73 research outputs found

    istituti di common law nel codice di procedura penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1844)

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    Il divieto della difesa tecnica nell\u27Allgemeine Kriminalgerichtsordnung (1788)

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    Il Granduca, i filosofi e il Codice degli Irochesi. Il principio ‘contumax pro confesso habetur’ e la riforma leopoldina

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    Nella prassi penalistica di età bassomedievale la regola contumax pro confesso habetur emerge con chiarezza in gran parte del continente europeo. In Italia essa si impone con particolare forza in età comunale, in connessione con due fenomeni che hanno l’effetto di connotare in senso fortemente negativo la contumacia: il processo di pubblicizzazione della giustizia e l’affermazione dei moduli inquisitori. Operando in stretto contato con due altri istituti-chiave, la confessione e il bando, la regola contumax pro confesso habetur – in quanto espressione della presunzione di colpevolezza – gioca dunque un ruolo non secondario nel definire i contorni della giustizia criminale nell’età del diritto comune e costituisce anzi una vera e propria architrave del sistema penale, specie quando si consideri che il fenomeno della contumacia – qualificata dai giuristi come confessio ficta – interessa una parte rilevante del totale delle cause penali. Nel XVIII secolo le risalenti regole romanistiche secondo le quali nessuno può essere condannato senza essere sentito (D. 48.17.1.pr.; 48.19.5.pr.; C. 9.2.6) ricevono nuova linfa, in prospettiva garantista e accusatoria, dalle prese di posizione in tema di contumacia penale assunte da numerosi esponenti dell’illuminismo, tra i quali spiccano i nomi di Voltaire e di Filangieri, che stigmatizzano a più riprese la barbarie del vigente sistema, degno di un «codice da Irochesi» . Nel vivace e stimolante ambiente toscano le nuove sensibilità in tema di contumacia si manifestano in un anonimo contributo apparso nel 1780 sul «Giornale de’ Letterati» e ben presto coinvolgono lo stesso granduca Pietro Leopoldo, che si occupa ex professo dell’istituto in occasione dei lavori preparatori della Leopoldina. In tale contesto, il tema della riforma del regime della contumacia occupa una posizione di particolare rilievo, ed innesca un articolato dibattito tra i fautori di riforme di ampia portata e di ispirazione illuminista (Cercignani) e coloro che si mostrano invece propensi più a una mitigazione degli aspetti più crudi della tradizionale procedura che a radicali innovazioni (Tosi, Giusti). Il contrastato processo di riforma culmina nella redazione di una nuova disciplina dell’istituto della contumacia penale (artt. 37-44 della Leopoldina) che, al pari dei più noti interventi sulla pena capitale e sulla tortura, costituisce una pietra miliare nella storia del riformismo penale settecentesco. Tale disciplina si incentra sulla definitiva abolizione del principio contumax pro confesso habetur e sull’equiparazione tra imputato assente e imputato presente, pur mantenendo una connotazione negativa in ordine alla contumacia, che si trasforma da confessio ficta in semplice indizio sottoposto alla valutazione del giudice

    La prescrizione penale in un caso giudiziario nella Francia della Renaissance

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    Nel 1518 il Parlement di Bordeaux decise un caso penale che aveva per oggetto un reato di incendio applicando il principio della prescrizione ventennale. La sentenza fu commentata in modo approfondito da Nicolas Bohier – che aveva presieduto la corte – nella sua raccolta di Decisiones burdegalenses del 1547. Essa comparve altresì nella collezione di arrêts realizzata nel 1556 da Jean Papon. Prendendo spunto da questa vicenda, il presente contributo illustra le linee generali dell’istituto della prescrizione penale nell’età del diritto comune, con particolare riguardo ai fondamenti testuali dello stesso e alle numerose controversie dottrinali di cui fu oggetto. Tra queste ultime, di particolare rilevanza sono quelle che riguardano la durata della prescrizione, il problema del termine a quo, l’applicabilità dell’istituto anche nei procedimenti di natura inquisitoria, la rilevanza della confessione, il rapporto con i reati occulti, la sussistenza di reati imprescrittibili o dotati di una propria specifica prescrizione, la diversa disciplina stabilita dalle legislazioni statutarie. Da ultimo, viene presa in esame la limpida sintesi che dell’istituto offrì Giulio Claro nel Liber Quintus del 1568.In 1518 the Parlement of Bordeaux decided a criminal case involving a fire crime by applying the principle of the 20-year prescription. The ruling was commented on in depth by Nicolas Bohier – who had presided over the Court – in his collection of Decisiones burdegalenses (1547). It also appeared in the collection of arrêts compiled by Jean Papon (1556). Taking this as a starting point, the present contribution illustrates the general outlines of the criminal prescription in the age of ius commune, with particular regard to its textual foundations and the numerous doctrinal controversies to which it was subjected. Of particular relevance among the latter are those concerning the duration of the prescription, the problem of the term a quo, the applicability of the institute even in proceedings of an inquisitorial nature, the relevance of the confession, the relationship with occult crimes, the existence of crimes that are imprescriptible or endowed with their own specific prescription, and the different rules established by municipal legislations. Finally, reference is made to the limpid summary that Giulio Claro offered on the subject in the Liber Quintus of 1568. Parole chiave / Keywords: Prescrizione penale, Parlement di Bordeaux, Bohier Nicolas, dottrina penale, ius commune / Criminal prescription, Parlement of Bordeaux, Bohier Nicolas, criminal doctrine, ius commune

    «Sanctius est impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare». I dubbi del giudice e le risposte del giurista nel consilium I, 133 di Giasone del Maino

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    In un consilium iudiciale redatto nel 1487 Giasone del Maino risponde agli interrogativi rivoltigli dal podestà di Treviso sul tema dell’impunità riconosciuta all’uccisore di un bandito. In questa occasione il giurista affronta una serie di snodi cruciali della giustizia penale, tra i quali figurano, oltre all’omicidio e al bando, la confessione, la legittima difesa e la contumacia. Il consilium si segnala per l’accurata ricerca da parte del giurista dei principi generali sui quali basare la concreta amministrazione della giustizia, e si colloca lungo un itinerario dottrinale di ampio respiro culturale inteso a mitigare gli aspetti di maggiore arbitrarietà e violenza che caratterizzano il sistema penale nell’età del diritto comune.In a consilium iudiciale drawn up in 1487 Giasone del Maino answers the questions raised by the podestà of Treviso on the issue of impunity granted for those who kill a bannitus. On this occasion, the jurist faces a series of crucial points of criminal justice, which include, in addition to the murder and the ban, confession, self-defense and trial in absentia. On one side, this consilium must be noted for the careful research by the jurist of the general principles on which to base the concrete administration of justice. On the other side, it is located along a doctrinal itinerary of broad cultural scope intended to mitigate the aspects of greater arbitrariness and violence that characterize the criminal law system in the age of ius commune.Parole chiave / Keywords: Giasone del Maino, consilia, bando, omicidio, confessione, legittima difesa, contumacia / Giasone del Maino, consilia, ban, murder, confession, self-defense, trial in absentia

    Crotti, Giovanni

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    Le origini della legge penale nella Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi

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    Sensibile alla teologia morale di matrice agostiniana conosciuta per il tramite del De contemptu mundi di Lotario di Segni (1194), Bonifacio Antelmi nel Proemio della Summa de maleficiis (1301) descrive le origini della legge penale prendendo spunto da una concezione pessimistica della natura umana, simboleggiata dalla vile materia con la quale è stato creato l’uomo. Tale natura comporta un processo degenerativo che induce l’uomo all’iniquità e al delitto. Da questa situazione è derivata la necessità di porre una barriera alla malvagità umana, e questa barriera è stata realizzata grazie all’ispirazione divina che ha condotto alla ‘invenzione’ del diritto e delle leggi e, implicitamente, delle strutture di giustizia necessaria alla loro concreta attuazione. Oltre a questa funzione repressiva il diritto e le leggi svolgono altresì una funzione pedagogica in ordine agli aspetti fondamentali del vivere civile. In questo quadro non vi è posto per alcuna forma di giustizia privata, poiché non spetta alla singola persona di farsi giustizia da sé sostituendosi a iura e leges che trovano il proprio fondamento nella volontà divina. Following the Augustinian moral theology known through the De contemptu mundi by Lotario di Segni (1194), Bonifacio Antelmi in the Proemio of his Summa de maleficiis (1301) describes the origins of the penal law taking inspiration from a pessimistic conception of human nature, symbolized from the vile matter with which man was created. This nature involves a degenerative process that leads man to iniquity and crime. From this situation arose the need to place a barrier to human wickedness, and this barrier was achieved thanks to the divine inspiration that led to the ‘invention’ of laws and, implicitly, of the structures of justice necessary for their concrete implementation. In addition to this repressive function, the laws also perform a pedagogical function in relation to the fundamental aspects of civil life. In this framework there is no room for any form of private justice, since it is not up to the individual person to make justice for himself by replacing the iura and leges which find their foundation in the divine will. Parole chiave / Keywords: legge penale, origini, giustizia penale (secc. XIII-XIV), Antelmi, Bonifacio, Innocenzo III, Ulpiano / Criminal Law, Origini, Penal Justice (XIII-XIV Centuries), Antelmi, Bonifacio, Innocent III, Pope, Ulpian
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