618 research outputs found

    Modeling the short-term effect of traffic on air pollution in Torino with generalized additive models

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    Vehicular traffic typically plays an important role in atmospheric pollution. This is especially true in urban areas, where high pollutant concentrations are often observed. In this paper, we consider hourly measures of concentrations of nitrogen oxides (NO, NO2 and NOx), carbon oxide (CO) and particulate matter (PM), collected at the stations distributed throughout the city of Turin. To help explain the short-term behavior of the concentrations of these pollutants, we propose using generalized additive models (GAM), focusing in particular on traffic along with the meteorological predictors. All the data are collected during the period from December 2003 to April 2005.urban area, air quality, vehicular traffic, CO, NO2, NOx, NO, PM, generalized additive models

    Some bounds of loss in classical semideterministic immunization

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    Since Samuelson, Redington and Fisher and Weil, duration and immunization are very important topics in bond portfolio analysis from both a theoretical and a practical point of view. Many results have been established, especially in semi-deterministic framework. As regards, however, the loss may be sustained, we do not think that the subject has been investigated enough, except for the results found in the wake of the theorem of Fong and Vasicek. In this paper we present some results relating to the limitation of the loss in the case of local immunization for multiple liabilities

    El performance del travestí en los textos (des)conocidos de Alejo Carpentier

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    Use of a partial least squares regression model to predict Test Day of milk, fat and protein yields in dairy goats

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    A model able to predict missing test day data for milk, fat and protein yields on the basis of few recorded tests was proposed, based on the partial least squares (PLS) regression technique, a multivariate method that is able to solve problems related to high collinearity among predictors. A data set of 1731 lactations of Sarda breed dairy Goats was split into two data sets, one for model estimation and the other for the evaluation of PLS prediction capability. Eight scenarios of simplified recording schemes for fat and protein yields were simulated. Correlations among predicted and observed test day yields were quite high (from 050 to 088 and from 053 to 096 for fat and protein yields, respectively, in the different scenarios). Results highlight great flexibility and accuracy of this multivariate technique

    Smart actuation of liquid crystal elastomer elements: cross-link density-controlled response

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    Liquid crystalline elastomers (LCEs) exhibit some remarkable physical properties, such as the reversible large mechanical deformation induced by proper environmental stimuli of different nature, such as the thermal stimulus, allowing their use as soft actuators. The unique features displayed by LCE are originated from their anisotropic microstructure characterized by the preferential orientation of the mesogen molecules embedded in the polymer network. An open issue in the design of LCEs is how to control their actuation effectiveness: the amount of mesogens molecules, how they are linked to the network, the order degree, the cross-link density are some controllable parameters whose spatial distribution, however, in general cannot be tuned except the last one. In this paper, we develop a theoretical micromechanical-based framework to model and explore the effect of the network cross-link density on the mechanical actuation of elements made of liquid crystalline elastomer. In this context, the light-induced polymerization (photopolymerization) for obtaining the elastomers’ cross-linked network is of particular interest, being suitable for precisely tuning the cross-link density distribution within the material; this technology enables to obtain a molecular-scale architected LCEs, allowing the optimal design of the obtainable actuation. The possibility to properly set the cross-link density arrangement within the smart structural element (LCE microstructure design and optimization), represents an intriguing way to create molecular-scale engineered LCE elements having material microstructure encoded desired actuation capabilities

    Mechanical behaviour of photopolymerized materials

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    The photopolymerization process used for the production of additively manufactured polymers employed in advanced applications, enables to obtain objects spanning a large dimensional scale thanks to the molecular size achievable by the solidification process. In fact, the photopolymerization is based on the physical-chemical network cross-linking mechanism taking place at the nanoscale. Since the starting raw material is a liquid resin that progressively becomes solid upon the irradiation by a suitable light source, the mechanical properties – and so the corresponding mechanical response of the final printed structural material – heavily depend on the degree and distribution of the polymerization induced in the material itself. In the present study, starting from the governing equations of the light-induced polymerization process, we determine the chain density formed within the solid domain. Then, the mechanical response of photopolymerized elements obtained with different photopolymerization parameters is investigated. Moreover, the microstructure optimization of polymeric elements in relation to the achievement of the desired mechanical response with the least energy spent in the polymer’s formation, is studied. Finally, some interesting considerations related to the modelling of the photopolymerization process are outlined

    Modeling the Short-Term Effect of Traffic and Meteorology on Air Pollution in Turin with Generalized Additive Models

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    Vehicular traffic plays an important role in atmospheric pollution and can be used as one of the key predictors in air-quality forecasting models. The models that can account for the role of traffic are especially valuable in urban areas, where high pollutant concentrations are often observed during particular times of day (rush hour) and year (winter). In this paper, we develop a generalized additive models approach to analyze the behavior of concentrations of nitrogen dioxide (NO2), and particulate matter (PM10), collected at the environmental monitoring stations distributed throughout the city of Turin, Italy, from December 2003 to April 2005. We describe nonlinear relationships between predictors and pollutants, that are adjusted for unobserved time-varying confounders. We examine several functional forms for the traffic variable and find that a simple form can often provide adequate modeling power. Our analysis shows that there is a saturation effect of traffic on NO2, while such saturation is less evident in models linking traffic to PM10behavior, having adjusted for meteorological covariates. Moreover, we consider the proposed models separately by seasons and highlight similarities and differences in the predictors' partial effects. Finally, we show how forecasting can help in evaluating traffic regulation policies

    a phase field approach for crack modelling of elastomers

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    Abstract The description of a problem related to an evolving interface or a strong discontinuity requires to solve partial differential equations on a moving domain, whose evolution is unknown. Standard computational methods tackle this class of problems by adapting the discretized domain to the evolving interface, and that creates severe difficulties especially when the interface undergoes topological changes. The problem becomes even more awkward when the involved domain changes such as in mechanical problems characterized by large deformations. In this context, the phase-field approach allows us to easily reformulate the problem through the use of a continuous field variable, identifying the evolving interface (i.e. the crack in fracture problems), without the need to update the domain discretization. According to the variational theory of fracture, the crack grows by following a path that ensures that the total energy of the system is always minimized. In the present paper, we take advantage of such an approach for the description of fracture in highly deformable materials, such as the so-called elastomers. Starting from a statistical physics-based micromechanical model which employs the distribution function of the polymer's chains, we develop herein a phase-field approach to study the fracture occurring in this class of materials undergoing large deformations. Such a phase-field approach is finally applied to the solution of crack problems in elastomers

    Il problema della natura della responsabilità del medico prima e dopo la legge "Balduzzi"

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    INDICE CAP.1 Premessa 1 DALLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO ALLA RESPONSABILITA’ SANITARIA 1. La responsabilità in generale 2 2. Responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale 3 3. La responsabilità medica 9 4. La responsabilità del medico 10 5. La responsabilità della struttura sanitaria 12 6. Il sistema a doppio binario 14 7. La “spersonalizzazione” del rapporto 17 8. Il problema della responsabilità del medico dipendente dalla struttura 19 CAP. 2 RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE 1. Il problema della distinzione dell’ambito applicativo delle regole sulla responsabilità 25 2. Lo stemperarsi dei profili di differenza 36 3.L’incremento dei punti di contatto 37 4. La zona grigia tra illecito e contratto 41 CAP.3 LA NATURA DELLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO DIPENDENTE DALLA STRUTTURA SANITARIA 1. La tesi della natura extracontrattuale 46 2. La tesi della natura contrattuale 50 3. La tesi della responsabilità contrattuale da contatto sociale 56 4. Evoluzione giurisprudenziale dopo le S.U. della cassazione e consolidamento della tesi della responsabilità contrattuale da contatto sociale 72 CAP.4 LA NATURA DELLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO DOPO LA LEGGE BALDUZZI 1. La ratio della legge e il contesto socio-economico nel quale si inserisce 79 2. Problematiche inerenti l’art.3 87 3. Ricadute dottrinali e giurisprudenziali 98 BIBLIOGRAFIA 111 1. Giurisprudenza di legittimità 116 2. Giurisprudenza di merito 118 CAP.1 DALLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO ALLA RESPONSABILITA’ SANITARIA Premessa. La presente tesi si propone di affrontare la responsabilità civile del medico approfondendo uno dei profili più dibattuti, la natura della responsabilità, che è stata anche oggetto del predetto intervento normativo. A tal fine nel primo capitolo verrà trattato il passaggio dalla responsabilità del medico alla responsabilità sanitaria, facendo attenzione ai profili evolutivi della dottrina e della giurisprudenza, con uno sguardo rivolto alla spersonalizzazione del rapporto medico-paziente; nel secondo capitolo l’attenzione sarà rivolta alla natura della responsabilità, cercando di definire le linee di confine e le varie problematiche inerenti la prestazione medica; nel terzo capitolo verranno esaminate le varie tesi a supporto della diversa configurazione della natura della responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria e infine nell’ ultimo capitolo verrà posto l’accento sul contesto socio-economico della legge Balduzzi e le varie problematiche inerenti l’art. I poteri riconosciuti al privato che si ritiene danneggiato dall’altrui condotta spaziano dalla tutela per equivalente alla tutela in forma specifica, previo riconoscimento del suo diritto. 2. Responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale. Volendo delineare le caratteristiche, o meglio il presupposto principale, alla base della responsabilità civile, vediamo che quest’ ultimo si sostanzia nell’ esistenza di un “danno risarcibile”. L’opera di Sacco confutò la tesi dell’ identificazione tra ingiustizia del danno e lesione di un diritto soggettivo assoluto, mostrando le varie sfaccettature che può assumere in pratica il requisito dell’ ingiustizia del danno, al di là della lesione del diritto della vittima. Schlesinger invece contrastò l’impostazione tradizionale affermando che l’atipicità stessa dell’ illecito, portasse l’istituto della responsabilità civile, al di là della protezione dei diritti assoluti . Basti pensare all’ interesse del contraente che quando entra in un rapporto contrattuale non pretende solo la prestazione che è oggetto del contratto ma ha interesse anche a non subire pregiudizio alla propria persona e alle proprie cose che indirettamente entrano automaticamente nella stessa prestazione contrattuale. A mio avviso emblematico è a tal riguardo il caso del medico dipendente che, pur essendo legato alla struttura da un rapporto di lavoro, avente ad oggetto il suo obbligo di prestazione medica, si trova esposto ad una molteplicità di rischi e pericoli legati proprio allo svolgimento della sua prestazione. In passato la responsabilità medica si declinava come responsabilità del medico, ponendo al centro del giudizio la colpa professionale dello stesso sul cui accertamento veniva basata la responsabilità solidale di medico e di strutture; oggi, la responsabilità sanitaria è innanzitutto responsabilità della struttura sanitaria e porta alla ribalta l’attività di assistenza sanitaria e con essa il rispetto dei livelli di qualità e appropriatezza clinica delle prestazioni sanitarie oltre che degli standard organizzativi e strutturali , . Oggi si parla sempre più correntemente di responsabilità medica o medico-sanitaria per sottolineare che alla responsabilità del singolo professionista si aggiunge quella della struttura sanitaria o ospedaliera presso la quale il medico presta la propria attività. Al di là della terminologia, il mutamento più significativo si è realizzato nella disciplina della responsabilità sempre più complessa e articolata tanto che si è parlato di un nuovo sottosistema della responsabilità civile . Nell’ arco di qualche decennio, come vedremo si è passati dall’ affermazione della natura extracontrattuale della responsabilità al principio del concorso ed infine alla natura schiettamente contrattuale. 4.La responsabilità del medico. In origine la responsabilità medica nasce e si afferma come responsabilità professionale del medico. La cornice normativa era composta da poche norme di portata generale sulla responsabilità civile(artt.1218 e 2043 c.c.) ed una norma di parte speciale che, dedicata alla responsabilità del professionista intellettuale(artt.2236 c.c.), si trova nell’ambito della disciplina del contratto d’opera professionale . Nell’ evoluzione giurisprudenziale la responsabilità medica è stata declinata come responsabilità sanitaria di medici e strutture che ha dato luogo alla creazione da parte dei giudici di regole di responsabilità solo modellate sull’ atto medico. Si è arrivati infatti a dare autonomia al “fare organizzato” della struttura rispetto al “fare professionale” del medico. Nell’ ottica dell’ attività di assistenza sanitaria, di cui è debitrice la struttura nei confronti del paziente, non si può più parlare di somma delle prestazioni dei singoli medici. L’opera creativa della giurisprudenza ha dapprima cercato di definire questo “contatto sociale”, che da essere considerato la fonte di meri obblighi di protezione senza obbligo primario di prestazione diviene fonte di un “contratto di fatto” sulla base del quale è possibile individuare in capo al medico un obbligo di prestazione ; successivamente cercando di assimilare e ricondurre all’ obbligo di prestazione da parte del medico quell’ obbligo di assistenza sanitaria di cui è debitrice la struttura, sulla base del contratto stipulato con il medico. Nel panorama dei soggetti operanti nel settore sanitario si iscrivono anzitutto le Aziende Unità Sanitarie Locali, costituite dalla legge di riordino del sistema sanitario nazionale, sono aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, che operano mediante atti di diritto privato, e che sono vincolate al rispetto del principio della economicità della gestione e alla redazione del bilancio d’esercizio, rimanendo in ogni caso soggette al potere di controllo delle Regioni(art.3) . n. 502/1992. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria sia pubblica che privata, nei confronti del paziente, è oggi pacificamente condivisa da dottrina e giurisprudenza, non semplicemente sulla base della stipulazione di un contratto. Alla luce di tali considerazioni parrebbe preferibile una definizione della natura della responsabilità dell’istituto di cura in termini di responsabilità ex lege: la struttura sanitaria, ai sensi della legge 833/1978, è , infatti, legislativamente obbligata allo svolgimento dell’attività di “assistenza medica”, con la conseguenza che il non corretto esercizio della stessa costituirebbe inadempimento di una obbligazione legale. Il sistema cd. a “ doppio binario”, costituisce il periodo intermedio dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’intera disciplina, nel quale alla responsabilità della struttura sanitaria si riconosceva origine contrattuale, mentre a quella del professionista si attribuiva natura aquiliana. In capo al medico gravava solo una responsabilità extracontrattuale, per violazione dei doveri inerenti alla professione, ex 2236 cod. civ., concorrente con quella contrattuale dell’ ente. Un doppio binario in cui incanalare la responsabilità aquiliana del medico e quella contrattuale della struttura come responsabilità solidali in cui al medico era riconosciuta la possibilità di valersi di un beneficio di preventiva escussione della struttura sanitaria ogniqualvolta esso sia in grado di dare prova di una “non grave violazione” delle regole desumibili da protocolli scientifici, linee guida, raccomandazioni . Se la qualificazione extracontrattuale della responsabilità di quest’ultimo appariva corretta sul piano metodologico, al contempo risultava troppo riduttiva: ravvisare, infatti, nel medico un “quiusque de populo”significava non tenere conto del rapporto che si instaura direttamente tra quest’ultimo e il paziente . Inoltre, veniva a determinarsi un concorso improprio tra responsabilità aquiliana del medico e contrattuale dell’ente con conseguente bipartizione del regime giuridico applicabile, nonostante la responsabilità dell’ente avesse matrice unica ed esclusiva nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico. A questo punto era utile definire quando si conclude il rapporto contrattuale tra ente e paziente; secondo l’impostazione tradizionale , è la stessa accettazione del paziente ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale a segnare la conclusione del “contratto d’opera professionale” tra il paziente e l’ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente,l’obbligazione di svolgere l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica, in relazione alla specifica situazione patologica del paziente preso in cura. A questo rapporto contrattuale il medico rimane del tutto estraneo, venendo ad instaurarsi con il malato solo un rapporto “giuridicamente indiretto”. Di qui la conclusione che “la responsabilità del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico è soltanto extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti del medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dall’art. La “spersonalizzazione” del rapporto che intercorre tra medico e paziente va di pari passo con l’evoluzione dell’attività medica. Proprio sulla figura del “malato” infatti e non più sulla cura della “malattia” dovrebbe concentrarsi il lavoro del medico e di tutti gli altri operatori sanitari. 8. Il problema della responsabilità del medico dipendente dalla struttura La responsabilità del medico verso l’ente è strettamente legata al tipo di rapporto che intercorre tra i due soggetti, mentre sostanzialmente irrilevante è la natura pubblica o privata della struttura. I problemi in merito alla responsabilità del medico alle dipendenze della struttura muovono dal non sempre agevole inquadramento di quest’ultimo all’ interno del complesso iter organizzativo che vede il coinvolgimento di altre figure sanitarie e di altri fattori interni come apparecchiature e l’erogazione di servizi ad essi correlati. A questo punto analizziamo il caso in cui, il medico, nello svolgimento del suo incarico, provochi un danno al paziente. Quest’ultimo potrà agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro del medico, struttura pubblica o privata, in quanto il suo rapporto è con l’istituzione, alla quale è ricorso, in base alla disciplina della responsabilità contrattuale; A sua volta l’istituzione convenuta in giudizio, può rivalersi civilmente con l’azione di regresso ai sensi dell’ art. 2055 c.c. :” Responsabilità solidale.- Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”, nei confronti del proprio dipendente per i danni che sia stata costretta a risarcire al terzo, danneggiato in conseguenza della colpa professionale del medico, così pure può chiamarlo nel processo ove è citata in giudizio. Tornando, solo brevemente al quantum di diligenza richiesto al medico dipendente dalla struttura, la norma di riferimento è l’art. 2104 del c.c., che recita:”Diligenza del prestatore di lavoro.- Altrettanto emblematico si rivela poi il percorso giurisprudenziale in tema di qualificazione della responsabilità del medico operante in una struttura sanitaria, infatti in tale settore si è registrato un progressivo abbandono della prospettiva extracontrattuale, ritenuta inappropriata in quanto l’assenza di un contratto non può determinare una variazione del contenuto dell’ obbligo del medico che rimane pur sempre quello di cui all’ art. 1176 secondo comma c.c.. Il fondamento normativo della responsabilità del singolo operatore è individuato prevalentemente nell’ art. 28 Cost., anche se non mancano riferimenti all’ art.1228 c.c. . Medico ed ente sarebbero legati da un contratto di cui il paziente è terzo beneficiario , da ciò discende la sua possibilità di attivarsi contrattualmente anche nei confronti del medico per far valere la non diligente esecuzione della prestazione . In una posizione a se si colloca la sentenza della Corte di Cassazione n. 589 del 1999 che propone un nuovo approccio alla problematica mediante il ricorso alla teoria dell’ obbligazione senza prestazione basata sul rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale tra medico e paziente . L’attività del medico incide su di un bene costituzionalmente garantito (art.32 Cost.) ed, inoltre, il medico è vincolato al rispetto di una disciplina deontologica particolarmente pregnante . CAP.2 RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE 1.Il problema della distinzione dell’ambito applicativo delle regole sulla responsabilità. La differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale si basa su una diversità strutturale che pone la prima in esito alla violazione di un obbligo funzionale alla realizzazione del diritto e la seconda in esito alla lesione tout court di un diritto . Si pensi al mancato rispetto del vincolo ad attuare il trasferimento del diritto nei contratti ad efficacia reale. Il primo secondo cui:”L’ accettazione del paziente nell’ ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d’opera professionale tra il paziente e l’ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l’obbligazione di svolgere l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione del paziente preso in cura ”. Siccome a questo rapporto contrattuale non partecipa il medico dipendente, che provvede allo svolgimento dell’ attività diagnostica e della conseguente attività terapeutica, nelle vesti di organo dell’ Ente ospedaliero, la responsabilità del sanitario verso il paziente per il danno provocato da un suo errore diagnostico o terapeutico è soltanto extracontrattuale; immediata conseguenza quindi è che il diritto al risarcimento del danno, spettante al paziente nei confronti del medico, si prescrive nel termine quinquennale. Un secondo, più recente, orientamento faceva, invece, rientrare la responsabilità del sanitario in ambito contrattuale, assumendo che detta responsabilità, così come quella dell’ente, avrebbe ”radice nell’esecuzione non diligente della prestazione sanitaria da parte del medico dipendente, nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. Pertanto, stante questa comune radice, la responsabilità del medico dipendente sarebbe, come quella dell’ente pubblico, di natura professionale” . Detto inquadramento tende, peraltro, ad appiattire ed omologare la responsabilità della struttura a quella del medico; infatti, se da un lato dava importanza al contratto stipulato tra paziente e struttura, tanto da “attirare” nel regime contrattuale anche l’operato del medico, dall’altro individuava, quale unica fonte di danno, l’eventuale comportamento imprudente/negligente del professionista, così trascurando tutte quelle altre possibili cause di danno derivanti dall’ inadempimento, da parte dell’ ente, di obbligazioni di cui solo quest’ ultimo è debitore (es. igiene, controllo dei macchinari, organizzazione del personale). Si deve peraltro segnalare che la Suprema Corte era giunta al riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità del sanitario dipendente anche tramite altra via, ovvero tramite l’accoglimento della teoria, di origine germanica, del “contratto con effetti protettivi a favore del terzo”. Secondo questa impostazione, in alcuni contratti, accanto ed oltre al diritto alla prestazione principale, sarebbe garantito ed esigibile un ulteriore diritto a che non siano arrecati danni a terzi estranei al contratto. La natura della responsabilità quindi, deve essere individuata non sulla base della condotta ( negligente o meno) in concreto tenuta dall’agente, ma sulla base della natura del precetto violato; sia la responsabilità del medico, sia quella dell’ente ospedaliero hanno entrambe una “radice comune” nell’esecuzione non diligente della prestazione, ma ciò non comporta necessariamente che entrambe le responsabilità siano di natura contrattuale, non potendosi escludere che un fatto, l’attività professionale del medico appunto, integri, da un lato, una responsabilità contrattuale a carico di un soggetto (ente ospedaliero) e, dall’altro, una responsabilità extracontrattuale a carico di un altro soggetto, autore del fatto (medico). Escluso, dunque, di poter fondare la natura contrattuale della responsabilità del medico sulla “radice comune” dell’ esecuzione non diligente o sul rapporto di dipendenza tra medico ed ente, l’orientamento di cui trattasi individua la ragione della natura contrattuale degli obblighi di cura dovuti dal medico a favore del paziente nel “contatto sociale” che si instaura tra detti due soggetti; la disamina di tale teoria sarà trattata nel terzo capitolo, per il momento ci apprestiamo ad analizzare alcuni aspetti problematici. Secondo questa lettura, l’attività professionale del medico implica l’ adempimento di obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui che nascono dall’affidamento inevitabilmente generato dalla stessa professionalità. Con riferimento ai carichi probatori, secondo questa teoria che fonda la responsabilità del medico sul “contatto sociale” con il paziente, “in base alla regola di cui all’art. Parallelamente al descritto iter relativo alla responsabilità del sanitario, si è assistito al riconoscimento di una totale autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella del medico curante. 1228 c.c., per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario . Detta lettura, che costituisce un ritorno al passato inquadramento della responsabilità del medico, trova il proprio fondamento normativo nell’ art.3 del recente provvedimento legislativo n. 189 dell’ 8 novembre 2012 di conversione del c.d. “Decreto Sanità” (d.l. 13 settembre 2012,n. 158), secondo cui: “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’ art. 2043 del codice civile…”. Nel rinvio all’ art. 2043 c.c., parte della dottrina legge, infatti, la volontà del legislatore di prendere posizione ,nella disputa sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del sanitario, a favore di tale ultima impostazione; sul punto si tornerà in maniera più accurata e approfondita nel capitolo quarto. Ne risulta una riduzione ad unità della responsabilità di diritto civile, questa volta all’ insegna del modello contrattuale. Quanto al primo aspetto, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato che la responsabilità extracontrattuale concorre con quella contrattuale ogniqualvolta all’inosservanza di una previsione negoziale si accompagni la violazione del generale dovere del neminem laedere . La tesi contraria fa perno principalmente sulla “specificità” della tutela creditoria, ovvero sul diritto del creditore alla prestazione che “assorbirebbe”, in altre parole, la generica pretesa ad una condotta non dannosa da parte del debitore. In tal caso, dunque, il paziente potrà, quale creditore insoddisfatto, invocare la responsabilità contrattuale; ma al tempo stesso, ricorrere alle regole di responsabilità aquiliana. E’ stato in proposito osservato che in sostanza , la funzione del cumulo della responsabilità medica risponde all’esigenza di offrire tutela al diritto alla salute, senza sottrarla al regime aquiliano anche in quei casi in cui la lesione sia stata la conseguenza di un inadempimento, ma nel contempo adottando per la valutazione della condotta medica uno standard unitario, valevole sia per la responsabilità contrattuale che per quella aquiliana, desumibile dal criterio della diligenza professionale ex. art. 1176 c.c. . Si parla di “obblighi di protezione”, considerati autonomi rispetto all’ obbligo di prestazione, oltre che sul piano della struttura, anche su quello della fonte: nascono dalla legge anche quando fonte dell’ obbligazione sia il contratto . La questione rimane aperta e le possibilità configurabili sono tre: a) unicità di natura della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana, c.d. reductio ad unum della responsabilità di diritto civil
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