131 research outputs found

    Virtuous Legislation: The Royal Decree for the Sustainable Management of the Woods of Serra San Bruno, Stilo, Mongiana, and Ferdinandea

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    The extraction and processing of metals in the Calabrian Serre region have ancient origins, with Greek colonies utilizing local mines for tools and coins. The Normans later granted mines to Carthusian monks, enhancing military production. Ferdinand II's reign saw the peak of the Ferdinandea foundry, leading to its designation as a military colony. The region's steel complex became a European industrial hub. In the 18th century, laws were enacted to balance industrial needs with environmental protection. The Salvaboschi Decree of 1773, issued by the Bourbons and King Ferdinand IV, aimed to protect the forest heritage by implementing forty-year cutting cycles. It regulated tree selection and cutting height to promote forest regeneration, representing a significant step towards sustainable forest management in the Calabrian Serre region

    Preservation of modern and MIS 5.5 erosional landforms and biological structures as sea level markers : a matter of luck?

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    The Mediterranean Basin is characterized by a significant variability in tectonic behaviour, ranging from subsidence to uplifting. However, those coastal areas considered to be tectonically stable show coastal landforms at elevations consistent with eustatic and isostatic sea level change models. In particular, geomorphological indicators—such as tidal notches or shore platforms—are often used to define the tectonic stability of the Mediterranean coasts. We present the results of swim surveys in nine rocky coastal sectors in the central Mediterranean Sea using the Geoswim approach. The entire route was covered in 22 days for a total distance of 158.5 km. All surveyed sites are considered to have been tectonically stable since the last interglacial (Marine Isotope Stage 5.5 [MIS 5.5]), because related sea level markers fit well with sea level rise models. The analysis of visual observations and punctual measurements highlighted that, with respect to the total length of surveyed coast, the occurrence of tidal notches, shore platforms, and other indicators accounts for 85% of the modern coastline, and only 1% of the MIS 5.5 equivalent. Therefore, only 1% of the surveyed coast showed the presence of fossil markers of paleo sea levels above the datum. This significant difference is mainly attributable to erosion processes that did not allow the preservation of the geomorphic evidence of past sea level stands. In the end, our research method showed that the feasibility of applying such markers to define long-term tectonic behaviour is much higher in areas where pre-modern indicators have not been erased, such as at sites with hard bedrock previously covered by post-MIS 5.5 continental deposits, e.g., Sardinia, the Egadi Islands, Ansedonia, Gaeta, and Circeo. In general, the chances of finding such preserved indicators are very low.peer-reviewe

    Existence of the Limit of Ratios of Consecutive Terms for a Class of Linear Recurrences

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    Let (Fn)n=1∞ be the classical Fibonacci sequence. It is well known that the limFn+1/Fn exists and equals the Golden Mean. If, more generally, (Fn)n=1∞ is an order-k linear recurrence with real constant coefficients, i.e., Fn=∑j=1kλk+1−jFn−j with n>k, λj∈R, j=1,
,k, then the existence of the limit of ratios of consecutive terms may fail. In this paper, we show that the limit exists if the first k elements F1,F2,
,Fk of (Fn)n=1∞ are positive, λ1,
,λk−1 are all nonnegative, at least one being positive, and max(λ1,
,λk)=λk≄k. The limit is characterized as fixed point, bounded below by λk and bounded above by λ1+λ2+⋯+λk

    Hölder and locally Hölder continuous functions, and open sets of class C^k, C^{k,lambda}

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    This book offers a systematic treatment of a classic topic in Analysis. It fills a gap in the existing literature by presenting in detail the classic λ-Hölder condition and introducing the notion of locally Hölder-continuous function in an open set Ω in Rn. Further, it provides the essential notions of multidimensional geometry applied to analysis. Written in an accessible style and with proofs given as clearly as possible, it is a valuable resource for graduate students in Mathematical Analysis and researchers dealing with Hölder-continuous functions and their applications

    Precision measurements with Kaon decays at CERN

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    The NA62 experiment at CERN collected the world’s largest dataset of charged kaon decays in 2016–2018, leading to the first measurement of the branching ratio of the ultra-rare K+ → π+vv− decay, based on 20 candidates. Recent results from analyses of K+ → π0e+vÎł, K+ → π+”+”− and K+ → π+γγ decays, using a data sample recorded in 2017-2018, are reported. Preliminary results of the first observation and analysis of the K± → π0π0”±v decay, based on the NA48/2 data collected in 2003-2004, are also shown

    I contratti del turismo organizzato

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    L’attivitĂ  turistica Ăš stata segnata da una crescita esponenziale a partire dal periodo del secondo dopoguerra. Da fenomeno ristretto ed elitario del tardo Ottocento e degli inizi del Novecento, in quanto appannaggio esclusivo dell’aristocrazia e dell’alta borghesia del tempo, il turismo diviene, a seguito del boom economico, un fenomeno di piĂč ampio respiro, espressione di un rinnovato tessuto socio-economico che inizia a coinvolgere crescenti flussi di persone interessati al viaggio inteso quale occasione di svago, conoscenza e arricchimento culturale. Il rapido sviluppo economico, l’aumento del reddito medio individuale, l’innalzamento del livello di alfabetizzazione, unitamente al crescente sviluppo del settore dei trasporti, contribuiscono cosĂŹ alla nascita del fenomeno del c.d. turismo di massa. L’evoluzione del fenomeno generĂČ anche un radicale mutamento delle esigenze del turista-consumatore. Non bastava piĂč organizzare il solo trasporto: era necessario soddisfare gli ulteriori bisogni del turista quali il vitto e l’alloggio. Proprio per soddisfare la crescente domanda turistica, compare sul mercato la figura professionale dell’operatore turistico (tour operator) che si fa interprete dei desideri del cliente e, per suo conto, sviluppa, assembla e vende i pacchetti turistici. Il pacchetto turistico rappresenta, dunque, un’unica offerta di servizi che, sebbene tra loro individualmente oggetto di potenziali singole contrattazioni, costituiscono uno strumento economico-giuridico di soddisfazione delle esigenze del viaggiatore (ROMEO). Nel pacchetto turistico vengono, infatti, individuati in maniera specifica tutti i servizi di cui il turista puĂČ usufruire durante il viaggio. I viaggi vengono, dunque, progettati in modo standardizzato mediante la predisposizione di schemi contrattuali predefiniti e rigidi che il turista, acquirente del pacchetto, accetta nella sua interezza. I vantaggi collegati alla diffusione dei pacchetti turistici erano legati principalmente a due fattori: da un lato, permettevano all’organizzatore del viaggio di ottenere piĂč servizi ad un costo basso, aumentando cosĂŹ le vendite dei viaggi organizzati; dall’altro, il turista-consumatore poteva usufruire di vari servizi ad un costo competitivo. Dal punto di vista giuridico, tale fenomeno non fu senza conseguenze. Emerse, sin da subito, l’esigenza di fornire una qualificazione giuridica del contratto di viaggio organizzato, stante la sua natura composita dovuta all’assemblaggio di singole prestazioni contrattuali, nonchĂ© la necessitĂ  di tutelare il turista-consumatore, quale contraente debole del contratto di viaggio, predisposto in modo standardizzato ed unilaterale da parte dell’organizzatore. È evidente che il turista, usufruendo di una pluralitĂ  di prestazioni, era maggiormente esposto al rischio di inadempimento contrattuale. All’interno di questa cornice si colloca il primo corpus normativo del settore: la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata dall’Italia con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 entrata in vigore il 4 ottobre 1979. La CCV rappresenta dunque “la prima fonte legislativa che regola, sotto il profilo privatistico, il contratto di viaggio cosĂŹ come emergeva nella prassi in concreto adottata dagli operatori turistici” (ROMEO). Fino a quel momento, invece, il contratto di viaggio risultava una fattispecie atipica cui si applicava la disciplina del trasporto di persone (LIPARI). In base all’art. 1 della CCV, contratto di viaggio Ăš sia il contratto di organizzazione di viaggio sia il contratto di intermediazione. Per contratto di organizzazione di viaggio si intende “qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca” (art. 1, comma 2, CCV). In tale prospettiva, il contratto di organizzazione rappresenta un appalto di servizi, in quanto ha ad oggetto l’assemblaggio di una pluralitĂ  di servizi predisposti dal tour operator in favore del cliente. Per contratto di intermediazione di viaggio, invece, deve intendersi “qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni interline o altre operazioni simili fra vettori” (art. 1, comma 3, CCV). Sulla scorta di tale definizione, il contratto di intermediazione va identificato con il contratto di mandato in quanto puĂČ avere ad oggetto sia il contratto di viaggio, inteso nella sua interezza, sia la vendita di singoli servizi da parte delle agenzie di viaggio e turismo (SANTAGATA). Pur rappresentando il primo supporto normativo alla materia, la CCV ha avuto una scarsa incisivitĂ  dal punto di vista pratico, in quanto soltanto due paesi avevano aderito alla Convenzione: il Belgio e l’Italia. CAPITOLO VIII – I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO 177 Ulteriore elemento di criticitĂ  era rappresentato dall’incertezza dell’applicabilitĂ  della Convenzione anche ai viaggi interni al territorio nazionale e non solo a quelli internazionali. In particolare, l’Italia, all’atto di deposito della ratifica, “ha utilizzato la riserva prevista dall’art. 40 n. 1 lett. a) del testo, secondo cui la sua applicazione viene limitata ai soli contratti di viaggio internazionali” (LIPARI), escludendo, cosĂŹ, tutti i viaggi effettuati all’interno del territorio nazionale. La lacuna normativa creatasi necessitava di un nuovo intervento legislativo per essere colmata. A distanza di oltre un ventennio, viene cosĂŹ approvata, a livello comunitario, la direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”. L’obiettivo principale prefissato dalla direttiva comunitaria si desume dall’art. 1: “La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità”. La direttiva traccia, dunque, il solco entro il quale le singole leggi nazionali di recepimento avrebbero dovuto essere collocate, in un’ottica di armonizzazione legislativa nazionale e comunitaria. Rispetto alla CCV, la direttiva non pone alcuna distinzione tra viaggi nazionali e internazionali, colmando in tal modo la lacuna legislativa presente sino a quel momento. Infatti, potendo applicarsi ai viaggi, alle vacanze e ai giri turistici “tutto compreso”, venduti ed offerti in vendita in tutto il territorio comunitario, la direttiva amplia il raggio di applicazione della normativa rispetto a quanto precedentemente previsto. Inoltre, definisce il concetto di servizio “tutto compreso” dato dalla combinazione di almeno due prestazioni (ad es. trasporto e alloggio) da svolgersi in un lasso di tempo superiore alle 24 ore, o comprendenti almeno una notte. Ulteriore obiettivo della nuova normativa Ăš la tutela rafforzata del turistaconsumatore, sempre piĂč esposto ai rischi di inadempimento contrattuale derivanti dalle complesse organizzazioni dei viaggi tutto compreso. Con questo intento, appariva necessario fornire una definizione piĂč puntuale e articolata della figura del turista-consumatore. Egli non era piĂč identificato con il solo soggetto fruitore del viaggio, in base a quanto previsto dalla CCV, ma diviene il soggetto che “acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“il contraente principale”), o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“gli altri beneficiari”), o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari, cede i servizi tutto compreso (“il cessionario”)” (art. 2, direttiva 90/314/CEE). CiĂČ consente di estendere l’applicazione della disciplina – e della relativa tutela – anche al caso in cui il contraente principale non si identifichi con colui che in concreto usufruisce dei servizi offerti (LIPARI). Il rafforzamento della tutela lo si desume anche dal piĂč pregnante obbligo informativo incombente sull’organizzatore e/o venditore del viaggio, tant’ù che la direttiva indica in maniera dettagliata tutte le informazioni necessarie da comunicare al turista-consumatore. Anche la previsione della forma scritta del contratto di viaggio organizzato contribuisce a tutelare maggiormente il turista riducendo il rischio di possibili dubbi interpretativi sugli accordi contrattuali assunti. In Italia, il recepimento della direttiva 90/314/CEE mediante il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 non ha comportato l’abrogazione della l. 1084/1977 di ratifica della Convenzione di Bruxelles, per espressa previsione della legge delega n. 146/1994, secondo cui, nel settore disciplinato, bisognava tener conto di tutte le norme della CCV che risultavano piĂč favorevoli per il turista (MORANDI). Di conseguenza, l’Italia fu l’unico Stato membro in cui rimase in vigore la CCV, anche a seguito del recepimento della nuova direttiva comunitaria. Le disposizioni di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sono state successivamente trasposte all’interno del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che ha assunto un ruolo di spicco nel panorama legislativo italiano. Il nostro sistema giuridico, fino a quel momento, risultava lacunoso in tema di diritto dei consumatori e necessitava di un adeguamento al mutato sistema sociale europeo, che poneva in primo piano la figura del consumatore, nella sua accezione piĂč generica. Mentre in diversi paesi europei, quali la Francia e la Spagna, esistevano giĂ  delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei consumatori, l’Italia risultava un passo indietro rispetto al resto d’Europa. Per tale motivo, l’entrata in vigore del Codice del consumo fu accolta con entusiasmo dagli operatori del settore in quanto rappresentava quel corpus normativo di riordino e riorganizzazione del diritto dei consumatori, che sino a quel momento si presentava frammentato e disorganico (BUFFONE, DE GIOVANNI, NATALI). Nel Codice del consumo, agli artt. 82-100, trovava la sua allocazione anche la disciplina dei servizi turistici, in quanto oramai considerati dei beni di consumo a tutti gli effetti. Tuttavia, l’evoluzione del turismo comporta anche l’evoluzione dei concetti legati a tale fenomeno. Il viaggio diviene un’esperienza di vita unica e irripetibile che consegna al viaggiatore sensazioni, ricordi, emozioni. Dunque, il viaggiatore non puĂČ essere piĂč considerato solo come mero “consumatore di pacchetti turistici”, in base alla definizione fornita dal Codice del consumo. Tant’ù che con l’avvento del Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), viene mutata la definizione: il “consumatore di pacchetti turistici” diviene “turista”. La nuova definizione pone l’accento sulla differente forza contrattuale che intercorre tra il professionista del settore turistico e il turista, che rappresenta il contraente debole del rapporto. In un’ottica di maggior tutela della parte debole contrattuale, nel Codice del turismo si assiste, infatti, all’ampliamento del campo di applicazione della normativa. Si passa dalla tutela del viaggio di durata minima di 24 ore (dir. comunitaria 90/314/CEE) alla tutela del viaggio senza alcun limite o parametro temporale, potendo cosĂŹ rientrare un piĂč ampio ventaglio di situazioni tutelabili. Non solo. La tutela Ăš garantita anche nel caso in cui il turista si sia rivolto ad un operatore del settore sfornito di autorizzazione all’esercizio dell’attivitĂ . L’estensione della tutela anche a questi casi era giĂ  presente nel Codice del consumo ed Ăš stata nuovamente confermata nel Codice del turismo che riesce a garantire quella organicitĂ  di cui necessitava il settore a seguito dell’evoluzione legislativa nazionale e comunitaria, abrogando la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 di recepimento della CCV, non piĂč in linea con i tempi. Altro intervento legislativo recente e di notevole importanza Ăš rappresentato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, con cui Ăš stata recepita la direttiva comunitaria 2015/2302/UE. Il nuovo assetto normativo tiene conto della pregnante influenza del settore tecnologico su quello turistico. Le vendite di viaggi online sono, difatti, in costante crescita e il successo di tale fenomeno Ăš dato soprattutto dalla possibilitĂ  di scegliere fra varie proposte turistiche semplicemente collegandosi ad internet. Pur essendo vero che il mondo del web ha comportato dei vantaggi, sia per gli operatori del settore, la cui visibilitĂ  Ăš aumentata, sia per il turista che con un semplice click puĂČ accedere ad un numero smisurato di opzioni, non puĂČ perĂČ essere sottaciuto che le insidie nel mondo informatico siano molteplici, basti pensare ai tanti casi di truffe online. Pertanto, il settore turistico necessitava nuovamente di un intervento normativo che potesse tener conto del nuovo scenario creatosi. Tra le principali novitĂ  introdotte dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 compare la nuova definizione di pacchetto turistico che comprende i contratti online, i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”. Viene riconosciuta una maggiore tutela del viaggiatore, come ad esempio: con l’aumento dei termini di prescrizione; con la variazione del prezzo del pacchetto, che non puĂČ superare il limite soglia dell’8%, rispetto al 10% della precedente normativa. Sono anche previste delle forme obbligatorie di assicurazione per gli operatori turistici, sĂŹ da poter garantire il viaggiatore anche in caso di loro insolvenza o fallimento. Completamente nuovo Ăš, poi, l’obbligo di inserire nel contratto le informazioni relative alle procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Queste sono solo alcune delle novitĂ  introdotte dalla nuova disciplina. Atteso che il fenomeno turistico Ăš in costante evoluzione, anche la legislazione nazionale e comunitaria possono considerarsi in costante divenire

    Assessing the effectiveness of a large marine protected area for reef shark conservation

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    Large marine protected areas (MPAs) have recently been established throughout the world at an unprecedented pace, yet the value of these reserves for mobile species conservation remains unclear. Reef shark populations continue to decline even within some of the largest MPAs, fueling unresolved debates over the ability of protected areas to aid mobile species that transit beyond MPA boundaries. We assessed the capacity of a large MPA to conserve grey reef sharks - a Near Threatened species with a widespread distribution and poorly understood offshore movement patterns - using a combination of conventional tags, satellite tags, and an emerging vessel tracking technology. We found that the 54,000 km2 U.S. Palmyra Atoll National Wildlife Refuge in the central Pacific Ocean provides substantial protection for grey reef sharks, as two-thirds of satellite-tracked sharks remained within MPA boundaries for the entire study duration. Additionally, our analysis of > 0.5 million satellite detections of commercial fishing vessels identified virtually no fishing effort within the refuge and significant effort beyond the MPA perimeter, suggesting that large MPAs can effectively benefit reef sharks and other mobile species if properly enforced. However, our results also highlight limitations of place-based conservation as some of these reef-associated sharks moved surprising distances into pelagic waters (up to 926 km from Palmyra Atoll, 810 km beyond MPA boundaries). Small-scale fishermen operating beyond MPA boundaries (up to 366 km from Palmyra) captured 2% of sharks that were initially tagged at Palmyra, indicating that large MPAs provide substantial, though incomplete, protection for reef sharks

    Modelled effects of prawn aquaculture on poverty alleviation and schistosomiasis control

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    Recent evidence suggests that snail predators may aid efforts to control the human parasitic disease schistosomiasis by eating aquatic snail species that serve as intermediate hosts of the parasite. Here, potential synergies between schistosomiasis control and aquaculture of giant prawns are evaluated using an integrated bioeconomic-epidemiological model. Combinations of stocking density and aquaculture cycle length that maximize cumulative, discounted profit are identified for two prawn species in sub-Saharan Africa: the endemic, non-domesticated Macrobrachium vollenhovenii and the non-native, domesticated Macrobrachium rosenbergii. At profit-maximizing densities, both M. rosenbergii and M. vollenhovenii may substantially reduce intermediate host snail populations and aid schistosomiasis control efforts. Control strategies drawing on both prawn aquaculture to reduce intermediate host snail populations and mass drug administration to treat infected individuals are found to be superior to either strategy alone. Integrated aquaculture-based interventions can be a win-win strategy in terms of health and sustainable development in schistosomiasis endemic regions of the world

    Multiplicity dependence of light (anti-)nuclei production in p–Pb collisions at sNN=5.02 TeV

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    The measurement of the deuteron and anti-deuteron production in the rapidity range −1 < y < 0 as a function of transverse momentum and event multiplicity in p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV is presented. (Anti-)deuterons are identified via their specific energy loss dE/dx and via their time-of- flight. Their production in p–Pb collisions is compared to pp and Pb–Pb collisions and is discussed within the context of thermal and coalescence models. The ratio of integrated yields of deuterons to protons (d/p) shows a significant increase as a function of the charged-particle multiplicity of the event starting from values similar to those observed in pp collisions at low multiplicities and approaching those observed in Pb–Pb collisions at high multiplicities. The mean transverse particle momenta are extracted from the deuteron spectra and the values are similar to those obtained for p and particles. Thus, deuteron spectra do not follow mass ordering. This behaviour is in contrast to the trend observed for non-composite particles in p–Pb collisions. In addition, the production of the rare 3He and 3He nuclei has been studied. The spectrum corresponding to all non-single diffractive p-Pb collisions is obtained in the rapidity window −1 < y < 0 and the pT-integrated yield dN/dy is extracted. It is found that the yields of protons, deuterons, and 3He, normalised by the spin degeneracy factor, follow an exponential decrease with mass number
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