184 research outputs found

    Global patient outcomes after elective surgery: prospective cohort study in 27 low-, middle- and high-income countries.

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    BACKGROUND: As global initiatives increase patient access to surgical treatments, there remains a need to understand the adverse effects of surgery and define appropriate levels of perioperative care. METHODS: We designed a prospective international 7-day cohort study of outcomes following elective adult inpatient surgery in 27 countries. The primary outcome was in-hospital complications. Secondary outcomes were death following a complication (failure to rescue) and death in hospital. Process measures were admission to critical care immediately after surgery or to treat a complication and duration of hospital stay. A single definition of critical care was used for all countries. RESULTS: A total of 474 hospitals in 19 high-, 7 middle- and 1 low-income country were included in the primary analysis. Data included 44 814 patients with a median hospital stay of 4 (range 2-7) days. A total of 7508 patients (16.8%) developed one or more postoperative complication and 207 died (0.5%). The overall mortality among patients who developed complications was 2.8%. Mortality following complications ranged from 2.4% for pulmonary embolism to 43.9% for cardiac arrest. A total of 4360 (9.7%) patients were admitted to a critical care unit as routine immediately after surgery, of whom 2198 (50.4%) developed a complication, with 105 (2.4%) deaths. A total of 1233 patients (16.4%) were admitted to a critical care unit to treat complications, with 119 (9.7%) deaths. Despite lower baseline risk, outcomes were similar in low- and middle-income compared with high-income countries. CONCLUSIONS: Poor patient outcomes are common after inpatient surgery. Global initiatives to increase access to surgical treatments should also address the need for safe perioperative care. STUDY REGISTRATION: ISRCTN5181700

    Em que ponto estamos? Sessenta anos de reformas institucionais na Itália (1946-2005)

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    Referendum e riforma "organica" della Costituzione

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    I possibili percorsi per la riforma della Costituzione. I procedimenti legittimi (ex art. 138 Cost.). L'ipotesi di un'Assemblea costituente, legittimata da una legge costituzionale vincolante e da un consenso parlamentare unanime

    L'informazione radiotelevisiva e la propaganda elettorale. La nuova disciplina contenuta nella legge 81 del 1993: un modello davvero definitivo?

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    L’esito plebiscitario del referendum abrogativo parziale che ha trasformato in senso maggioritario la legge elettorale del Senato (18 aprile 1993) e, prima ancora, l’entrata in vigore della nuova disciplina per l’elezione diretta degli organi esecutivi degli enti locali (legge n. 81/1993) impongono un’urgente rimeditazione delle norme che regolano le campagne elettorali attraverso i media radiotelevisivi. In particolare rilevano la personalizzatone delle competizioni politiche, la loro territorializzazione, il mutato protagonismo dei partiti politici e, soprattutto, le aspettative degli elettori. Non bisogna trascurare che, in adesione ai principi democratici accolti dalla Costituzione italiana, lo scopo ultimo delle campagne elettorali è quello di assicurare ai cittadini l’esercizio di un voto libero e consapevole o “genuino”, come l’ha efficacemente definito la Corte costituzionale. In questa prospettiva si tratta di approfondire il ruolo dei “garanti” previsti dall'ordinamento

    Sussidiarietà e democrazia

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    I fondamenti dottrinali del principio di sussidiarietà e il contributo delle concezioni federaliste. Il ruolo della rappresentanza politica nello stato democratico-sociale e solidale. Le regolamentazioni di materie socialmente rilevanti affidate ad autorità autonome e indipendenti dal potere politico. L'approccio dell'Unione Europea al principio di sussidiarietà (trattato di Maastricht) e la sua affermazione nell'ordinamento italiano: dalle legge Bassanini del 1997 alla riforma del Titolo V della Costituzione

    Quando la Corte costituzionale non ragiona (giuridicamente)

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    Nota critica alla sent. cit. con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili richieste di referendum in materia di caccia (art. 842 c. c. e disposizioni della l. 27 dicembre 1977, n. 968), per mancanza di chiarezza, semplicita e coerenza dei quesiti proposti. In verità essi riguardano una medesima questione di assoltamente percebile agli elettori. La decisione della Corte pare una censura contro il "disegno" dei promotori dei referendum

    Osservazioni minime sul contributo dei giuristi al progetto strategico: «Verso una governance del fenomeno migratorio»

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    Il fenomeno delle "migrazioni" è considerato secondo prospettive e categorie differenti. In particolare, il "realismo politico" tende ad oscurare gli aspetti e gli interessi soggettivi che inducano gli individui a lasciare i loro paesi di origine, per necessità o per consapevole volontà. Si tratta, in ogni caso, dell'esercizio di una libertà fondamentale, come quella di circolazione, già affermata in documenti costituzionali assai antichi (Magna Charta), nazionali e internazionali. La ricognizione e interpretazione di tutte le fonti disponibili consentirebbe di definire un vero e proprio "Corpus Juris Humanitatis" a protezione della persona umana in tutte le condizioni di difficoltà e sofferenza, oltre i limiti delle sovranità nazionali. Il metodo dell' "interferenza umanitaria" appare il più consono per affrontare le insufficienze e le contraddizioni che attualmente presiedono, ai vari livelli, alla "gestione" dei migranti classificati (irragionevolmente) in varie tipologie (status) che prescindono dalle loro esistenze effettive e dallo loro volontà di emancipazione

    Sweet Landing

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    Breve resoconto dell'esperienza dell'autore quale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (I governo Prodi) con delega alla funzione pubblic

    "Razza" in Costituzione. Stigma vs. conoscenza

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    La parola “razza” è (diventata) scabrosa, ma è tuttora persistente. È ripresa anche dalla Costituzione italiana che pure si fonda sui valori di umanità e di rispetto assoluto della persona. Nell’art. 3, comma 1, tale termine costituisce un parametro contro discriminazioni irragionevoli. I costituenti l’hanno recepito per affermare la rottura con il precedente ordinamento totalitario che, anche a livello legislativo, non celava una grave impronta razzista. Il termine “razza” è comunque fallace in quanto assolutamente insignificante, come ormai definitivamente dimostrato dalle conclusioni degli scienziati. I quali, proprio per questo, sollecitano una “terapia” linguistica della stessa Costituzione. Si tratta di una richiesta fondata che potrebbe essere facilmente assecondata con un’opportuna e mirata revisione costituzionale, trovando altre formulazioni linguistiche più rispondenti alla realtà. Le “Istituzioni di alta cultura” sono riconosciute dalla Costituzione anche e soprattutto per il loro ruolo di diffusori di conoscenza e di “verità oggettive”
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