32 research outputs found

    E' giunta l'ora di una legge sui partiti politici?

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    Il tema riguardante la disciplina giuridica dei partiti politici è antico ma sempre attuale. Affonda le sue radici nel dibattito all'Assemblea Costituente, perché fu in quella sede che si prospettò l'ipotesi - respinta prima ancora di essere seriamente discussa - di aggiungere, nell'articolo della Costituzione riguardante i partiti politici, un comma in cui venisse esplicitamente affermato l'obbligo di previsione della regolamentazione giuridica dei partiti e della pubblicità delle fonti di finanziamento degli stessi. Se fosse stata approvata, si sarebbe così introdotta una norma ritenuta "consona a tutto lo spirito della Costituzione", come ebbe a dichiarare l'on. Costantino Mortati. Il risultato finale fu invece quello di un articolo, il 49, fin troppo essenziale nella sua formulazione costituzionale, perché si limita a dichiarare che: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". E non è certo casuale la stessa collocazione dell'art.49 nella parte relativa ai diritti dei cittadini piuttosto che in quella relativa all'organizzazione costituzionale dello Stato, in cui i partiti, pur riconosciuti, non sono inclusi. Il loro operare, allora, non dipende da norme scritte ma esclusivamente sul piano della costituzione materiale, ed incide in maniera rilevante sulla dinamica della forma di governo

    Quale futuro costituzionale per il Senato e per il procedimento legislativo?

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    Dell’intero progetto di riforma costituzionale all’esame del Parlamento, quello concernente la modifica del bicameralismo, con la previsione del Senato federale della Repubblica, è, paradossalmente, il più auspicato ma allo stesso tempo il più criticato. Perché si vorrebbe, mi sia concesso dirlo con una battuta, la botte piena e la moglie ubriaca. Va detto subito, allora, che la modifica del bicameralismo italiano può non passare necessariamente attraverso la creazione di una seconda Camera come quella tedesca, cioè il Bundesrat, che è composta da delegati nominati (e revocati) dai governi dei Laender. Ammesso e non concesso che questa sia la soluzione giusta, va detto che il Senato italiano ha una sua storia, una sua tradizione costituzionale che non può essere radicalmente azzerata per farne una sede di esclusiva rappresentanza di soli (e semplici) delegati regionali. Sarebbe pertanto opportuno, anche per ragioni di carattere istituzionale, che il Senato, sia pure "federale", non diventasse mero usbergo di "invalidi della Costituzione", per riprendere la bruciante definizione di Luigi Palma (risalente al 1869, e riferita proprio alla riforma del Senato dell’epoca). Quindi, dal punto di vista della salvaguardia della tradizione costituzionale del Senato e non solo, va detto che il progetto di riforma dello stesso, quantomeno nella parte relativa alla sua composizione, è forse il meno traumatico che si poteva immaginare, ma allo stesso tempo non tiene conto di alcune esigenze di cambiamento. Vedremo più avanti nel dettaglio cosa prevede il progetto di riforma, sia per quanto riguarda composizione e organizzazione del Senato federale sia per quanto riguarda i procedimenti legislativi che lo chiamano direttamente in causa. Prima però voglio provare a dare risposta a un interrogativo, che sta a fondamento stesso del tema oggetto di questa relazione: quali sono, specialmente oggi, le ragioni che inducono a volere una riforma del bicameralismo, con l’introduzione di una seconda Camera che sia il più possibile rappresentativa delle autonomie territoriali ma che non svilisca del tutto la sua funzione parlamentare? Qui mi limiterò a dare delle rapide risposte, indicando almeno quattro tra gli argomenti più significativi

    El Estado de derecho se ha detenido en Guantánamo

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    Al verla sobre el mapa la provincia de Guantánamo, situada allá en el extremo sur de la isla de Cuba, despierta curiosidad y atracción; rodeada por el mar Caribe, con Haití a la espalda, Jamaica a la izquierda y enfrente, toda la isla de Cuba, que se extiende comenzando desde la antigua y bellísima ciudad de Santiago de Cuba. Pues bien, esta lengua de tierra de nombre exótico, que se imagina como una especie de buen retiro donde gozar de las bellezas naturales, se ha hecho famosa hoy porque en su interior se encuentra la Guantánamo Bay, la bahía de Guantánamo, ocupada por un presidio militar estadounidense y transformada en prisión para terroristas, para los enemy aliens del mundo americano. Del supuesto de Guantánamo, desde diferentes perfiles jurídicos, comenzando por el trato reservado a los terroristas (o sospechosos de tales) por vulneración de los principios del Estado de Derecho y concluyendo con las sentencias del Tribunal Supremo que han reestablecido (buena parte de) aquellos principios vulnerados, parte la trayectoria de derecho constitucional que afrontaremos en este escrito. Hay que decir que a través del examen del caso de Guantánamo es posible considerar hasta qué punto un poder del Estado, o en este caso, el Ejecutivo, puede intervenir sobre la esfera de los derechos subjetivos en razón de un fin superior, como la seguridad nacional; cuáles sean los instrumentos en posesión de los individuos para reivindicar sus derechos y cuáles los mecanismos de equilibrio y las posibilidades de reequilibrar el sistema. Por tanto, este supuesto viene a explicar las dinámicas institucionales que actúan en un sistema democrático consolidado como el estadounidense, y además, permite determinar los instrumentos arbitrados por el ordenamiento para protegerse a sí mismo

    El gobierno de los jueces. Una historia italiana

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    El artículo examina la cuestión del gobierno de los jueces en Italia, destacando los aspectos críticos del orden judicial, que actúa políticamente sin respetar su independencia y la separación de poderes. A juicio del autor el Consejo Superior de la Magistratura representa una suerte de pequeño parlamento en la que las «corrientes» que lo integran actuan como auténticos partidos políticos

    Anatomía y anomalía de un Gobierno técnico : el caso italiano

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    En este artículo se explica perfectamente el nacimiento en Italia de un gobierno técnico presidido por Mario Monti. El nombramiento de Monti es atribuible a una elección del Presidente de la República, Giorgio Napolitano, tras la dimisión de Berlusconi. Las reflexiones realizadas sobre la existencia de un gobierno técnico son especialmente interesantes: los gobiernos técnicos chirrían y se oponen a los recorridos constitucionales normales.This article explains perfectly the technical government in Italy presided by Mario Monti. Monti’s Government is attributable to a choice of the President of the Republic, Giorgio Napolitano, after Berlusconi’s resignation. The reflections realized about the existence of a technical government are specially interesting: technical governments are against the constitutional normal

    Federalismo e bicameralismo.

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    Relazione tenuta al Convegno su “Federalismo ieri oggi e domani” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” in occasione del decennale della Facoltà, Urbino, 21-22 novembre 2003

    Legislazione e comparazione

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    Il saggio considera il rapporto tra la legislazione e l'attività di confronto, e la sua evoluzione da quando l'era di giuridico dell'Illuminismo – come scienza delle legislazioni a confronto – fino a quando le dinamiche giuridiche contemporanee della globalizzazione. Ancora la globalizzazione non ha influenzato il metodo comparativo che è ancora identificato da analogie e differenze che segnano e valutare la funzione del diritto comparato. Trasformazioni di legislazioni riguardano il profilo della qualità della legislazione, sia attraverso redazione e attraverso analisi e la valutazione dell'impatto della sentenza. In particolare, le tecniche legate alla formula interessante di una migliore regolamentazione sembrano essere troppo legato a logiche economiche e determinata da una interpretazione orientata economica, che rischia di considerare la legge come un buon commerciale da inserire nel "libero mercato" della ordine giuridica globale

    The Internet Access as a Fundamental Right

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    Wobec dynamicznego rozwoju sieci Internet, swoboda komunikacji i wypowiedzi wymaga również swobody dostępu do usług internetowych. Istotne jest pytanie dotyczące charakteru i treści prawa dostępu do internetu. Odmówienie dostępu do internetu lub podniesienie jego ceny, wykluczające część obywateli z kręgu użytkowników, mogłoby być traktowane jako uniemożliwienie korzystania z części praw obywatelskich

    Subsidiariedad y constitución

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