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    Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza e minoranze parlamentari

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    Nonostante l’assenza della previsione a livello costituzionale della dichiarazione di emergenza, la Costituzione italiana contiene tutti gli strumenti per affrontare un’emergenza come quella prodotta dalla pandemia da Covid-19, senza che ci sia bisogno di sospendere le garanzie democratiche o di derogare all’ordinario funzionamento dell’organizzazione costituzionale . Sebbene alcuni atti adottati dal governo nella forma del DPCM suscitino dei dubbi sotto il profilo della legittimità, si può ritenere che complessivamente, i comportamenti dei poteri pubblici si siano tenuti nell’alveo tracciato dalla Costituzione. A differenza di quanto accaduto in altri Paesi membri dell’Unione Europea, come l’Ungheria, in Italia non c’è stata nessuna svolta autoritaria, né si può parlare di instaurazione di un regime dittatoriale come da qualcuno paventato. A sua volta, la forma di governo parlamentare italiana si è mostrata matura ed equilibrata, con un rendimento elevato, anche in confronto con le forme di governo di altre democrazie occidentali. Il parlamento ha operato quasi a pieno ritmo e ha potuto svolgere quasi del tutto normalmente le sue funzioni di controllo e di indirizzo politico, sia mediante l’esercizio del potere legislativo, sia con attività non legislative. Probabilmente, anche le minoranze parlamentari avrebbero potuto dare un contributo più fattivo e costruttivo alla gestione dell’emergenza se si fosse riuscito a trovare un dialogo più proficuo tra governo, maggioranza parlamentare e opposizioni. Tuttavia, questo limite, manifestato dal nostro sistema politico-istituzionale durante l’emergenza, non è certamente imputabile alla Costituzione o alla forma di governo ma dipende dalla frammentazione e dalla caratterizzazione ideologica eccessiva del sistema partitico. Al contrario, le evidenti disarmonie e contraddizioni tra le scelte assunte a livello statale e quelle di livello regionale non sono dipese solo dalla disomogeneità politica di alcuni governi regionali rispetto al governo nazionale e dalla scarsa propensione al dialogo costruttivo tra personalità appartenenti a schieramenti politici contrapposti, quanto, soprattutto, dalla mancanza a livello centrale di adeguate sedi di svolgimento del rapporto di leale collaborazione tra stato e autonomie territoriali. Infatti, a conferma di tale assunto, si deve rilevare come difficoltà di collaborazione tra Stato e regioni siano emerse anche con riferimento a regioni governate da esponenti politici appartenenti ai partiti della maggioranza parlamentare di governo

    Las sedes de encuentro y protección de los intereses en las relaciones entre niveles territoriales de gobierno en Italia durante la emergencia pandémica

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    Due to the lack of adequate structural and procedural venues to carry out the relationship of loyal collaboration, the relationships between the territorial levels of government, since the beginning of the Covid-19 pandemic, do have characteristics for a hyper-activism of the territorial autonomies. In particular, the regions have overflowed their respective areas of competence, causing serious disharmony and contradictions in the legal framework and putting at risk, if not making cases impossible, to effectively implement a unitary strategy aimed at counteracting the spread of contagion and allowing orderly management and profitable development of economic-social relations. However, if we face the serious institutional crisis caused by the pandemic with a constructive and positive spirit, it can be a real opportunity for growth. In particular, it may represent the spring for a serious rethinking and fine-tuning of the reform of Title V of the Constitution, exactly twenty years after its entry into force.Debido a la falta de sedes estructurales y procedimentales adecuadas para llevar a cabo la relación de colaboración leal, las relaciones entre los niveles territoriales de gobierno, desde el inicio de la pandemia Covid -19, se han caracterizado por un hiperactivismo de las autonomías territoriales. En particular, las regiones se han desbordado de sus respectivas áreas de competencia, provocando serias desarmonías y contradicciones en el marco legal y poniendo en riesgo, si no haciendo casi imposible, implementar efectivamente una estrategia unitaria dirigida a contrarrestar la propagación del contagio y permitir una gestión ordenada y un desarrollo rentable de las relaciones económicas - sociales. No obstante, si enfrentamos la grave crisis institucional provocada por la pandemia con un espíritu constructivo y positivo, puede ser una verdadera oportunidad de crecimiento. En particular, puede representar la primavera para un replanteamiento y una puesta a punto seria de la reforma del Título V de la Constitución, exactamente veinte años después de su entrada en vigor

    Constitución y tiempo

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    El carácter consensual y paccionado dela Constitución Italianaha contribuido a crear un texto muy abierto o elástico y, por lo tanto, susceptible de ser sometido a una pluralidad de enfoques herméneuticos. Una Constitución abierta o elástica es idónea para perdurar en el tiempo mucho más que una Constitución no elástica. Sobre todo porque deja mayor espacio a la discrecionalidad del legislador, y es por eso, compatible con varias direcciones políticas de la mayoría. Por esa razón no es necesario cambiar la constitución cada vez que cambia la mayoría parlamentaria. Una constitución abierta es, por todos los motivos indicados, más fácilmente susceptible de ser sometida a una interpretación evolutiva, de modo que pueda tenerse en cuenta, en el desempeño de la actividad hermenéutica, las nuevas circunstancias sociales, económicas, científicas, tecnológicas, culturales, además de las políticas. Los caracteres indicados– el consensualismo, la rigidez y la elasticidad - han permitido a la Constitución republicana de 1947 permanecer en vigor hasta hoy, conservando casi totalmente su actualidad y su vitalidad, también gracias a la obra incesante y sensible de la jurisprudencia constitucional, que tiene el mérito de haber favorecido el proceso de integración supranacional, teniendo en cuenta la jurisprudencia de los altos Tribunales europeos en su obra de adaptación de la Constitución en clave evolutiv

    Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana

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    In mancanza di efficaci meccanismi perequativi, c’è il rischio concreto che il regionalismo differenziato, per come al momento si prospetta la sua attuazione, possa determinare un ulteriore arretramento delle condizioni di sviluppo delle Regioni più povere, rendendo difficile il rispetto nelle stesse dei livelli minimi essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali e creando un divario così forte tra Regioni ricche e Regioni povere da far venir meno la coesione sociale fino a ledere il principio di unità e indivisibilità della Repubblica

    Il coordinamento delle forze di polizia e di sicurezza italiane nella lotta al terrorismo

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    Dinanzi a fenomeni talvolta del tutto atipici e spesso a carattere internazionale – che sono per loro natura difficili da fronteggiare con i tradizionali strumenti di prevenzione e di contrasto da parte degli Stati democratici – si rende necessario apprestare una strategia di livello sovranazionale e internazionale, basata sulla collaborazione e coordinamento, anche strutturale, tra i diversi apparati nazionali di informazione e sicurezza, e nello stesso tempo, all’interno di ciascuno Stato, si rende necessario creare sistemi di sicurezza integrata, basati su un rapporto di leale e fattiva collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo. Il presente lavoro si sofferma sulle soluzioni apprestate di recente nell’ordinamento giuridico italiano per raggiungere questo secondo obiettivo

    El derecho a la procreación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana

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    La contribución destaca cómo, a pesar de las declaraciones significativas de inconstitucionalidad de las disposiciones individuales, el establecimiento de la ley núm. 40 de 2004 ha resistido en general la prueba de experiencia y jurisprudencia constitucional. Como mínimo, no se puede hablar de una distorsión completa de la disciplina legislativa dictada por la misma ley, ni, más aún, de la cancelación de la ley. Incluso después de las incisivas intervenciones del Tribunal Constitucional, es una disciplina que reconoce el derecho a procrear, pero no la de tener un hijo a cualquier costo. De hecho, el derecho a ser padre o madre siempre está equilibrado con la necesidad de proteger una serie de otros activos constitucionales primarios. En particular, el legislador y el Tribunal Constitucional han tenido debidamente en cuenta las necesidades de protección de los embriones; del niño por nacer; de la salud de la mujer; de los principios constitucionales en materia de familia.

    Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19

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    Le maggiori perplessità dei processi di produzione normativa realizzati per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 si addensano sulle ordinanze contingibili e urgenti assunte nella forma del DPCM sulla base dei decreti legge intervenuti per fronteggiare l’emergenza. Una figura inedita e dall’incerta qualificazione giuridica. Si tratta di una vera e propria fonte legale di diritto oggettivo perché, come sappiamo, la Costituzione disegna un sistema chiuso delle fonti a livello primario, però lascia il sistema aperto a livello subordinato alla legge. Sicché la legge, mentre non può istituire delle fonti a sé concorrenziali (occorrendo una norma di rango costituzionale per prevedere una nuova fonte primaria), può istituire delle fonti subordinate. Per quanto concerne i dubbi da più parti sollevati sulla tenuta democratica delle nostre Istituzioni, si può ritenere, tutto considerato, che le vicende in esame si siano svolte complessivamente nel quadro della legalità costituzionale, sia pure con delle sbavature, con delle tensioni. Si è trattato di una sorta di “stress test”. Nel senso che sono emerse delle difficoltà di fondo del sistema. Come sempre, i momenti di crisi possono anche essere delle grandi opportunità di crescita se vengono affrontati con lo spirito giusto e in modo positivo

    Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19

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    Le maggiori perplessità dei processi di produzione normativa realizzati per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 si addensano sulle ordinanze contingibili e urgenti assunte nella forma del DPCM sulla base dei decreti legge intervenuti per fronteggiare l’emergenza. Una figura inedita e dall’incerta qualificazione giuridica. Si tratta di una vera e propria fonte legale di diritto oggettivo perché, come sappiamo, la Costituzione disegna un sistema chiuso delle fonti a livello primario, però lascia il sistema aperto a livello subordinato alla legge. Sicché la legge, mentre non può istituire delle fonti a sé concorrenziali (occorrendo una norma di rango costituzionale per prevedere una nuova fonte primaria), può istituire delle fonti subordinate. Per quanto concerne i dubbi da più parti sollevati sulla tenuta democratica delle nostre Istituzioni, si può ritenere, tutto considerato, che le vicende in esame si siano svolte complessivamente nel quadro della legalità costituzionale, sia pure con delle sbavature, con delle tensioni. Si è trattato di una sorta di “stress test”. Nel senso che sono emerse delle difficoltà di fondo del sistema. Come sempre, i momenti di crisi possono anche essere delle grandi opportunità di crescita se vengono affrontati con lo spirito giusto e in modo positivo

    La crisi del modello duale di regionalismo in Italia

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    Se è vero che il modello duale di regionalismo non è mai stato un paradigma che abbia ispirato il Costituente e non è neppure ricavabile da una lettura logico-sistematica della Costituzione, tanto più dopo la riforma del Titolo V; se è vero che il principio di differenziazione è strettamente consustanziale al principio autonomistico e ne rappresenta un portato ineludibile, nella misura in cui l'autonomia venga correttamente intesa come un valore giuridico, oltre che come un potente fattore politico di democratizzazione dell'ordinamento; se è vero ancora che l'uniformità degli ordinamenti delle regioni di diritto comune è frutto del processo di implementazione delle disposizioni costituzionali e, in particolare, delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale e dai legislatori statutari regionali ma è anche conseguenza di interi corpi di giurisprudenza costituzionale; si tratta di verificare se l'art. 116, comma 3, della Costituzione, come formulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e sinora mai applicato, sia la via preferibile da percorrere per realizzare pienamente e finalmente, in Italia, un regionalismo differenziato. Invero, lo spazio per la legislazione regionale si va sempre più riducendo, dovendo spesso la legge regionale disciplinare rapporti giuridici che sono già destinatari di una disciplina europea e di una legislazione statale. Discipline europee e statali che sono spesso frutto di competenze normative a carattere trasversale e quindi sono idonee a incidere anche in materie astrattamente di competenza legislativa regionale. In tale quadro, il decentramento territoriale autonomistico, si può accentuare in modo significativo e incisivo solo sul piano delle competenze amministrative. Pertanto, la differenziazione tra gli ordinamenti delle regioni di diritto comune e il conseguente superamento dell'assetto duale del regionalismo italiano, così come si è andato sinora configurando, potrebbe avverarsi, piuttosto che attraverso una difficile attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, soprattutto attraverso: una legislazione statale e regionale di conferimento delle funzioni amministrative che tenga finalmente in debito conto i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; una significativa revisione degli statuti ordinari di seconda generazione che valorizzi le istanze autonomistiche e di partecipazione popolare; un aumento della capacità impositiva degli enti territoriali autonomi e un allentamento dei vincoli di spesa, nel rispetto del patto di stabilità e delle esigenze di equilibrio dei bilanc

    El derecho a la procreación en la jurisprudencia de la corte constitucional italiana

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    La contribución destaca cómo, a pesar de las declaraciones significativas de inconstitucionalidad de las disposiciones individuales, el establecimiento de la ley núm. 40 de 2004 ha resistido en general la prueba de experiencia y jurisprudencia constitucional. Como mínimo, no se puede hablar de una distorsión completa de la disciplina legislativa dictada por la misma ley, ni, más aún, de la cancelación de la ley. Incluso después de las incisivas intervenciones del Tribunal Constitucional, es una disciplina que reconoce el derecho a procrear, pero no la de tener un hijo a cualquier costo. De hecho, el derecho a ser padre o madre siempre está equilibrado con la necesidad de proteger una serie de otros activos constitucionales primarios. En particular, el legislador y el Tribunal Constitucional han tenido debidamente en cuenta las necesidades de protección de los embriones; del niño por nacer; de la salud de la mujer; de los principios constitucionales en materia de familia
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