology from Uluzzo C also provides a terminus post quem for the end of the Mousterian in the region, constraining the disappearance of the Neanderthals in that part of Italy to âĽ46 Âą 4 ka
An overview of Alpine and Mediterranean palaeogeography, terrestrial ecosystems and climate history during MIS 3 with focus on the Middle to Upper Palaeolithic transition
This paper summarizes the current state of knowledge about the millennial scale climate variability characterizing Marine Isotope Stage 3 (MIS 3) in S-Europe and the Mediterranean area and its effects on terrestrial ecosystems. The sequence of Dansgaard-Oeschger events, as recorded by Greenland ice cores and recognizable in isotope profiles from speleothems and high-resolution palaeoecological records, led to dramatic variations in glacier extent and sea level configuration with major impacts on the physiography and vegetation patterns, both latitudinally and altitudinally. The recurrent succession of (open) woodlands, including temperate taxa, and grasslands with xerophytic elements, have been tentatively correlated to GIs in Greenland ice cores. Concerning colder phases, the Greenland Stadials (GSs) related to Heinrich events (HEs) appear to have a more pronounced effect than other GSs on woodland withdrawal and xerophytes expansion. Notably, GS 9-HE4 phase corresponds to the most severe reduction of tree cover in a number of Mediterranean records. On a long-term scale, a reduction/opening of forests throughout MIS 3 started from Greenland Interstadials (GIs) 14/13 (ca. 55\u201348 ka), which show a maximum in woodland density. At that time, natural environments were favourable for Anatomically Modern Humans (AMHs) to migrate from Africa into Europe as documented by industries associated with modern hominin remains in the Levant. Afterwards, a variety of early Upper Palaeolithic cultures emerged (e.g., Uluzzian and Proto-Aurignacian). In this chronostratigraphic framework, attention is paid to the Campanian Ignimbrite tephra marker, as a pivotal tool for deciphering and correlating several temporal-spatial issues crucial for understanding the interaction between AMHs and Neandertals at the time of the Middle to Upper Palaeolithic transition
Integrated multidisciplinary ecological analysis from the Uluzzian settlement at the Uluzzo C Rock Shelter, south-eastern Italy
open20siThe Middle to Upper Palaeolithic transition, between 50 000 and 40 000 years ago, is a period of important ecological and cultural changes. In this framework, the Rock Shelter of Uluzzo C (Apulia, southern Italy) represents an important site due to Late Mousterian and Uluzzian evidence preserved in its stratigraphic sequence. Here, we present the results of a multidisciplinary analysis performed on the materials collected between 2016 and 2018 from the Uluzzian stratigraphic units (SUs) 3, 15 and 17. The analysis involved lithic technology, use-wear, zooarchaeology, ancient DNA of sediments and palaeoproteomics, completed by quartz single-grain optically stimulated luminescence dating of the cave sediments. The lithic assemblage is characterized by a volumetric production and a debitage with no or little management of the convexities (by using the bipolar technique), with the objective to produce bladelets and flakelets. The zooarchaeological study found evidence of butchery activity and of the possible exploitation of marine resources, while drawing a picture of a patchy landscape, composed of open forests and dry open environments surrounding the shelter. Ancient mitochondrial DNA from two mammalian taxa were recovered from the sediments. Preliminary zooarchaeology by mass spectrometry results are consistent with ancient DNA and zooarchaeological taxonomic information, while further palaeoproteomics investigations are ongoing. Our new data from the re-discovery of the Uluzzo C Rock Shelter represent an important contribution to better understand the meaning of the Uluzzian in the context of the Middle/Upper Palaeolithic transition in south-eastern Italy.First published: 13 July 2021openSARA SILVESTRINI, MATTEO ROMANDINI, GIULIA MARCIANI, SIMONA ARRIGHI, LISA CARRERA, ANDREA FIORINI, JUAN MANUEL LĂPEZ-GARCĂA, FEDERICO LUGLI, FILOMENA RANALDO, VIVIANE SLON, LAURA TASSONI, OWEN ALEXANDER HIGGINS, EUGENIO BORTOLINI, ANTONIO CURCI, MATTHIAS MEYER, MICHAEL CHRISTIAN MEYER, GREGORIO OXILIA, ANDREA ZERBONI, STEFANO BENAZZI, SPINAPOLICE ENZA ELENASARA SILVESTRINI, MATTEO ROMANDINI, GIULIA MARCIANI, SIMONA ARRIGHI, LISA CARRERA, ANDREA FIORINI, JUAN MANUEL LĂPEZ-GARCĂA, FEDERICO LUGLI, FILOMENA RANALDO, VIVIANE SLON, LAURA TASSONI, OWEN ALEXANDER HIGGINS, EUGENIO BORTOLINI, ANTONIO CURCI, MATTHIAS MEYER, MICHAEL CHRISTIAN MEYER, GREGORIO OXILIA, ANDREA ZERBONI, STEFANO BENAZZI, SPINAPOLICE ENZA ELEN
Poteri autoritativi, posizioni soggettive e mezzi di tutela nelle indagini fiscali
ABSTRACT
Lo studio della potestĂ pubblica pone la questione del discrimen tra il potere
autoritativo e il potere che tale non è.
Taluno ha ricercato una soluzione semplice, ma di difficile appiglio teorico: rilievo
dirimente assumerebbe la natura discrezionale o vincolata del provvedimento
amministrativo.
Seguendo tali coordinate, se si ritiene che nellâambito dellâattivitĂ amministrativa il
potere pubblico si caratterizzi per la definizione discrezionale del proprio contenuto,
la categoria degli atti vincolati, in quanto dĂ attuazione a disposizioni legislative giĂ
definite nei contenuti, esula dallâambito di indagine dei provvedimenti autoritativi: il
comando verrebbe direttamente dalla legge e non dalla pubblica autoritĂ .
CosĂŹ argomentando, dovrebbe escludersi lâattivitĂ vincolata dallâattivitĂ autoritativa,
ammettendosi perciò che non tutta lâattivitĂ amministrativa si caratterizza per essere
autoritativa.
Qualora viceversa ci si incentri sul piano degli effetti, lâatto autoritativo è atto dotato
di particolare forza e capacitĂ di imporsi, caratteristica questa senzâaltro comune
allâatto vincolato.
Senzâaltro un esempio di poteri che consentono di muoversi con ampia
discrezionalitĂ sullâan, sul quomodo e sul quando, sono i poteri istruttori dellâA.F.,
ma non può ritenersi che un potere sia contraddistinto solo dal libero esercizio
o dalla libera definizione dei suoi contenuti.
Il potere, oltre che per le modalitĂ del suo esercizio, si qualifica anche sotto il profilo
dellâefficacia, perchĂŠ un provvedimento può dirsi imperativo quando ha la capacitĂ
di imporsi e la forza per essere eseguito in assenza della cooperazione del
destinatario.
Un atto autoritativo esplica innanzitutto i propri effetti sulla posizione del privato
destinatario del provvedimento, ma anche su terzi, variamente coinvolti dal potere
pubblico.
Punto cruciale per individuare gli strumenti di tutela azionabili contro gli atti e i
comportamenti della pubblica autorità è lâidentificazione della posizione giuridica
soggettiva che si oppone al potere.
In merito alla dicotomia diritto soggettivo + interesse legittimo, non soccorre in
ausilio la previsione secondo cui la giurisdizione esclusiva, caratterizzata
dallâesercizio di una attivitĂ autoritativa, sarebbe luogo di incontro tra le diverse
posizioni giuridiche soggettive.
Può accadere, come è nostra opinione che accada nel procedimento tributario, che lo
stesso individuo assuma una posizione diversa a seconda del momento
procedimentale e della specifica pretesa avanzata.
Si pensi agli effetti degli atti amministrativi illegittimi, poi annullati: si potrebbe
opinare che lâeffetto , secondo la teoria c.d. dellâaffievolimento,
esplicato dallâesercizio del potere pubblico sulla sfera privata rende meri
comportamenti gli effetti che si sono medio tempore prodotti in esecuzione di atti
espressione di autoritĂ , poi caducati per effetto di una pronuncia giudiziale di
annullamento.
In particolare, è lecito porsi la questione di quale posizione giuridica si configuri
dinanzi a tale situazione o a fronte dellâattivitĂ vincolata della P.A., al fine di cogliere
i mezzi di tutela apprestati dallâordinamento e dunque di delineare i poteri cognitori
che caratterizzano le varie tipologie di giudizio.
Se si ha riguardo ai caratteri dellâesecutivitĂ e dellâinoppugnabilitĂ , sembra che ci si
debba necessariamente indirizzare verso la sfera degli interessi legittimi.
Ciò tuttavia deve tener conto di quanto si dirĂ in merito allâattivitĂ vincolata, e
dellâesistenza della giurisdizione esclusiva, cui è connaturata proprio la presenza
di diritti.
Argomentando in tema di sovranitĂ tributaria ed interesse fiscale, va puntualizzato
che la sovranitĂ , intesa come potere politico, è organizzata in quanto allâattribuzione
ad autoritĂ pubbliche, allâindividuazione dei poteri giuridici autoritativi atti a farla
valere, alla determinata forza riconosciuta al titolare del potere.
La sovranitĂ tributaria, avente oggetto tributario, deve essere legale, nel senso che il
suo esercizio richiede lâautoritĂ legislativa e la forma di legge, e deve tradursi in una
minima produzione di legge: la sovranitĂ tributaria si risolve nellâesercizio del potere
giuridico dellâautoritĂ legislativa di istituire il tributo con norme ed assieme del potere
giuridico in capo allâautoritĂ amministrativa di integrare con proprio atto la disciplina
del tributo.
Attraverso la legge, il regolamento ed i provvedimenti trova esplicazione la sovranitĂ
tributaria.
Le autoritĂ pubbliche, dopo aver istituito il tributo per acquisire il fabbisogno di utilitĂ
necessario per lo svolgimento del loro agire, senza necessitĂ del consenso dei consociati
interessati, possono comminare sanzioni e punire comportamenti non conformi alle
norme tributarie, ricorrendo anche allâimpiego della coercizione per realizzare
lâimposizione e la riscossione dei tributi.
Rispetto allâoggetto tributario le autoritĂ si sono fornite di poteri, allo scopo di
provvedere ad un interesse economico che pertiene alle stesse autoritĂ , il cosiddetto
interesse fiscale pubblico.
La Corte Costituzionale ha qualificato come tale lâinteresse generale alla riscossione dei
tributi, che è condizione di vita per la comunità , rendendo possibile il regolare
funzionamento dei servizi statali.
Perseguire tale interesse, come interesse della collettivitĂ e non dellâautoritĂ ,
legittimerebbe alcune deroghe al diritto comune introdotte nel diritto tributario.
La tutela dellâinteresse fiscale serve a dare continuitĂ e stabilitĂ alla societĂ , e per tale
motivo è in posizione di supremazia rispetto ai singoli privati: la norma tributaria
modella quindi le situazioni giuridiche attive e passive del rapporto tributario
accordando la posizione di vantaggio alle autoritĂ pubbliche di fronte al contribuente.
Il tributo, pertanto, è dotato del mezzo generale della sovranità , che si vale di poteri
autoritativi che solo le autoritĂ o apparati pubblici possono usare per imporre
lâosservanza della norma tributaria.
In ragione di ciò, le autorità hanno il potere di istituire, imporre e riscuotere tributi,
facendo ricorso anche alla coercizione.
Sul tributo non può che imprimersi la struttura costituzionale dello Stato di diritto, che
impone limiti allâesercizio della sovranitĂ tributaria, individuandone le precise finalitĂ
e delimitandone i mezzi di esplicazione.
Sul tributo incide altresĂŹ il riconoscimento e la garanzia delle libertĂ e delle autonomie
e quindi i limiti entro cui il contribuente deve il tributo e deve soggiacere ai poteri
autoritativi dellâamministrazione, ivi inclusi gli invasivi poteri di indagine istruttoria.
Lâatto impositivo, ricostruito come vedremo in termini di provvedimento
amministrativo, è dotato di particolari attitudini effettuali, a sua volta espressione
dellâesercizio di poteri autoritativi; il principio di esecutivitĂ degli atti provenienti da
unâautoritĂ nellâesercizio dei pubblici poteri, insegna la Consulta, rende obbligatorio
per il privato adempiere, fatta salva unâadeguata tutela di fronte allâamministrazione
resa efficacemente da un giudice dotato altresĂŹ di poteri sospensivi dellâesecuzione
dellâatto.
Non vanno trascurate esigenze di tutela oltre il momento sostanziale dellâimposizione,
a fronte di penetranti mezzi coattivi dâindagine di cui è dotata in particolare
lâAmministrazione finanziaria.
In tale ambito vengono in rilievo diritti le libertĂ fondamentali dellâindividuo, che
hanno i loro corollari in facoltĂ di esclusione di intromissioni di terzi nella sfera
personale, i quali potrebbero entrare in conflitto con lâinteresse generale alla
realizzazione del concorso di tutti alle spese pubbliche.
Ne discende che la potenzialitĂ di espansione di tali poteri, di per sĂŠ illimitata se
valutata solo nelle visuale dellâintima connessione con la realizzazione del dovere di
solidarietĂ , va circoscritta per le esigenze di garanzia del rispetto delle libertĂ
costituzionali.
LibertĂ , dâaltronde, che senzâaltro vanno limitate entro quanto strettamente necessitato
dalla realizzazione del suddetto interesse generale: un bilanciamento di opposte
posizioni che il legislatore per primo deve operare.
In merito allâosservanza del principio di capacitĂ contributiva nellâesercizio delle
indagini fiscali, in dottrina si è spesso dubitato dellâapplicabilitĂ dellâart. 53 Cost. alle
norme che istituiscono i poteri istruttori, sulla considerazione che il precetto della
capacitĂ contributiva nessun effetto condizionante avrebbe sulle disposizioni che non
regolano gli aspetti sostanziali del concorso alle spese pubbliche, ma che sono rivolte
a disciplinare le modalitĂ di attuazione del prelievo.
Va però osservata la stretta correlazione dei poteri di indagine con il soddisfacimento
delle istanze solidaristiche enunciate nellâart. 53 Cost.: in altri termini, la dotazione di
mezzi investigativi adeguati, come del resto tutti i profili procedimentali attinenti al
controllo degli adempimenti ed alla ricerca delle prove delle violazioni, è essenziale a
garantire lâosservanza del dovere costituzionale dellâeffettivitĂ dellâimposizione e
quindi del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria capacitĂ
contributiva.
Pertanto, lâart. 53 Cost., nella sua componente solidaristica, condiziona il legislatore
nella dotazione dei poteri autoritativi allâA.F., funzionali al controllo
dellâadempimento del dovere di concorso.
Ancor piÚ agevole è ricondurre la previsione dei poteri autoritativi istruttori alla
componente garantistica dellâart. 53 Cost., che richiede il concorso di ciascuno in
ragione della propria effettiva capacitĂ contributiva.
Non soltanto il legislatore deve, sul versante sostanziale, strutturare i presupposti
impositivi ed i criteri di commisurazione della base imponibile in modo da tassare
soltanto la reale capacitĂ economica dei contribuenti, ma deve pure, sul versante
procedimentale, tendere allâaffermazione di modelli di ricostruzione analitica della
base imponibile.
Uno degli strumenti per realizzare appieno lâobiettivo di analitica ed esatta
determinazione delle dimensioni quanti e qualitative delle operazioni fiscalmente
rilevanti è proprio quello di fornire lâA.F. di poteri dâindagine diversificati ed
invasivi, che consentano ad essa di ricostruire correttamente il presupposto e
misurare imponibile ed imposta dovuta.
Da quanto osservato deriva de plano che la maggior preferenza per la tassazione su
basi effettive, o detto in altri termini per la ricostruzione casistica dellâimponibile su
base documentale, comporta la previsione di poteri piĂš penetranti ed ampi per gli
uffici finanziari, con limitazione inversamente proporzionale dei diritti costituzionali
di libertĂ .
La dottrina che ammette la valenza dei principi di cui allâart. 53 Cost. nellâambito
dellâintero comportamento della P.A., giunge a riconoscerne lo stesso vigore
nellâindirizzare e vincolare le scelte della stessa Amministrazione, alla quale spetta la
scelta sui poteri da esercitare ed in che misura vadano utilizzati.
SullâA.F. incombe, inoltre, lâonere di offrire la reale ricostruzione della forza
economica del contribuente, manifestata dal presupposto di fatto, con un adeguato
supporto probatorio e di darne contezza con una congrua motivazione.
In conclusione, le brevi riflessioni sulla portata dellâart. 53 Cost. nel campo dei poteri
istruttori mostra lâinconferenza dellâantinomia, che invece si prospetta per gli aspetti
sostanziali dellâimposizione, tra interesse del singolo alla tassazione su basi effettive e
lâinteresse della collettivitĂ al reperimento delle risorse per i bisogni pubblici: sia il
profilo garantistico che quello solidaristico dellâart. 53 Cost. indirizzano il legislatore
verso la previsione di adeguati poteri autoritativi dâindagine.
NecessitĂ di contemperamento tra contrapporti valori si rinvengono, invece, con
riguardo allâincidenza dei mezzi investigativi coattivi su posizioni giuridiche
costituzionalmente protette, quali le libertĂ fondamentali inviolabili ed i diritti
economici: diritti e libertĂ che esigono, in negativo, il divieto di intromissione nella
sfera personale dellâindividuo, in potenziale conflitto, per quanto sinora detto, con
strumenti intrusivi di controllo, la cui esigenza sia riferita alla piena realizzazione del
concorso equo e generalizzato alle spese pubbliche.
Momento di assoluto rilievo nella manifestazione del profilo autoritativo del potere
tributario è quello probatorio, attraverso quel particolare sistema di regole normative
che stabiliscono la tipologia di prove che si formano nella fase procedimentale e la
loro valenza anche in sede processuale.
La connessione tra potere tributario e prova dei fatti giuridici raggiunge il massimo
grado nelle prove la cui efficacia dimostrativa è predeterminata ex lege.
Il legislatore fiscale interviene sul piano probatorio allo scopo di riequilibrare la
situazione di inferioritĂ conoscitiva in cui versa lâA.F. e talvolta con lâintento di
sanzionare indirettamente comportamenti non collaborativi del contribuente.
La peculiare disciplina tributaria in tema di prove non fonda le sue radici
esclusivamente nel profilo autoritativo che connota lâagire dellâA.F., ossia nel potere
tributario.
Dâaltro canto, le regole dettate per lâistruttoria tributaria devono confrontarsi con
esigenze di efficacia, precisione ed efficienza.
La dimostrazione o il giudizio di fatto che lâAmministrazione è chiamata ad
effettuare, non possono essere avulsi dal contesto storico di riferimento: lâA.F., pur
avendo il potere di determinare unilateralmente come sono andati i fatti, è tenuta a
motivare le ragioni del proprio operato, dimostrando in quale modo è pervenuta alla
ricostruzione espressa nel provvedimento.
Ciò che è imposto al legislatore sul piano sostanziale, di forgiare il presupposto del
tributo tenendo conto di una capacitĂ contributiva del soggetto passivo concreta,
effettiva ed attuale, trova un corrispondente obbligo in capo allâA.F. che, nei controlli
fiscali, deve accertare quegli stessi fatti, atti o situazioni che manifestano quella
capacitĂ di concorrere alle spese pubbliche.
Vengono, quindi, in rilievo le esigenze di completezza conoscitiva che consentano
allâA.F. la libera e consapevole formazione del proprio convincimento, attraverso: la
partecipazione del contribuente al controllo, di indicare le prove della pretesa erariale
nella motivazione dellâatto di accertamento, di applicare con congruitĂ e
ragionevolezza le disposizioni normative che prevedono preclusioni probatorie in
capo al contribuente.
Nel procedimento tributario lâacquisizione probatoria è caratterizzata da un sistema
aperto, non essendo positivizzato un principio di tipicitĂ dei mezzi di prova di cui
può disporre lâAmministrazione finanziaria nellâaccertare il corretto adempimento
degli obblighi tributari dei contribuenti.
Pur in presenza di disposizioni volte a disciplinare i poteri istruttori a disposizione
degli uffici fiscali, non soltanto il legislatore usa spesso lâespressione di âelementi di
prova comunque in possesso dellâAmministrazione finanziariaâ, ma la stessa
elencazione dei mezzi di acquisizione sembra puramente esemplificativa.
Al riguardo, a parere di chi scrive, potrebbe trovare ingresso quella recente
costruzione dogmatica, nata nel diritto amministrativo, circa lâammissibilitĂ dei c.d.
âpoteri implicitiâ.
Nellâintento di individuare gli ambiti della vincolativitĂ dellâazione e gli eventuali
spazi di dicrezionalitĂ , occorre considerare che lâobbligazione tributaria viene
ricondotta allo schema ânorma+fattoâ e non a quello ânorma+potere+fattoâ: la dottrina
enfatizza cosĂŹ il ruolo dellâAmministrazione finanziaria, che nello stabilire lâan ed il
quantum del tributo risolve giudizi di fatto e questioni di diritto.
LâAmministrazione finanziaria è legittimata, attraverso la mediazione della legge, a
ricostruire la situazione fattuale offrendone una versione che finisce con lâimporsi a
quella effettuata dal contribuente. Essa, infatti, formula dei giudizi di fatto fortemente
influenzati dalle scelte effettuate nel corso dellâattivitĂ di controllo, quali lâopzione
per un determinato potere istruttorio e per lâintensitĂ di utilizzo dello stesso; il
giudizio di fatto confluisce poi nellâatto impositivo, avente carattere autoritativo,
suscettibile di imporsi unilateralmente al contribuente ed essere portato in esecuzione
coattiva.
La dottrina in commento tende, quindi, a non sottovalutare lâapporto dellâA.F. nella
ricostruzione della situazione fattuale anche nellâesercizio di unâattivitĂ
amministrativa a carattere vincolato riconducibile allo schema concettuale norma+
fatto, quale è lâattivitĂ impositiva.
Lâazione dellâAmministrazione finanziaria è ripartibile in piĂš momenti: una fase di
indirizzo del contribuente, come la redazione di circolari o di risposte ad interpelli;
un segmento procedimentale nel quale lâA.F. seleziona le posizioni da sottoporre a
controllo sostanziale e per queste acquisisce le conoscenze, e le relative prove, sui
fatti della realtĂ economica fiscalmente rilevanti; un momento di elaborazione dei
giudizi fattuali e di sussunzione dei fatti nelle norme regolatrici, che culmina
nellâespressione della potestĂ dâimposizione attraverso lâemanazione dellâatto di
accertamento che contiene la pretesa erariale e/o dellâirrogazione delle sanzioni per
comportamenti violativi delle norme che impongono obblighi comportamentali,
dichiarativi, collaborativi e di versamento; unâultima fase riguarda la riscossione,
spontanea o coattiva, del tributo.
Per quanto ci interessa in questa sede, nella fase dellâesercizio dei poteri istruttori
lâA.F. esercita, in limitati casi, un potere discrezionale.
Parte della dottrina riconduce alla discrezionalitĂ tecnica la scelta del potere
istruttorio da utilizzare nello specifico caso concreto, essendo espressione di una
valutazione tecnica senza che rilevi un contrapposto interesse privato da ponderare.
Per il vero, ci appare plausibile sostenere lâesatto contrario: un interesse privato che
può essere soddisfatto o, viceversa sacrificato, e quindi necessitante di ponderazione
deve riconoscersi se si vuole sindacare la scelta del mezzo di acquisizione probatoria
ogniqualvolta sia particolarmente invasivo e non sia necessitato da esigenze
istruttorie, rivelandosi quale mera scelta organizzativa interna alla struttura
dellâorgano procedente.
In altri termini, ci si chiede se non possa in alcun modo formare oggetto di
contestazione e ricognizione lâutilizzo di poteri tributari in fase istruttoria che
comportino una sproporzionata limitazione o compressione dei diritti e libertĂ del
contribuente controllato rispetto alle reali esigenze di indagine.
Ed in effetti, la stessa dottrina riconosce come lâintensitĂ nellâutilizzo dei poteri possa
presentare momenti di discrezionalitĂ amministrativa e non tecnica.
Ma a ben vedere, ancor prima dellâesercizio di poteri istruttori, la selezione dei
contribuenti da sottoporre a controllo è attivitĂ rimessa ad una discrezionalitĂ
, tecnica ed amministrativa allo stesso tempo, poichĂŠ lâA.F. deve non soltanto
scegliere i fenomeni a maggior rischio di evasione, ma altresĂŹ tener conto di altri
fattori quali le risorse a disposizione per lâattivitĂ di controllo: utilizzando, quindi,
cognizione tecniche, di scienze esatte come lâeconomia aziendale e la statistica, deve
pure tener conto di interessi pubblici quali il buon andamento, lâefficacia e
lâefficienza, la trasparenza e lâimparzialitĂ dellâattivitĂ amministrativa, e qui si
mostrano con evidenza profili di discrezionalitĂ amministrativa.
Va comunque osservato come lâattivitĂ dellâAmministrazione Finanziaria non vada
circoscritta unicamente dalla sua preminente natura vincolata, comâè strettamente
regolata dalla riserva di legge la potestĂ dâimposizione, ma ne occorra valorizzare
anche il carattere discrezionale emergente in particolar modo nella fase istruttoria
dellâattivitĂ di accertamento.
Il problema della natura vincolata o discrezionale dellâagere amministrativo, incide
marginalmente, secondo lâopinione che ci pare di condividere, sulla qualificazione
della situazione giuridica soggettiva vantata dal contribuente.
Come si è detto, anche nellâesercizio di unâattivitĂ interamente vincolata, la P.A.
esercita pur sempre poteri autoritativi, nel senso visto in precedenza.
Ciò considerato, stando allâinsegnamento della Consulta, dove vi è spendita di potere
pubblico vi è interesse legittimo e non diritto soggettivo.
A maggior ragione la posizione soggettiva del contribuente a fronte dellâesercizio di
poteri (autoritativi) di tipo discrezionale non può che qualificarsi come di interesse
legittimo, avendo in tal caso la P.A. facoltĂ di scelta sulla ponderazione degli interessi
pubblici e privati per la migliore realizzazione delle finalitĂ sociali che la legge ad
essa affida.
E proprio nella materia che qui ci occupa, lâAmministrazione Finanziaria esercita
poteri istruttori di natura discrezionale, perlomeno quanto al an, quid, quantum,
quomodo.
Pertanto, a nostro parere, al di lĂ dei dubbi circa la natura di diritto soggettivo da
attribuire alla posizione del contribuente a fronte della potestĂ di accertamento
(intesa nella fase finale procedimentale di atto dâimposizione), non può opinarsi circa
il sicuro atteggiarsi come interesse legittimo delle situazioni giuridiche soggettive del
contribuente durante le indagini fiscali.
Non sembra nemmeno al riguardo avere rilievo la circostanza, comunque non
trascurabile, per cui lâesercizio dei poteri d
- âŚ