131 research outputs found
Virtuous Legislation: The Royal Decree for the Sustainable Management of the Woods of Serra San Bruno, Stilo, Mongiana, and Ferdinandea
The extraction and processing of metals in the Calabrian Serre region have ancient origins, with Greek colonies utilizing local mines for tools and coins. The Normans later granted mines to Carthusian monks, enhancing military production. Ferdinand II's reign saw the peak of the Ferdinandea foundry, leading to its designation as a military colony. The region's steel complex became a European industrial hub.
In the 18th century, laws were enacted to balance industrial needs with environmental protection. The Salvaboschi Decree of 1773, issued by the Bourbons and King Ferdinand IV, aimed to protect the forest heritage by implementing forty-year cutting cycles. It regulated tree selection and cutting height to promote forest regeneration, representing a significant step towards sustainable forest management in the Calabrian Serre region
Preservation of modern and MIS 5.5 erosional landforms and biological structures as sea level markers : a matter of luck?
The Mediterranean Basin is characterized by a significant variability in tectonic behaviour,
ranging from subsidence to uplifting. However, those coastal areas considered to be tectonically
stable show coastal landforms at elevations consistent with eustatic and isostatic sea level change
models. In particular, geomorphological indicatorsâsuch as tidal notches or shore platformsâare
often used to define the tectonic stability of the Mediterranean coasts. We present the results of
swim surveys in nine rocky coastal sectors in the central Mediterranean Sea using the Geoswim
approach. The entire route was covered in 22 days for a total distance of 158.5 km. All surveyed
sites are considered to have been tectonically stable since the last interglacial (Marine Isotope Stage
5.5 [MIS 5.5]), because related sea level markers fit well with sea level rise models. The analysis of
visual observations and punctual measurements highlighted that, with respect to the total length
of surveyed coast, the occurrence of tidal notches, shore platforms, and other indicators accounts
for 85% of the modern coastline, and only 1% of the MIS 5.5 equivalent. Therefore, only 1% of the
surveyed coast showed the presence of fossil markers of paleo sea levels above the datum. This
significant difference is mainly attributable to erosion processes that did not allow the preservation
of the geomorphic evidence of past sea level stands. In the end, our research method showed that the
feasibility of applying such markers to define long-term tectonic behaviour is much higher in areas
where pre-modern indicators have not been erased, such as at sites with hard bedrock previously
covered by post-MIS 5.5 continental deposits, e.g., Sardinia, the Egadi Islands, Ansedonia, Gaeta,
and Circeo. In general, the chances of finding such preserved indicators are very low.peer-reviewe
Existence of the Limit of Ratios of Consecutive Terms for a Class of Linear Recurrences
Let (Fn)n=1â be the classical Fibonacci sequence. It is well known that the limFn+1/Fn exists and equals the Golden Mean. If, more generally, (Fn)n=1â is an order-k linear recurrence with real constant coefficients, i.e., Fn=âj=1kλk+1âjFnâj with n>k, λjâR, j=1,âŠ,k, then the existence of the limit of ratios of consecutive terms may fail. In this paper, we show that the limit exists if the first k elements F1,F2,âŠ,Fk of (Fn)n=1â are positive, λ1,âŠ,λkâ1 are all nonnegative, at least one being positive, and max(λ1,âŠ,λk)=λkâ„k. The limit is characterized as fixed point, bounded below by λk and bounded above by λ1+λ2+âŻ+λk
Hölder and locally Hölder continuous functions, and open sets of class C^k, C^{k,lambda}
This book offers a systematic treatment of a classic topic in Analysis. It fills a gap in the existing literature by presenting in detail the classic λ-Hölder condition and introducing the notion of locally Hölder-continuous function in an open set Ω in Rn. Further, it provides the essential notions of multidimensional geometry applied to analysis. Written in an accessible style and with proofs given as clearly as possible, it is a valuable resource for graduate students in Mathematical Analysis and researchers dealing with Hölder-continuous functions and their applications
Precision measurements with Kaon decays at CERN
The NA62 experiment at CERN collected the worldâs largest dataset of charged kaon decays in 2016â2018, leading to the first measurement of the branching ratio of the ultra-rare K+ â Ï+vvâ decay, based on 20 candidates. Recent results from analyses of K+ â Ï0e+vÎł, K+ â Ï+”+”â and K+ â Ï+γγ decays, using a data sample recorded in 2017-2018, are reported. Preliminary results of the first observation and analysis of the K± â Ï0Ï0”±v decay, based on the NA48/2 data collected in 2003-2004, are also shown
I contratti del turismo organizzato
LâattivitĂ turistica Ăš stata segnata da una crescita esponenziale a partire
dal periodo del secondo dopoguerra. Da fenomeno ristretto ed elitario del
tardo Ottocento e degli inizi del Novecento, in quanto appannaggio esclusivo
dellâaristocrazia e dellâalta borghesia del tempo, il turismo diviene, a seguito
del boom economico, un fenomeno di piĂč ampio respiro, espressione di un
rinnovato tessuto socio-economico che inizia a coinvolgere crescenti flussi
di persone interessati al viaggio inteso quale occasione di svago, conoscenza
e arricchimento culturale. Il rapido sviluppo economico, lâaumento del
reddito medio individuale, lâinnalzamento del livello di alfabetizzazione,
unitamente al crescente sviluppo del settore dei trasporti, contribuiscono
cosĂŹ alla nascita del fenomeno del c.d. turismo di massa.
Lâevoluzione del fenomeno generĂČ anche un radicale mutamento delle
esigenze del turista-consumatore. Non bastava piĂč organizzare il solo
trasporto: era necessario soddisfare gli ulteriori bisogni del turista quali
il vitto e lâalloggio. Proprio per soddisfare la crescente domanda turistica,
compare sul mercato la figura professionale dellâoperatore turistico (tour
operator) che si fa interprete dei desideri del cliente e, per suo conto, sviluppa,
assembla e vende i pacchetti turistici. Il pacchetto turistico rappresenta,
dunque, unâunica offerta di servizi che, sebbene tra loro individualmente
oggetto di potenziali singole contrattazioni, costituiscono uno strumento
economico-giuridico di soddisfazione delle esigenze del viaggiatore (ROMEO).
Nel pacchetto turistico vengono, infatti, individuati in maniera specifica tutti
i servizi di cui il turista puĂČ usufruire durante il viaggio. I viaggi vengono,
dunque, progettati in modo standardizzato mediante la predisposizione di
schemi contrattuali predefiniti e rigidi che il turista, acquirente del pacchetto,
accetta nella sua interezza. I vantaggi collegati alla diffusione dei
pacchetti turistici erano legati principalmente a due fattori: da un lato,
permettevano allâorganizzatore del viaggio di ottenere piĂč servizi ad un
costo basso, aumentando cosĂŹ le vendite dei viaggi organizzati; dallâaltro, il
turista-consumatore poteva usufruire di vari servizi ad un costo competitivo.
Dal punto di vista giuridico, tale fenomeno non fu senza conseguenze.
Emerse, sin da subito, lâesigenza di fornire una qualificazione giuridica del
contratto di viaggio organizzato, stante la sua natura composita dovuta
allâassemblaggio di singole prestazioni contrattuali, nonchĂ© la necessitĂ di
tutelare il turista-consumatore, quale contraente debole del contratto di
viaggio, predisposto in modo standardizzato ed unilaterale da parte dellâorganizzatore.
Ă evidente che il turista, usufruendo di una pluralitĂ di prestazioni,
era maggiormente esposto al rischio di inadempimento contrattuale.
Allâinterno di questa cornice si colloca il primo corpus normativo del
settore: la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata dallâItalia con la
l. 27 dicembre 1977, n. 1084 entrata in vigore il 4 ottobre 1979. La CCV
rappresenta dunque âla prima fonte legislativa che regola, sotto il profilo
privatistico, il contratto di viaggio cosĂŹ come emergeva nella prassi in
concreto adottata dagli operatori turisticiâ (ROMEO). Fino a quel momento,
invece, il contratto di viaggio risultava una fattispecie atipica cui si applicava
la disciplina del trasporto di persone (LIPARI).
In base allâart. 1 della CCV, contratto di viaggio Ăš sia il contratto di organizzazione
di viaggio sia il contratto di intermediazione.
Per contratto di organizzazione di viaggio si intende âqualunque contratto
tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad
unâaltra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti
il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro
servizio che ad essi si riferiscaâ (art. 1, comma 2, CCV). In tale prospettiva,
il contratto di organizzazione rappresenta un appalto di servizi, in quanto
ha ad oggetto lâassemblaggio di una pluralitĂ di servizi predisposti dal tour
operator in favore del cliente.
Per contratto di intermediazione di viaggio, invece, deve intendersi
âqualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare
ad unâaltra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione
di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un
viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di
intermediario di viaggio le operazioni interline o altre operazioni simili fra
vettoriâ (art. 1, comma 3, CCV). Sulla scorta di tale definizione, il contratto
di intermediazione va identificato con il contratto di mandato in quanto
puĂČ avere ad oggetto sia il contratto di viaggio, inteso nella sua interezza,
sia la vendita di singoli servizi da parte delle agenzie di viaggio e turismo
(SANTAGATA).
Pur rappresentando il primo supporto normativo alla materia, la CCV
ha avuto una scarsa incisivitĂ dal punto di vista pratico, in quanto soltanto
due paesi avevano aderito alla Convenzione: il Belgio e lâItalia.
CAPITOLO VIII â I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO 177
Ulteriore elemento di criticitĂ era rappresentato dallâincertezza dellâapplicabilitĂ
della Convenzione anche ai viaggi interni al territorio nazionale
e non solo a quelli internazionali.
In particolare, lâItalia, allâatto di deposito della ratifica, âha utilizzato la
riserva prevista dallâart. 40 n. 1 lett. a) del testo, secondo cui la sua applicazione
viene limitata ai soli contratti di viaggio internazionaliâ (LIPARI),
escludendo, cosĂŹ, tutti i viaggi effettuati allâinterno del territorio nazionale.
La lacuna normativa creatasi necessitava di un nuovo intervento legislativo
per essere colmata.
A distanza di oltre un ventennio, viene cosĂŹ approvata, a livello comunitario,
la direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti
âtutto compresoâ. Lâobiettivo principale prefissato dalla direttiva comunitaria
si desume dallâart. 1: âLa presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici âtutto compresoâ venduti o
offerti in vendita nel territorio della ComunitĂ â.
La direttiva traccia, dunque, il solco entro il quale le singole leggi nazionali
di recepimento avrebbero dovuto essere collocate, in unâottica di
armonizzazione legislativa nazionale e comunitaria.
Rispetto alla CCV, la direttiva non pone alcuna distinzione tra viaggi nazionali
e internazionali, colmando in tal modo la lacuna legislativa presente
sino a quel momento. Infatti, potendo applicarsi ai viaggi, alle vacanze e
ai giri turistici âtutto compresoâ, venduti ed offerti in vendita in tutto il
territorio comunitario, la direttiva amplia il raggio di applicazione della
normativa rispetto a quanto precedentemente previsto. Inoltre, definisce il
concetto di servizio âtutto compresoâ dato dalla combinazione di almeno
due prestazioni (ad es. trasporto e alloggio) da svolgersi in un lasso di tempo
superiore alle 24 ore, o comprendenti almeno una notte.
Ulteriore obiettivo della nuova normativa Ăš la tutela rafforzata del turistaconsumatore,
sempre piĂč esposto ai rischi di inadempimento contrattuale
derivanti dalle complesse organizzazioni dei viaggi tutto compreso. Con
questo intento, appariva necessario fornire una definizione piĂč puntuale
e articolata della figura del turista-consumatore. Egli non era piĂč identificato
con il solo soggetto fruitore del viaggio, in base a quanto previsto
dalla CCV, ma diviene il soggetto che âacquista o si impegna ad acquistare
servizi tutto compreso (âil contraente principaleâ), o qualsiasi persona per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi
tutto compreso (âgli altri beneficiariâ), o qualsiasi persona cui il contraente
principale o uno degli altri beneficiari, cede i servizi tutto compreso (âil
cessionarioâ)â (art. 2, direttiva 90/314/CEE).
CiĂČ consente di estendere lâapplicazione della disciplina â e della relativa
tutela â anche al caso in cui il contraente principale non si identifichi con
colui che in concreto usufruisce dei servizi offerti (LIPARI). Il rafforzamento
della tutela lo si desume anche dal piĂč pregnante obbligo informativo incombente
sullâorganizzatore e/o venditore del viaggio, tantâĂš che la direttiva
indica in maniera dettagliata tutte le informazioni necessarie da comunicare
al turista-consumatore. Anche la previsione della forma scritta del contratto di
viaggio organizzato contribuisce a tutelare maggiormente il turista riducendo
il rischio di possibili dubbi interpretativi sugli accordi contrattuali assunti.
In Italia, il recepimento della direttiva 90/314/CEE mediante il d.lgs. 17
marzo 1995, n. 111 non ha comportato lâabrogazione della l. 1084/1977 di
ratifica della Convenzione di Bruxelles, per espressa previsione della legge
delega n. 146/1994, secondo cui, nel settore disciplinato, bisognava tener conto
di tutte le norme della CCV che risultavano piĂč favorevoli per il turista (MORANDI).
Di conseguenza, lâItalia fu lâunico Stato membro in cui rimase in vigore
la CCV, anche a seguito del recepimento della nuova direttiva comunitaria.
Le disposizioni di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sono state successivamente
trasposte allâinterno del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206), che ha assunto un ruolo di spicco nel panorama legislativo
italiano.
Il nostro sistema giuridico, fino a quel momento, risultava lacunoso in
tema di diritto dei consumatori e necessitava di un adeguamento al mutato
sistema sociale europeo, che poneva in primo piano la figura del consumatore,
nella sua accezione piĂč generica. Mentre in diversi paesi europei,
quali la Francia e la Spagna, esistevano giĂ delle disposizioni legislative
a tutela dei diritti dei consumatori, lâItalia risultava un passo indietro rispetto
al resto dâEuropa. Per tale motivo, lâentrata in vigore del Codice del
consumo fu accolta con entusiasmo dagli operatori del settore in quanto
rappresentava quel corpus normativo di riordino e riorganizzazione del diritto
dei consumatori, che sino a quel momento si presentava frammentato
e disorganico (BUFFONE, DE GIOVANNI, NATALI).
Nel Codice del consumo, agli artt. 82-100, trovava la sua allocazione
anche la disciplina dei servizi turistici, in quanto oramai considerati dei
beni di consumo a tutti gli effetti.
Tuttavia, lâevoluzione del turismo comporta anche lâevoluzione dei concetti
legati a tale fenomeno.
Il viaggio diviene unâesperienza di vita unica e irripetibile che consegna
al viaggiatore sensazioni, ricordi, emozioni.
Dunque, il viaggiatore non puĂČ essere piĂč considerato solo come mero
âconsumatore di pacchetti turisticiâ, in base alla definizione fornita dal
Codice del consumo.
TantâĂš che con lâavvento del Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011,
n. 79), viene mutata la definizione: il âconsumatore di pacchetti turisticiâ
diviene âturistaâ.
La nuova definizione pone lâaccento sulla differente forza contrattuale
che intercorre tra il professionista del settore turistico e il turista, che rappresenta
il contraente debole del rapporto. In unâottica di maggior tutela
della parte debole contrattuale, nel Codice del turismo si assiste, infatti,
allâampliamento del campo di applicazione della normativa. Si passa dalla
tutela del viaggio di durata minima di 24 ore (dir. comunitaria 90/314/CEE)
alla tutela del viaggio senza alcun limite o parametro temporale, potendo
cosĂŹ rientrare un piĂč ampio ventaglio di situazioni tutelabili.
Non solo. La tutela Ăš garantita anche nel caso in cui il turista si sia
rivolto ad un operatore del settore sfornito di autorizzazione allâesercizio
dellâattivitĂ . Lâestensione della tutela anche a questi casi era giĂ presente
nel Codice del consumo ed Ăš stata nuovamente confermata nel Codice del
turismo che riesce a garantire quella organicitĂ di cui necessitava il settore
a seguito dellâevoluzione legislativa nazionale e comunitaria, abrogando la
l. 27 dicembre 1977, n. 1084 di recepimento della CCV, non piĂč in linea
con i tempi.
Altro intervento legislativo recente e di notevole importanza Ăš rappresentato
dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, con cui Ăš stata recepita la direttiva
comunitaria 2015/2302/UE. Il nuovo assetto normativo tiene conto della
pregnante influenza del settore tecnologico su quello turistico. Le vendite di
viaggi online sono, difatti, in costante crescita e il successo di tale fenomeno
Ăš dato soprattutto dalla possibilitĂ di scegliere fra varie proposte turistiche
semplicemente collegandosi ad internet. Pur essendo vero che il mondo del
web ha comportato dei vantaggi, sia per gli operatori del settore, la cui visibilitĂ
Ăš aumentata, sia per il turista che con un semplice click puĂČ accedere
ad un numero smisurato di opzioni, non puĂČ perĂČ essere sottaciuto che le
insidie nel mondo informatico siano molteplici, basti pensare ai tanti casi
di truffe online. Pertanto, il settore turistico necessitava nuovamente di un
intervento normativo che potesse tener conto del nuovo scenario creatosi.
Tra le principali novitĂ introdotte dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 compare
la nuova definizione di pacchetto turistico che comprende i contratti online,
i pacchetti âsu misuraâ e i pacchetti âdinamiciâ. Viene riconosciuta
una maggiore tutela del viaggiatore, come ad esempio: con lâaumento dei
termini di prescrizione; con la variazione del prezzo del pacchetto, che
non puĂČ superare il limite soglia dellâ8%, rispetto al 10% della precedente
normativa. Sono anche previste delle forme obbligatorie di assicurazione
per gli operatori turistici, sĂŹ da poter garantire il viaggiatore anche in caso
di loro insolvenza o fallimento. Completamente nuovo Ăš, poi, lâobbligo di
inserire nel contratto le informazioni relative alle procedure di trattamento
dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie
(ADR â Alternative Dispute Resolution). Queste sono solo alcune delle novitĂ
introdotte dalla nuova disciplina. Atteso che il fenomeno turistico Ăš in
costante evoluzione, anche la legislazione nazionale e comunitaria possono
considerarsi in costante divenire
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Modelled effects of prawn aquaculture on poverty alleviation and schistosomiasis control
Recent evidence suggests that snail predators may aid efforts to control the human parasitic disease schistosomiasis by eating aquatic snail species that serve as intermediate hosts of the parasite. Here, potential synergies between schistosomiasis control and aquaculture of giant prawns are evaluated using an integrated bioeconomic-epidemiological model. Combinations of stocking density and aquaculture cycle length that maximize cumulative, discounted profit are identified for two prawn species in sub-Saharan Africa: the endemic, non-domesticated Macrobrachium vollenhovenii and the non-native, domesticated Macrobrachium rosenbergii. At profit-maximizing densities, both M. rosenbergii and M. vollenhovenii may substantially reduce intermediate host snail populations and aid schistosomiasis control efforts. Control strategies drawing on both prawn aquaculture to reduce intermediate host snail populations and mass drug administration to treat infected individuals are found to be superior to either strategy alone. Integrated aquaculture-based interventions can be a win-win strategy in terms of health and sustainable development in schistosomiasis endemic regions of the world
Multiplicity dependence of light (anti-)nuclei production in pâPb collisions at sNN=5.02 TeV
The measurement of the deuteron and anti-deuteron production in the rapidity range â1 < y < 0 as a function of transverse momentum and event multiplicity in pâPb collisions at âsNN = 5.02 TeV is presented. (Anti-)deuterons are identified via their specific energy loss dE/dx and via their time-of- flight. Their production in pâPb collisions is compared to pp and PbâPb collisions and is discussed within the context of thermal and coalescence models. The ratio of integrated yields of deuterons to protons (d/p) shows a significant increase as a function of the charged-particle multiplicity of the event starting from values similar to those observed in pp collisions at low multiplicities and approaching those observed in PbâPb collisions at high multiplicities. The mean transverse particle momenta are extracted from the deuteron spectra and the values are similar to those obtained for p and particles. Thus, deuteron spectra do not follow mass ordering. This behaviour is in contrast to the trend observed for non-composite particles in pâPb collisions. In addition, the production of the rare 3He and 3He nuclei has been studied. The spectrum corresponding to all non-single diffractive p-Pb collisions is obtained in the rapidity window â1 < y < 0 and the pT-integrated yield dN/dy is extracted. It is found that the yields of protons, deuterons, and 3He, normalised by the spin degeneracy factor, follow an exponential decrease with mass number
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