15 research outputs found

    Access to administrative documents and to public sector information in Italy

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    Law No. 241 of 1990 on administrative procedure (Italian APA) established general rules on the right of access to administrative documents for the first time in the Italian legal system, which partly reproduced rules defined in sectorial legislations. From such very restrictive regime of access to administrative documents\u2014lately accompanied by a rather demagogical obligation imposed on public administrations to disclose a set of information in the context of the so-called open data policies\u2014Italy has recently moved forth to public access to data and documents held by public administrations

    Mediazione e negoziazione assistita nelle controversie con la p.a.: modelli a confronto (pubblicato 12.1.2021)

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    Il contributo affronta il tema della possibile estensione della mediazione al campo del diritto e del processo amministrativo, analizzando alcuni profili problematici della tematica sul piano teorico ed applicativo. Si propone quale alternativa a tale strumento di ADR, non esente da rilevanti criticità sul piano anche pratico, l’impiego del più duttile istituto della negoziazione assistita, la cui disciplina positiva (risalente al 2014) potrebbe essere agevolmente adattata alle controversie tra privato e pubblica amministrazione. Si esaminano i tratti salienti della normativa vigente e si avanzano alcuni suggerimenti de iure condendo per l’introduzione della negoziazione assistita amministrativa (NAA) quale precipuo ed innovativo strumento di deflazione delle liti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regional

    Processi cognitivi e cognizione giurisdizionale

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    Come bene messo in evidenza dalla teoria dell'argomentazione, il solo riferimento alla lettera delle disposizioni normative e ai fatti concreti da sussumere nella ipotesi astratta, non è sufficiente a realizzare una corretta interpretazione e applicazione del diritto, essendo necessario, a tal fine, introdurre elementi fattuali e valutativi che non sono offerti dal legislatore . I dati scientifici prodotti attraverso processi cognitivi propri di aree scientifiche diverse da quella giuridica concorrono significativamente a determinare la precomprensione del giudice, entrando nel processo sia come elementi fattuali e/o valutativi da utilizzare nella ricostruzione del fatto, sia come elementi di integrazione del parametro normativo nel quale sussumere i fatti del giudizio. Del resto, non solo i dati scientifici consolidati, prodotti da altre scienze, vengono introdotti nel giudizio come elementi di conoscenza già acquisiti, ma gli stessi metodi cognitivi propri di scienze diverse da quella giuridica vengono utilizzati per raggiungere risultati conoscitivi all’interno del processo. L’utilizzo delle conoscenze prodotte dalle altre scienze e dei diversi metodi di ricerca nella sede giurisdizionale, presuppone, tuttavia, che si formi un in idem sentire tra scienza giuridica e altre aree scientifiche. Per questo, la ricerca di una logica e di un linguaggio comune tra scienza giuridica e altre aree scientifiche è uno dei compiti più attuali e urgenti dei giudici, ma più in generale di tutti gli studiosi e di tutti gli operatori del diritto
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