23 research outputs found

    Lingua ufficiale e uso di altre lingue tra funzioni della pubblica amministrazione ed autonomia privata

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    La disciplina giuridica dell\u2019uso della lingua concorre in modo importante al processo di costruzione e di evoluzione dell\u2019ordinamento giuridico statale. In particolare, prescrivere delle regole sull\u2019uso della lingua nei rapporti di lavoro e nei rapporti con la pubblica amministrazione significa incidere sull\u2019autonomia privata e sul tipo di relazione fra singolo e pubblici poteri, ossia contribuire a definire i caratteri della forma di Stato, le dimensioni dei principi di struttura dell\u2019ordinamento giuridico statale ed, in particolare, sulle forme di attuazione del principio personalista, del principio di uguaglianza e del principio pluralista e democratico. La definizione dello statuto giuridico della lingua implica degli effetti sulla formazione, stabilizzazione ed evoluzione di comunit\ue0 umane che, negli studi di filosofia della politica pi\uf9 recenti, vengono definite societal cultures e che, per i giuristi, ricadono nel genus concettuale dell\u2019istituzione. Il contributo prende in esame il tema dell'uso della lingua legandolo al tema dei rapporti fra gruppi minoritari e maggioritari nell'ordinamento giuridico statale con riferimento l'esperienza costituzionale italiana. Viene presa in esame sia l'evoluzione del quadro legislativo, sia la giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle recenti problematiche sull'uso della lingua nell'insegnamento universitario), sia gli effetti del processo d'integrazione europea e del diritto internazionale sull'ordinamento costituzionale italiano

    I più recenti sviluppi costituzionali del ciclo di bilancio

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    The A. answer to a series of questions by the Director of the "Gruppo di Pisa" Journal. The questions concern the parliamentary procedure followed to enact the State Budget Law for the year 2023 (law No 197/2022). The A. debates over: the possibility to prove the evident violation of parliamentary privileges in the procedure followed by the two chambers of the Italian parliament (Const. court. orders Nos. 17/2019 and 60/2020); the impact of Next Generation EU and of NPRR over the National Budgetary procedures; the role played by the Budget Parliamentary Office (UPB) and by the State General Accounting Office in parliamentary procedures concerning the State Budget Law for the year 202

    Insindacabilit\ue0 parlamentare e diritti fondamentali: un problema solo italiano?

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    La Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR) ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6.1. CEDU ben sette volte in relazione alle modalit\ue0 di applicazione dell'articolo 68 c. 1\ub0 Cost. It. La prerogativa parlamentare dell'insindacabilit\ue0, secondo la Corte di Strasburgo, avrebbe determinato una violazione del diritto d'accesso ad un giudice. Seppure la disicplina costituzionale della prerogativa \ue8 stata ritenuta necessaria alla tutela di un interesse fondamentale dello Stato (il principio di separazione dei poteri), nelle modalit\ue0 applicative \ue8 risultata essere una "misura" non rispettosa del principio di proporzionalit\ue0 rispetto al fine perseguito. L'analisi condotta mira a verificare se l'approccio al tema del rapporto fra diritti fondamentali e prerogative costituzionali adottato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto al "caso italiano" muova da una ricostruzione di un "comune" standard minimo di tutela dei diritti in casi in cui vengono in rilievo analoghe prerogative costituzionali proprie di altri ordinamenti degli Stati membri e se il "problematico" rapporto fra prerogative e tutela dei diritti riscontrato nell'ordinamento costituzionale italiano si determini anche in altri ordinamenti europei. Lo scritto mira ad offrire indicazioni utili alla ricostruzione di tale rapporto nell'ordinamento britannico, in quello francese ed in quello spagnolo per trarre poi alcune conclusioni rispetto al "caso italiano". L'analisi mostra come il rapporto fra prerogative e diritti fondamentali sia problematico anche negli ordinamenti presi in esame e conclude nel senso che la misura della compressione dei diritti fondamentali pu\uf2 variare in relazione alle singole "difformit\ue0" nella struttura delle prerogative, ma un approccio volto a ricercare un regime "europeo" uniforme appare inadeguato a dar conto delle tradizioni costituzionali nazionali e dell'assetto complessivo delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda il regime italiano, appare difficile rispettare il principio di proporzionalit\ue0 richiesto dai "principi CEDU" nei casi un cui non venga sollevato un conflitto d'attribuzioni dall'autorit\ue0 giudiziaria dinanzi ad una delibera parlamentare d'insidacabilit\ue0 e laddove la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilit\ue0 o l'improcedibilit\ue0 del conflitto. Questa conclusione muove dalla considerazione che negli ordinamenti costituzionali esaminati non esiste per una immunit\ue0 sostanziale quale la prerogativa in esame un'omologo della "pregiudiziale parlamentare". Per il resto, invece, il regime italiano appare ampiamente razionalizzato ed il livello di tutela dei diritti analogo, nella sostanza, ai principi costituzionali degli ordinamenti europei esaminati

    La potest\ue0 regolamentare

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    Analisi della disciplina applicabile, delle prassi, del dato giurisprudenziale e dei nodi problematici in materia di potest\ue0 regolamentare della Regione Siciliana ed individuazione di proposte di riforma

    La legge generale sul procedimento amministrativo fra gli strumenti dell'uguaglianza

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    LA LEGGE N. 241 DEL 1990 NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONAL

    L\u2019INSINDACABILIT\uc0 FRA EQUILIBRIO DEI POTERI ED UGUAGLIANZA DEI DIRITTI

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    RESUMEN El Estado italiano ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la violaci\uf3n del art\uedculo 6.1 del Convenio, en todos aquellos casos relativos a la prerogativa de la inviolabilidad (insindacabilit\ue0) parlamentaria prevista en el art\uedculo 68.1 de la Constituci\uf3n. Atendiendo al dato apuntado, puede afirmarse que la necesaria garant\ueda del principio de separaci\uf3n de poderes, en tanto que elemento esencial de la \u201carquitectura constitucional\u201d viene a colisionar con la protecci\uf3n de los derechos fundamentales, al desconocer las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad. El caso de la inviolabilidad italiana parece desviarse, por lo que a su aplicaci\uf3n se refiere, de la que se afirma como disciplina constitucional "com\ufan" de esta prerrogativa parlamentaria en otros Estados europeos. El presente estudio afronta esta problem\ue1tica a trav\ue9s del an\ue1lisis en clave comparada: la Freedom of Speech in Parliament del ordenamiento brit\ue1nico, la irresponsabilit\ue9 francesa y, en \ufaltimo lugar, la inviolabilidad espa\uf1ola. El an\ue1lisis realizado pone de manifiesto que la cuesti\uf3n relativa a los conflictos suscitados entre la tutela de los derechos fundamentales y la inviolabilidad parlamentaria no se afirman exclusivamente como un "problema italiano": as\ued, el menor nivel de protecci\uf3n de los derechos fundamentales, con respecto a los actuales est\ue1ndares constitucionales e internacionales, en los casos de aplicaci\uf3n de las prerrogativas parlamentarias resulta inevitable, siendo expresi\uf3n \u201cnecesaria\u201d de la esencia que es propia de \ue9stas. La singularidad de la inviolabilidad italiana deriva de la existencia de un contexto diferente de "garant\uedas constitucionales", cuya aplicaci\uf3n se lleva a cabo en abierta contradicci\uf3n con las exigencias planteadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Precisamente \ue9sta es la conclusi\uf3n a subrayar, puesto que la jurisprudencia del TEDH no pretende eliminar esa diversidad constitucional concurrente, apostando por un r\ue9gimen europeo \u201cuniforme\u201d en materia de prerrogativas parlamentarias, sino lograr que tal diversidad se ajuste a los requisitos contemplados por el CEDH
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