121 research outputs found

    Mitigating the risk of social engineering attacks

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    The topic of social engineering is only covered briefly in today\u27s system administration and security coursework. This lack of coverage leaves many Administrators ill-equipped to administer the users of a computer network. In addition to their technical training, administrators need to comprehend the potential severity and likelihood of social engineering attacks. Teaching administrators only to minimize the risk of hacking attempts or computer virus infections does not fully equip them with the knowledge needed to defend their networks. To ensure the safety of their network from social engineering attacks, administrators need to be able to answer three primary questions: * How can Administrators look for and identify a social engineering attack? * How can Administrators properly train users to ensure they do not become the network\u27s weakest security link? * How can Administrators test their protection methods to ensure the risk of social engineering attacks is sufficiently mitigated? This thesis attempts to answer these questions, devise a training workshop template Administrators can present to their users, and present a base set of audit guidelines Administrators can employ to ensure their attack prevention methods are effective

    Isolated Cardiac Metastasis from Colorectal Cancer in a 35-Year-Old Man

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    We present the case of a 35-year-old patient who was found to be affected by an isolated clinically silent cardiac metastasis despite a negative CT follow-up at one year from abdominal surgery for colorectal cancer. CT/PET and tumor marker GICA were fundamental in suggesting the diagnosis, which was then confirmed by cardiac magnetic resonance and surgical biopsy. This is a very rare modality of presentation of cardiac metastasis because of the young age of our patient and the absence of disease in other sites

    Lithic variability and raw material exploitation at the Middle Stone Age (MSA) site of Gotera, southern Ethiopia: A combined technological and quantitative approach

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    Technological variability within East African Middle Stone Age (MSA) lithic assemblages is considered a reflection of regional or local identities. These identities are a possible outcome of different social dynamics in human populations or interaction with the environment. Here we analysed the lithic assemblage from GOT 1-S site, in the Gotera area (Southern Ethiopia) in order to integrate fresh data from the region into the broader discussion on the technological variability of the MSA of Eastern Africa. To reach this goal, we considered lithic data from a surface dispersion, through the combination of different methods. Technological and statistical analyses performed on lithic assemblage suggest the existence of two distinct reduction sequences related to different raw materials: quartz and basalt. The technological analysis shows a more opportunistic reduction strategy on basalt artefacts, while the quartz lithic assemblage exhibits a more accurate preparation of core striking platforms and more predetermined products. The results of technological analyses on flakes, tools and cores were elaborated using Principal Component Analysis and Cluster Analysis. The two analyses allowed to confirm the hypothesis of two reduction strategies according to different raw material selection and managing. Furthermore, the categorical attributes from cores and flakes were processed by means of Correspondence Analysis, highlighting the technological differences linked to the different raw materials exploited. Moreover, the combined results from the technological and statistical analyses proved the validity of this integrated methodology to analyse a lithic collection from a surface context

    Back to Uluzzo – archaeological, palaeoenvironmental and chronological context of the Mid–Upper Palaeolithic sequence at Uluzzo C Rock Shelter (Apulia, southern Italy)

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    The tempo and mode of Homo sapiens dispersal in Eurasia and the demise of Neanderthals has sparked debate about the dynamics of Neanderthal extinction and its relationship to the arrival of H. sapiens. In Italy, the so-called ‘Transition’ from Neanderthals to H. sapiens is related to the Uluzzian technocomplex, i.e. the first archaeological evidence for modern human dispersal on the European continent. This paper illustrates the new chronology and stratigraphy of Uluzzo C, a rock shelter and Uluzzian key site located in the Uluzzo Bay in southern Italy, where excavations are ongoing, refining the cultural sequence known from previous excavations. Microstratigraphic investigation suggests that most of the deposit formed after dismantling of the vault of the rock shelter and due to wind input of loess deflated by the continental shelf. The occasional reactivation of the hydrology of the local karst system under more humid conditions further contributed to the formation of specific layers accumulating former Terra Rossa-type soil fragments. Superposed on sedimentary processes, strong bioturbation and the mobilization and recrystallization of calcite have been detected. Optically stimulated luminescence (OSL) ages from Uluzzo C Rock Shelter are congruent with previously published radiocarbon ages obtained on shell beads and tephrachronology from adjacent sites preserving the Uluzzian technocomplex such as Grotta del Cavallo, confirming the onset for the Uluzzian in the area to ca. 39.2–42.0 ka. The OSL chronology from Uluzzo C also provides a terminus post quem for the end of the Mousterian in the region, constraining the disappearance of the Neanderthals in that part of Italy to ≥46 ± 4 ka

    An overview of Alpine and Mediterranean palaeogeography, terrestrial ecosystems and climate history during MIS 3 with focus on the Middle to Upper Palaeolithic transition

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    This paper summarizes the current state of knowledge about the millennial scale climate variability characterizing Marine Isotope Stage 3 (MIS 3) in S-Europe and the Mediterranean area and its effects on terrestrial ecosystems. The sequence of Dansgaard-Oeschger events, as recorded by Greenland ice cores and recognizable in isotope profiles from speleothems and high-resolution palaeoecological records, led to dramatic variations in glacier extent and sea level configuration with major impacts on the physiography and vegetation patterns, both latitudinally and altitudinally. The recurrent succession of (open) woodlands, including temperate taxa, and grasslands with xerophytic elements, have been tentatively correlated to GIs in Greenland ice cores. Concerning colder phases, the Greenland Stadials (GSs) related to Heinrich events (HEs) appear to have a more pronounced effect than other GSs on woodland withdrawal and xerophytes expansion. Notably, GS 9-HE4 phase corresponds to the most severe reduction of tree cover in a number of Mediterranean records. On a long-term scale, a reduction/opening of forests throughout MIS 3 started from Greenland Interstadials (GIs) 14/13 (ca. 55\u201348 ka), which show a maximum in woodland density. At that time, natural environments were favourable for Anatomically Modern Humans (AMHs) to migrate from Africa into Europe as documented by industries associated with modern hominin remains in the Levant. Afterwards, a variety of early Upper Palaeolithic cultures emerged (e.g., Uluzzian and Proto-Aurignacian). In this chronostratigraphic framework, attention is paid to the Campanian Ignimbrite tephra marker, as a pivotal tool for deciphering and correlating several temporal-spatial issues crucial for understanding the interaction between AMHs and Neandertals at the time of the Middle to Upper Palaeolithic transition

    Integrated multidisciplinary ecological analysis from the Uluzzian settlement at the Uluzzo C Rock Shelter, south-eastern Italy

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    open20siThe Middle to Upper Palaeolithic transition, between 50 000 and 40 000 years ago, is a period of important ecological and cultural changes. In this framework, the Rock Shelter of Uluzzo C (Apulia, southern Italy) represents an important site due to Late Mousterian and Uluzzian evidence preserved in its stratigraphic sequence. Here, we present the results of a multidisciplinary analysis performed on the materials collected between 2016 and 2018 from the Uluzzian stratigraphic units (SUs) 3, 15 and 17. The analysis involved lithic technology, use-wear, zooarchaeology, ancient DNA of sediments and palaeoproteomics, completed by quartz single-grain optically stimulated luminescence dating of the cave sediments. The lithic assemblage is characterized by a volumetric production and a debitage with no or little management of the convexities (by using the bipolar technique), with the objective to produce bladelets and flakelets. The zooarchaeological study found evidence of butchery activity and of the possible exploitation of marine resources, while drawing a picture of a patchy landscape, composed of open forests and dry open environments surrounding the shelter. Ancient mitochondrial DNA from two mammalian taxa were recovered from the sediments. Preliminary zooarchaeology by mass spectrometry results are consistent with ancient DNA and zooarchaeological taxonomic information, while further palaeoproteomics investigations are ongoing. Our new data from the re-discovery of the Uluzzo C Rock Shelter represent an important contribution to better understand the meaning of the Uluzzian in the context of the Middle/Upper Palaeolithic transition in south-eastern Italy.First published: 13 July 2021openSARA SILVESTRINI, MATTEO ROMANDINI, GIULIA MARCIANI, SIMONA ARRIGHI, LISA CARRERA, ANDREA FIORINI, JUAN MANUEL LÓPEZ-GARCÍA, FEDERICO LUGLI, FILOMENA RANALDO, VIVIANE SLON, LAURA TASSONI, OWEN ALEXANDER HIGGINS, EUGENIO BORTOLINI, ANTONIO CURCI, MATTHIAS MEYER, MICHAEL CHRISTIAN MEYER, GREGORIO OXILIA, ANDREA ZERBONI, STEFANO BENAZZI, SPINAPOLICE ENZA ELENASARA SILVESTRINI, MATTEO ROMANDINI, GIULIA MARCIANI, SIMONA ARRIGHI, LISA CARRERA, ANDREA FIORINI, JUAN MANUEL LÓPEZ-GARCÍA, FEDERICO LUGLI, FILOMENA RANALDO, VIVIANE SLON, LAURA TASSONI, OWEN ALEXANDER HIGGINS, EUGENIO BORTOLINI, ANTONIO CURCI, MATTHIAS MEYER, MICHAEL CHRISTIAN MEYER, GREGORIO OXILIA, ANDREA ZERBONI, STEFANO BENAZZI, SPINAPOLICE ENZA ELEN

    Poteri autoritativi, posizioni soggettive e mezzi di tutela nelle indagini fiscali

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    ABSTRACT Lo studio della potestà pubblica pone la questione del discrimen tra il potere autoritativo e il potere che tale non è. Taluno ha ricercato una soluzione semplice, ma di difficile appiglio teorico: rilievo dirimente assumerebbe la natura discrezionale o vincolata del provvedimento amministrativo. Seguendo tali coordinate, se si ritiene che nell’ambito dell’attività amministrativa il potere pubblico si caratterizzi per la definizione discrezionale del proprio contenuto, la categoria degli atti vincolati, in quanto dà attuazione a disposizioni legislative già definite nei contenuti, esula dall‘ambito di indagine dei provvedimenti autoritativi: il comando verrebbe direttamente dalla legge e non dalla pubblica autorità. Così argomentando, dovrebbe escludersi l’attività vincolata dall‘attività autoritativa, ammettendosi perciò che non tutta l‘attività amministrativa si caratterizza per essere autoritativa. Qualora viceversa ci si incentri sul piano degli effetti, l‘atto autoritativo è atto dotato di particolare forza e capacità di imporsi, caratteristica questa senz’altro comune all’atto vincolato. Senz‘altro un esempio di poteri che consentono di muoversi con ampia discrezionalità sull’an, sul quomodo e sul quando, sono i poteri istruttori dell’A.F., ma non può ritenersi che un potere sia contraddistinto solo dal libero esercizio o dalla libera definizione dei suoi contenuti. Il potere, oltre che per le modalità del suo esercizio, si qualifica anche sotto il profilo dell‘efficacia, perché un provvedimento può dirsi imperativo quando ha la capacità di imporsi e la forza per essere eseguito in assenza della cooperazione del destinatario. Un atto autoritativo esplica innanzitutto i propri effetti sulla posizione del privato destinatario del provvedimento, ma anche su terzi, variamente coinvolti dal potere pubblico. Punto cruciale per individuare gli strumenti di tutela azionabili contro gli atti e i comportamenti della pubblica autorità è l’identificazione della posizione giuridica soggettiva che si oppone al potere. In merito alla dicotomia diritto soggettivo + interesse legittimo, non soccorre in ausilio la previsione secondo cui la giurisdizione esclusiva, caratterizzata dall‘esercizio di una attività autoritativa, sarebbe luogo di incontro tra le diverse posizioni giuridiche soggettive. Può accadere, come è nostra opinione che accada nel procedimento tributario, che lo stesso individuo assuma una posizione diversa a seconda del momento procedimentale e della specifica pretesa avanzata. Si pensi agli effetti degli atti amministrativi illegittimi, poi annullati: si potrebbe opinare che l’effetto , secondo la teoria c.d. dell’affievolimento, esplicato dall’esercizio del potere pubblico sulla sfera privata rende meri comportamenti gli effetti che si sono medio tempore prodotti in esecuzione di atti espressione di autorità, poi caducati per effetto di una pronuncia giudiziale di annullamento. In particolare, è lecito porsi la questione di quale posizione giuridica si configuri dinanzi a tale situazione o a fronte dell‘attività vincolata della P.A., al fine di cogliere i mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento e dunque di delineare i poteri cognitori che caratterizzano le varie tipologie di giudizio. Se si ha riguardo ai caratteri dell’esecutività e dell’inoppugnabilità, sembra che ci si debba necessariamente indirizzare verso la sfera degli interessi legittimi. Ciò tuttavia deve tener conto di quanto si dirà in merito all’attività vincolata, e dell‘esistenza della giurisdizione esclusiva, cui è connaturata proprio la presenza di diritti. Argomentando in tema di sovranità tributaria ed interesse fiscale, va puntualizzato che la sovranità, intesa come potere politico, è organizzata in quanto all’attribuzione ad autorità pubbliche, all’individuazione dei poteri giuridici autoritativi atti a farla valere, alla determinata forza riconosciuta al titolare del potere. La sovranità tributaria, avente oggetto tributario, deve essere legale, nel senso che il suo esercizio richiede l’autorità legislativa e la forma di legge, e deve tradursi in una minima produzione di legge: la sovranità tributaria si risolve nell’esercizio del potere giuridico dell’autorità legislativa di istituire il tributo con norme ed assieme del potere giuridico in capo all’autorità amministrativa di integrare con proprio atto la disciplina del tributo. Attraverso la legge, il regolamento ed i provvedimenti trova esplicazione la sovranità tributaria. Le autorità pubbliche, dopo aver istituito il tributo per acquisire il fabbisogno di utilità necessario per lo svolgimento del loro agire, senza necessità del consenso dei consociati interessati, possono comminare sanzioni e punire comportamenti non conformi alle norme tributarie, ricorrendo anche all’impiego della coercizione per realizzare l’imposizione e la riscossione dei tributi. Rispetto all’oggetto tributario le autorità si sono fornite di poteri, allo scopo di provvedere ad un interesse economico che pertiene alle stesse autorità, il cosiddetto interesse fiscale pubblico. La Corte Costituzionale ha qualificato come tale l’interesse generale alla riscossione dei tributi, che è condizione di vita per la comunità, rendendo possibile il regolare funzionamento dei servizi statali. Perseguire tale interesse, come interesse della collettività e non dell’autorità, legittimerebbe alcune deroghe al diritto comune introdotte nel diritto tributario. La tutela dell’interesse fiscale serve a dare continuità e stabilità alla società, e per tale motivo è in posizione di supremazia rispetto ai singoli privati: la norma tributaria modella quindi le situazioni giuridiche attive e passive del rapporto tributario accordando la posizione di vantaggio alle autorità pubbliche di fronte al contribuente. Il tributo, pertanto, è dotato del mezzo generale della sovranità, che si vale di poteri autoritativi che solo le autorità o apparati pubblici possono usare per imporre l’osservanza della norma tributaria. In ragione di ciò, le autorità hanno il potere di istituire, imporre e riscuotere tributi, facendo ricorso anche alla coercizione. Sul tributo non può che imprimersi la struttura costituzionale dello Stato di diritto, che impone limiti all’esercizio della sovranità tributaria, individuandone le precise finalità e delimitandone i mezzi di esplicazione. Sul tributo incide altresì il riconoscimento e la garanzia delle libertà e delle autonomie e quindi i limiti entro cui il contribuente deve il tributo e deve soggiacere ai poteri autoritativi dell’amministrazione, ivi inclusi gli invasivi poteri di indagine istruttoria. L’atto impositivo, ricostruito come vedremo in termini di provvedimento amministrativo, è dotato di particolari attitudini effettuali, a sua volta espressione dell’esercizio di poteri autoritativi; il principio di esecutività degli atti provenienti da un’autorità nell’esercizio dei pubblici poteri, insegna la Consulta, rende obbligatorio per il privato adempiere, fatta salva un’adeguata tutela di fronte all’amministrazione resa efficacemente da un giudice dotato altresì di poteri sospensivi dell’esecuzione dell’atto. Non vanno trascurate esigenze di tutela oltre il momento sostanziale dell’imposizione, a fronte di penetranti mezzi coattivi d’indagine di cui è dotata in particolare l’Amministrazione finanziaria. In tale ambito vengono in rilievo diritti le libertà fondamentali dell’individuo, che hanno i loro corollari in facoltà di esclusione di intromissioni di terzi nella sfera personale, i quali potrebbero entrare in conflitto con l’interesse generale alla realizzazione del concorso di tutti alle spese pubbliche. Ne discende che la potenzialità di espansione di tali poteri, di per sé illimitata se valutata solo nelle visuale dell’intima connessione con la realizzazione del dovere di solidarietà, va circoscritta per le esigenze di garanzia del rispetto delle libertà costituzionali. Libertà, d’altronde, che senz’altro vanno limitate entro quanto strettamente necessitato dalla realizzazione del suddetto interesse generale: un bilanciamento di opposte posizioni che il legislatore per primo deve operare. In merito all’osservanza del principio di capacità contributiva nell’esercizio delle indagini fiscali, in dottrina si è spesso dubitato dell’applicabilità dell’art. 53 Cost. alle norme che istituiscono i poteri istruttori, sulla considerazione che il precetto della capacità contributiva nessun effetto condizionante avrebbe sulle disposizioni che non regolano gli aspetti sostanziali del concorso alle spese pubbliche, ma che sono rivolte a disciplinare le modalità di attuazione del prelievo. Va però osservata la stretta correlazione dei poteri di indagine con il soddisfacimento delle istanze solidaristiche enunciate nell’art. 53 Cost.: in altri termini, la dotazione di mezzi investigativi adeguati, come del resto tutti i profili procedimentali attinenti al controllo degli adempimenti ed alla ricerca delle prove delle violazioni, è essenziale a garantire l’osservanza del dovere costituzionale dell’effettività dell’imposizione e quindi del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Pertanto, l’art. 53 Cost., nella sua componente solidaristica, condiziona il legislatore nella dotazione dei poteri autoritativi all’A.F., funzionali al controllo dell’adempimento del dovere di concorso. Ancor più agevole è ricondurre la previsione dei poteri autoritativi istruttori alla componente garantistica dell’art. 53 Cost., che richiede il concorso di ciascuno in ragione della propria effettiva capacità contributiva. Non soltanto il legislatore deve, sul versante sostanziale, strutturare i presupposti impositivi ed i criteri di commisurazione della base imponibile in modo da tassare soltanto la reale capacità economica dei contribuenti, ma deve pure, sul versante procedimentale, tendere all’affermazione di modelli di ricostruzione analitica della base imponibile. Uno degli strumenti per realizzare appieno l’obiettivo di analitica ed esatta determinazione delle dimensioni quanti e qualitative delle operazioni fiscalmente rilevanti è proprio quello di fornire l’A.F. di poteri d’indagine diversificati ed invasivi, che consentano ad essa di ricostruire correttamente il presupposto e misurare imponibile ed imposta dovuta. Da quanto osservato deriva de plano che la maggior preferenza per la tassazione su basi effettive, o detto in altri termini per la ricostruzione casistica dell’imponibile su base documentale, comporta la previsione di poteri più penetranti ed ampi per gli uffici finanziari, con limitazione inversamente proporzionale dei diritti costituzionali di libertà. La dottrina che ammette la valenza dei principi di cui all’art. 53 Cost. nell’ambito dell’intero comportamento della P.A., giunge a riconoscerne lo stesso vigore nell’indirizzare e vincolare le scelte della stessa Amministrazione, alla quale spetta la scelta sui poteri da esercitare ed in che misura vadano utilizzati. Sull’A.F. incombe, inoltre, l’onere di offrire la reale ricostruzione della forza economica del contribuente, manifestata dal presupposto di fatto, con un adeguato supporto probatorio e di darne contezza con una congrua motivazione. In conclusione, le brevi riflessioni sulla portata dell’art. 53 Cost. nel campo dei poteri istruttori mostra l’inconferenza dell’antinomia, che invece si prospetta per gli aspetti sostanziali dell’imposizione, tra interesse del singolo alla tassazione su basi effettive e l’interesse della collettività al reperimento delle risorse per i bisogni pubblici: sia il profilo garantistico che quello solidaristico dell’art. 53 Cost. indirizzano il legislatore verso la previsione di adeguati poteri autoritativi d’indagine. Necessità di contemperamento tra contrapporti valori si rinvengono, invece, con riguardo all’incidenza dei mezzi investigativi coattivi su posizioni giuridiche costituzionalmente protette, quali le libertà fondamentali inviolabili ed i diritti economici: diritti e libertà che esigono, in negativo, il divieto di intromissione nella sfera personale dell’individuo, in potenziale conflitto, per quanto sinora detto, con strumenti intrusivi di controllo, la cui esigenza sia riferita alla piena realizzazione del concorso equo e generalizzato alle spese pubbliche. Momento di assoluto rilievo nella manifestazione del profilo autoritativo del potere tributario è quello probatorio, attraverso quel particolare sistema di regole normative che stabiliscono la tipologia di prove che si formano nella fase procedimentale e la loro valenza anche in sede processuale. La connessione tra potere tributario e prova dei fatti giuridici raggiunge il massimo grado nelle prove la cui efficacia dimostrativa è predeterminata ex lege. Il legislatore fiscale interviene sul piano probatorio allo scopo di riequilibrare la situazione di inferiorità conoscitiva in cui versa l’A.F. e talvolta con l’intento di sanzionare indirettamente comportamenti non collaborativi del contribuente. La peculiare disciplina tributaria in tema di prove non fonda le sue radici esclusivamente nel profilo autoritativo che connota l’agire dell’A.F., ossia nel potere tributario. D’altro canto, le regole dettate per l’istruttoria tributaria devono confrontarsi con esigenze di efficacia, precisione ed efficienza. La dimostrazione o il giudizio di fatto che l’Amministrazione è chiamata ad effettuare, non possono essere avulsi dal contesto storico di riferimento: l’A.F., pur avendo il potere di determinare unilateralmente come sono andati i fatti, è tenuta a motivare le ragioni del proprio operato, dimostrando in quale modo è pervenuta alla ricostruzione espressa nel provvedimento. Ciò che è imposto al legislatore sul piano sostanziale, di forgiare il presupposto del tributo tenendo conto di una capacità contributiva del soggetto passivo concreta, effettiva ed attuale, trova un corrispondente obbligo in capo all’A.F. che, nei controlli fiscali, deve accertare quegli stessi fatti, atti o situazioni che manifestano quella capacità di concorrere alle spese pubbliche. Vengono, quindi, in rilievo le esigenze di completezza conoscitiva che consentano all’A.F. la libera e consapevole formazione del proprio convincimento, attraverso: la partecipazione del contribuente al controllo, di indicare le prove della pretesa erariale nella motivazione dell’atto di accertamento, di applicare con congruità e ragionevolezza le disposizioni normative che prevedono preclusioni probatorie in capo al contribuente. Nel procedimento tributario l’acquisizione probatoria è caratterizzata da un sistema aperto, non essendo positivizzato un principio di tipicità dei mezzi di prova di cui può disporre l’Amministrazione finanziaria nell’accertare il corretto adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti. Pur in presenza di disposizioni volte a disciplinare i poteri istruttori a disposizione degli uffici fiscali, non soltanto il legislatore usa spesso l’espressione di “elementi di prova comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria”, ma la stessa elencazione dei mezzi di acquisizione sembra puramente esemplificativa. Al riguardo, a parere di chi scrive, potrebbe trovare ingresso quella recente costruzione dogmatica, nata nel diritto amministrativo, circa l’ammissibilità dei c.d. “poteri impliciti”. Nell’intento di individuare gli ambiti della vincolatività dell’azione e gli eventuali spazi di dicrezionalità, occorre considerare che l’obbligazione tributaria viene ricondotta allo schema “norma+fatto” e non a quello “norma+potere+fatto”: la dottrina enfatizza così il ruolo dell’Amministrazione finanziaria, che nello stabilire l’an ed il quantum del tributo risolve giudizi di fatto e questioni di diritto. L’Amministrazione finanziaria è legittimata, attraverso la mediazione della legge, a ricostruire la situazione fattuale offrendone una versione che finisce con l’imporsi a quella effettuata dal contribuente. Essa, infatti, formula dei giudizi di fatto fortemente influenzati dalle scelte effettuate nel corso dell’attività di controllo, quali l’opzione per un determinato potere istruttorio e per l’intensità di utilizzo dello stesso; il giudizio di fatto confluisce poi nell’atto impositivo, avente carattere autoritativo, suscettibile di imporsi unilateralmente al contribuente ed essere portato in esecuzione coattiva. La dottrina in commento tende, quindi, a non sottovalutare l’apporto dell’A.F. nella ricostruzione della situazione fattuale anche nell’esercizio di un’attività amministrativa a carattere vincolato riconducibile allo schema concettuale norma+ fatto, quale è l’attività impositiva. L’azione dell’Amministrazione finanziaria è ripartibile in più momenti: una fase di indirizzo del contribuente, come la redazione di circolari o di risposte ad interpelli; un segmento procedimentale nel quale l’A.F. seleziona le posizioni da sottoporre a controllo sostanziale e per queste acquisisce le conoscenze, e le relative prove, sui fatti della realtà economica fiscalmente rilevanti; un momento di elaborazione dei giudizi fattuali e di sussunzione dei fatti nelle norme regolatrici, che culmina nell’espressione della potestà d’imposizione attraverso l’emanazione dell’atto di accertamento che contiene la pretesa erariale e/o dell’irrogazione delle sanzioni per comportamenti violativi delle norme che impongono obblighi comportamentali, dichiarativi, collaborativi e di versamento; un’ultima fase riguarda la riscossione, spontanea o coattiva, del tributo. Per quanto ci interessa in questa sede, nella fase dell’esercizio dei poteri istruttori l’A.F. esercita, in limitati casi, un potere discrezionale. Parte della dottrina riconduce alla discrezionalità tecnica la scelta del potere istruttorio da utilizzare nello specifico caso concreto, essendo espressione di una valutazione tecnica senza che rilevi un contrapposto interesse privato da ponderare. Per il vero, ci appare plausibile sostenere l’esatto contrario: un interesse privato che può essere soddisfatto o, viceversa sacrificato, e quindi necessitante di ponderazione deve riconoscersi se si vuole sindacare la scelta del mezzo di acquisizione probatoria ogniqualvolta sia particolarmente invasivo e non sia necessitato da esigenze istruttorie, rivelandosi quale mera scelta organizzativa interna alla struttura dell’organo procedente. In altri termini, ci si chiede se non possa in alcun modo formare oggetto di contestazione e ricognizione l’utilizzo di poteri tributari in fase istruttoria che comportino una sproporzionata limitazione o compressione dei diritti e libertà del contribuente controllato rispetto alle reali esigenze di indagine. Ed in effetti, la stessa dottrina riconosce come l’intensità nell’utilizzo dei poteri possa presentare momenti di discrezionalità amministrativa e non tecnica. Ma a ben vedere, ancor prima dell’esercizio di poteri istruttori, la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo è attività rimessa ad una discrezionalità , tecnica ed amministrativa allo stesso tempo, poiché l’A.F. deve non soltanto scegliere i fenomeni a maggior rischio di evasione, ma altresì tener conto di altri fattori quali le risorse a disposizione per l’attività di controllo: utilizzando, quindi, cognizione tecniche, di scienze esatte come l’economia aziendale e la statistica, deve pure tener conto di interessi pubblici quali il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza, la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa, e qui si mostrano con evidenza profili di discrezionalità amministrativa. Va comunque osservato come l’attività dell’Amministrazione Finanziaria non vada circoscritta unicamente dalla sua preminente natura vincolata, com’è strettamente regolata dalla riserva di legge la potestà d’imposizione, ma ne occorra valorizzare anche il carattere discrezionale emergente in particolar modo nella fase istruttoria dell’attività di accertamento. Il problema della natura vincolata o discrezionale dell’agere amministrativo, incide marginalmente, secondo l’opinione che ci pare di condividere, sulla qualificazione della situazione giuridica soggettiva vantata dal contribuente. Come si è detto, anche nell’esercizio di un’attività interamente vincolata, la P.A. esercita pur sempre poteri autoritativi, nel senso visto in precedenza. Ciò considerato, stando all’insegnamento della Consulta, dove vi è spendita di potere pubblico vi è interesse legittimo e non diritto soggettivo. A maggior ragione la posizione soggettiva del contribuente a fronte dell’esercizio di poteri (autoritativi) di tipo discrezionale non può che qualificarsi come di interesse legittimo, avendo in tal caso la P.A. facoltà di scelta sulla ponderazione degli interessi pubblici e privati per la migliore realizzazione delle finalità sociali che la legge ad essa affida. E proprio nella materia che qui ci occupa, l’Amministrazione Finanziaria esercita poteri istruttori di natura discrezionale, perlomeno quanto al an, quid, quantum, quomodo. Pertanto, a nostro parere, al di là dei dubbi circa la natura di diritto soggettivo da attribuire alla posizione del contribuente a fronte della potestà di accertamento (intesa nella fase finale procedimentale di atto d’imposizione), non può opinarsi circa il sicuro atteggiarsi come interesse legittimo delle situazioni giuridiche soggettive del contribuente durante le indagini fiscali. Non sembra nemmeno al riguardo avere rilievo la circostanza, comunque non trascurabile, per cui l’esercizio dei poteri d
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