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    IL CORR(EO)INDOTTO TRA PASSATO E FUTURO. NOTE CRITICHE A SS.UU., 24 OTTOBRE 2013-14 MARZO 2014, N. 29180, CIFARELLI, MALDERA E A., E ALLA L. N. 190 DEL 2012.

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    Sommario1. Sul senso ambiguo di una riforma e del suo impatto mediatico. — 2. La divisione di una fattispecie in due al prezzo della perdita di una vittima. Non una “scoperta”, ma una “invenzione”. — 3. Verso una teoria del corr(eo)indotto. — 4. Il caso Ruby. — 5. Altre ipotesi di discontinuità per concussione implicita: i danni ingiusti (senza vantaggi certi) prodotti mediante induzione non “minacciosa” da parte del soggetto pubblico. — 6. L'opzione apparente delle Sezioni unite per una distinzione “obiettiva”. Profili critici. — 7. Se le ipotesi non più coperte dalle nuove regole siano fattispecie concrete o astratte. — 8. Il rapporto con l'istigazione all'autocorruzione. — 9. Un aumento di fattispecie che, come congegnato, accresce la discrezionalità del giudice e indebolisce il potere dell'accusa. — 10. La copertura ideologica della teoria dei rapporti logico-strutturali. — 11. Verso uno spostamento dell'asse di tutela dei reati contro la p.a. dal disvalore di evento al disvalore di azione

    La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto sostanziale.

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    Sommario  1. Una necessaria premessa sullo stato delle cose. — 2. Il contesto delle fonti e dell’internazionalizzazione. — 3. L’oggetto della ricerca. — 4. Dall’oggetto al metodo. E dal metodo all’oggetto. Per l’apertura a un più consapevole pluralismo (più che “anarchismo”) metodologico. — 5. (Segue) L’esempio della comparazione nelle ricerche penalistiche. — 6. Il pluralismo dei metodi. — 7. L’eredità del secolo della dogmatica e il principio della condivisione dei saperi quale chiave di rilettura della separazione dei poteri. — 8. I soggetti. — 9. Sulla ridotta centralità, ma permanente vitalità, dello studio accademico del diritto. — 10. La teoria generale di matrice tedesca e la lingua inglese. Approccio costituzionalistico e strumenti per la costruzione di un polo scientifico europeo: un “terzo sistema” tra civil law e common law. — 11. Quesiti di autovalutazione per giovani, e meno giovani, ricercatori, tra scoperte e invenzioni. — 12. La ricerca di gruppo come àncora di salvezza del metodo comparato e “integrato” in senso empirico. — 13. La ricerca applicata alla didattica, tra aristocrazia e democrazia penale

    Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva.

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    Il commento chiarisce le ragioni della sentenza della C. Edu 14 aprile 2015, caso Contrada c. Italia, nel definire il "concorso esterno" nei reati associativi come un'ipotesi di costruzione giurisprudenziale di un nuovo tipo di partecipazione, una figura autonoma di parte speciale del reato di associazione mafiosa che si pone accanto alla partecipazione interna e non già come normale applicazione di criteri generali del concorso di persone (art. 110 ss. c.p.). La Corte europea non ha valutato la specifica prevedibilità individuale-soggettiva del ricorrente come parametro, ma una prevedibilità obiettiva e generale del titolo di reato ascritto, essendo detta fattispecie non ancora sorta come "tipo" di reato, almeno fino alla sentenza Cass. SU Demitry del 1994, e in realtà diversamente ricostruita dalle successive Cass. SU Carnevale (2002) e Mannino (2005). Viene così stabilita una figura di illecito interpretativo/applicativo a corresponsabilità statuale-giurisprudenziale che pone con urgenza il tema della soluzione istituzionale dei conflitti sincronici di giurisprudenza, ma anche del controllo di costituzionalità sulle fattispecie indeterminate, come ancora oggi è l'art. 416-bis c.p

    Scienza penale e potere politico

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    L’idea che la scienza penale sia qualcosa di più di una tecnica solo se, oltre alla dogmatica e ai principi, impiega anche conoscenze empiriche e criminologiche, ha un buon fondamento, ma suppone il superamento di varie aporie e offre alla scienza la possibilità di instaurare una forte dialettica critica con il potere politico. L’episteme della dottrina penalistica estende così l’interpretazione e la dogmatica normativista verso una scienza penale integrale che supera la dicotomia fatto/valore, la questione essere/dover essere e la cultura monistica tanto del positivismo logico quanto del solo sapere ermeneutico tradizionale. La great division è oggi tra ricerche individuali e di gruppo, tra scoperte e invenzioni di singoli o di un collettivo di pensiero. Nel momento in cui il potere di costruire il diritto è diviso tra molti autori, il compito di scrivere la trama della ragione pubblica non è riservato alle sole Corti Supreme. Infatti, è sempre fondamentale il ruolo della scienza penale, attraverso saperi condivisi e non separati tra i pubblici poteri e i cittadini, nel senso di una riduzione massima del livello di sofferenza di autore, vittima e terzi possibili destinatari della legge penale

    La condanna a morte di Saddam Hussein. Riflessioni sul divieto di pena capitale e sulla "necessaria sproporzione" della pena nelle Gros Violations

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    [Abstract] The death sentence of Saddam Hussein is one of those extreme cases that put in tension the foundations of the absolute prohibition of the capital punishment, still more in the moment in which we think to extend its capacity in a universal sense and consi- dering the fact that numerous States (Arabic Countries, China, United States, Japan, etc.) maintain it, comprised therefore occidental or liberal political systems, and not only authoritarian or religious-political systems: the compact exclusion of Europe from that group moreover regards an entity that has financed yearlong Saddam, giving him enormous amounts of war materials, also chemical, thanks which were realized the genocides that he was charged with, included the crime of the 148 died of Dujail (apart from the tortured ones, deported etc.), killed for reprisal after his assassination attempt, and on which the criminal trial has condemned him has been focused. Looking through the accusations and the numerous violations of the defensive guarantees of the process, moreover it is pointed out that the trial of Saddam Hussein has been an effective pro- cess, not like the ghost-trial that in 1984 the Iraq Revolutionary Court celebrated in order to condemn to death penalty 148 men, women and children suspected opponents of the regimen, 46 of which already were died at that time for the tortures or other cau- ses. The vastness of the ascribed crimes to Saddam could not know “a proportioned” penalty in any case, therefore the punishment in the “gross violations” of the interna- tional criminal law is necessarily out of proportion. In this necessary disproportion can we identify a possible humanistic valence of the criminal law based on the principle (able to renew the foundation of the absolute prohibition of capital punishment) today summarized in the idea that the value of a person cannot be compared with whichever fact he/she committed, because the value of the person is not entirely expressed by the single facts she realizes. The proportion judgment on which the capital punishment is based, results then impossible between one person (his life) and the committed facts. On such positive principle of “unmeasurability” of the distance between the value of a per- son and his conducts, may we refuse the capital punishment as a typical penalty of the “criminal law of the enemy”. Humanistic and religious reflections converge on this con- clusion, in a multicultural dimension, which is more positive then a merely secular point of view. The criminal law culture can today carry out a task of singular importance if it indeed agrees to assert the absoluteness of that prohibition, avoiding the “church” of the western (United States) and of the oriental fundamentalisms, and remarking, from a European point of view, the human “corresponsibility” on which the refusal of death penalty is based

    El Derecho jurisprudencial penal

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    L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali, sviluppi sovranazionali

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    SOMMARIO: 1. L’uomo e l’opera. Un brevissimo ritratto. - 2. Il volto costituzionale del reato e le sue apparenti basi giuslegalistiche. - 3. I momenti di frattura rispetto al tecnicismo giuridico. - 4. Aspetti non accademici del nuovo metodo. - 5. Il coinvolgimento istituzionale dell’orientamento costituzionalistico. Differenze rispetto alla dogmatica classica. - 6. Habent sua fata libelli: la fortuna dell’opera, e del suo metodo. - 7. Letture “forti” e letture “deboli” dell’approccio costituzionalistico in Italia. - 8. L’interesse che l’orientamento costituzionalistico italiano, oggi aggiornato in prospettiva europea, dovrebbe suscitare all’estero. - 9. Prove di costituzionalismo penale: i casi paradigmatici della “Bicamerale” italiana, del codice penale spagnolo e dell’input europeo a introdurre macrodelitti nel diritto penale dell’ambiente. - 10. Scenari europei di costituzionalizzazione di un diritto penale “dal volto protettivo”: dalla sussidiarietà alla proporzione, dalla necessità della tutela al bene giuridico. - 11. Le «dottrine non scritte», tra formanti dell’ermeneutica penale nazionale e dialogo internazionale

    Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta, tra disapplicazioni “punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie

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    Lo studio affronta l’analisi del caso Taricco come problema di cultura e limiti della giurisdizione in prospettiva eurounitaria, esamina l’impossibilità di applicare l’art. 325.2 TFUE a tale caso, alla luce della disciplina tributaria di dazi, IVA e accise in rapporto al bilancio UE, rilegge entrambe le sentenze della CGUE come esempi paradigmatici di diritto penale di lotta (dove l’interprete persegue scopi esterni alla fattispecie), anche perl’uso indebito di analogia da norme penali di eccezione, e individua i limiti all’uso retroattivo di nuove regole sulla prescrizione anche nel caso di una sua disciplina di natura processual
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