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In-situ steel solidification imaging in continuous casting using magnetic induction tomography
: Solidification process in continuous casting is a critical part of steel production. The speed and quality of the solidification process determines the quality of final product. Computational fluid dynamics (CFD) simulations are often used to describe the process and design of its control system, but so far, there is no any tool that provides an on-line measurement of the solidification front of hot steel during the continuous casting process. This paper presents a new tool based on magnetic induction tomography (MIT) for real time monitoring of this process. The new MIT system was installed at the end of the secondary cooling chamber of a casting unit and tested during several days in a real production process. MIT is able to create an internal map of electrical conductivity of hot steel deep inside the billet. The image of electrical conductivity is then converted to temperature profile that allows the measurement of the solid, mushy and liquid layers. In this study, such a conversion is done by synchronizing in one time step the MIT measurement and the thermal map generated with the actual process parameters available at that time. The MIT results were then compared with the results obtained of the CFD and thermal modelling of the industrial process. This is the first in-situ monitoring of the interior structure during a real continuous casting.The SHELL-THICK project has received funding from EU Research Fund for Coal and Steel under grant number 709830. This study reflects only the author's views and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein
APPROVATO IL PROVVEDIMENTO PER IL RIVERSAMENTO DEI CREDITI RICERCA E SVILUPPO: RIMANGONO DUBBI ANCORA APERTI
Il presente contributo analizza criticamente le indicazioni operative per aderire
alla procedura introdotta dall’art. 5, co. 7-12, del D.L. 146/2021 per il
riversamento del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 del D.L. 145/2013 e succ.
mod.) indebitamente compensato, previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate n.188987 del 1.6.2022. Viene esposta un’analisi dei tratti essenziali del
Provvedimento, il quale, se pure ha risolto alcuni dubbi che la legge aveva
sollevato, contiene profili di incertezza ancora da chiarire. In particolare, viene
evidenziato come il Provvedimento pare timidamente confermare la possibilitĂ di
revocare la richiesta di sanatoria prima del perfezionamento della procedura, ma
manca ancora la disciplina di raccordo quanto agli effetti del riversamento sugli
atti impositivi giĂ emessi e sui giudizi giĂ in corso al 22 ottobre 2021. Nel caso di
accertamento, successivamente alla presentazione del modello, della mancanza
dei requisiti per accedere al riversamento, l’intera procedura non si perfeziona e
potrebbe altresì comportare implicazioni penali non trascurabili. Inoltre, non è
previsto alcun meccanismo di “remissione” o di “ripristino” della procedura di
riversamento se, a seguito del giudizio eventualmente instaurato dal contribuente,
la ricostruzione dell’Agenzia non dovesse essere confermata
Il contraddittorio endoprocedimentale nella legge delega per la riforma fiscale
The Parliament, in the context of the tax reform, recently approved by the Delegated
Law (Law No. 111 of 9 August 2023), has highlighted the need for an organic
intervention on the issue of procedural cross-examination. In fact, despite its
unquestionable importance - especially in view of the highly authoritative nature of
the activities of the tax authorities, traditionally focused on the control of taxpayers'
obligations and on the fight against tax evasion - the matter has never been the
subject of a general provision providing for its application for every type of tax and
for every method of assessment, and uniformly regulating the procedures for its
implementation and the consequences in the event of failure to do so
IL CREDITO TRIBUTARIO NEL CONCORDATO FALLIMENTARE. CONSIDERAZIONI SULL’AMBITO DI APPLICAZIONE E SULLA FUNZIONE DELLA C.D. TRANSAZIONE FISCALE
L’articolo affronta il tema del trattamento del credito tributario nell’ambito del concordato fallimentare. Il punto di partenza è rappresentato dalla constatazione che né il legislatore né la giurisprudenza si sono mai preoccupati di regolamentare la sorte del credito erariale nell’ambito del concordato fallimentare. Ciò nonostante, considerazioni di ordine sistematico suggeriscono due soluzioni per prospettare, almeno sul piano teorico, la possibilità di giungere alla falcidia del credito erariale nell’ambito del concordato fallimentare: l’applicazione delle disposizioni dettate in tema di transazione fiscale o l’applicazione delle regole generali del concordato fallimentare. La scelta impone un’attenta riflessione sulla ratio e sulla funzione della transazione fiscale, chiarendo, in particolar modo, se questa si ponga o meno in posizione derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità del credito tributario
Recenti modifiche normative in tema di accertamenti bancari: tra tutela del diritto alla riservatezza ed interesse generale alla repressione dell'evasione
Le modifiche recentemente apportate all’art. 32, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, in sede
di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, non sembrano incidere sull’annosa
questione della natura, presuntiva o meno, delle disposizioni riguardanti i versamenti
bancari, mentre recano elementi per una rilettura delle disposizioni concernenti
i prelevamenti. A tale proposito, la differenza che si è creata tra i titolari di
reddito d’impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo solleva piĂą di una perplessitĂ
in termini di ragionevolezza della (asserita) presunzione legale. Si tratta di
elementi che conducono a ritenere preferibile l’abrogazione dell’intera disposizione
contenuta nell’art. 32, n. 2 o, perlomeno, la previsione di limiti quantitativi
maggiormente significativi, che permettano di selezionare, ai fini della norma in
questione, soltanto quelle situazioni veramente patologiche che giustificherebbero
la compressione del diritto alla riservatezza delle persone
Il “diritto al rispetto della vita privata e familiare” nell’ambito delle indagini tributarie, nel quadro della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (The “right to respect for private and family life” in the context of tax investigations, within the framework of the European Court of Human Rights’ case law)
Abstract
Il presente scritto intende esaminare la compatibilitĂ della legislazione italiana in
tema di indagini tributarie rispetto ai principi sanciti nella Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU). Dopo aver
analizzato la portata dei concetti di “vita privata e familiare”, di “domicilio” e di
“corrispondenza”, di cui all’art. 8 CEDU, il lavoro si focalizza sulle condizioni stabilite
per legittimare le interferenze da parte delle pubbliche autoritĂ , secondo i
criteri «necessary in a democratic society» e «in accordance with the law». Inoltre,
viene approfondito il diritto all’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU, quale diritto
ad una tutela effettiva e completa contro le interferenze illegittime rispetto ai diritti
di libertà . In conclusione, viene valutata la compatibilità dell’apparato normativo
nazionale rispetto al paradigma delle garanzie ritraibili dagli artt. 6 e 8 CEDU,
con particolare riferimento alle questioni legate alla c.d. tutela immediata avverso
gli atti di indagine illegittimi, alle ispezioni degli hard disk, alla scelta dei poteri di
indagine da utilizzare e alla inutilizzabilitĂ degli elementi raccolti attraverso indagini
illegittime
Luci ed ombre sulla “sanatoria” per i crediti d’imposta ricerca e sviluppo
Il presente contributo analizza criticamente la misura di sanatoria prevista dall’art.
5, commi 7-12, D.L. n. 146/2021, la quale permette di sanare gli indebiti utilizzi
dei crediti per ricerca e sviluppo previsti dalle disposizioni di cui all’art. 3, D.L.
n.145/2013. Viene esposta un’analisi della ratio della misura, dell’ambito di appli-
cazione, dei profili procedurali, dei risvolti penali e degli eventi ostativi. In partico-
lare, viene evidenziato come l’unico evento espressamente qualificato come ostati-
vo alla sanatoria sia rappresentato dall’avvenuto accertamento dell’indebito utiliz-
zo in compensazione del credito, tramite provvedimenti impositivi divenuti defini-
tivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 21 ottobre 2021, mentre non
dovrebbero essere ostativi alla sanatoria eventuali processi verbali o atti impositivi
notificati dopo tale data. Ciò al fine di evitare profili di incostituzionalità della di-
sposizione. L’autore auspica maggior coerenza e chiarezza nelle scelte legislative e
segnala la necessitĂ di tutelare in modo piĂą incisivo quegli imprenditori che, in
buona fede, confidando nell’iniziale atteggiamento permissivo dell’Agenzia sulla
spettanza del credito in questione, si sono risolti ad effettuare importanti investi-
menti in ricerca e sviluppo
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