192 research outputs found

    Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane

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    AbstractThe text aims to propose a summary speech on Constitutiones Sirmondianae, highlighting the various grounds for discussion that have arisen from reading them since the first edition of 1631: discovery, attribution, authenticity, and above all the themes they deal with considered one by one, and thus the 4th-5th century society to which they refer. The topic that all of them involve, which is the episcopalis audientia, must attract a minimum of specific attention, and can perhaps be interpreted in a more ‘political’ sense: in the concessions that Constantine and the emperors after him had to make to the new religion, the episcopalis audientia attracted a practice of ‘judgment’ of the bishop that had been consolidating in the Christian community, which also became ‘opinion’ or, if you like, ‘testimony’, to be examined by the civil judge

    CAPITOLO I - Sulla storia dell’Università di Urbino fino al 1860 (pochi cenni, con una doverosa premessa). Il Collegio dei Dottori nella sua duplice funzione

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    È di tutta evidenza che, rapportandosi logicamente alla realtà dell’esistente, l’attività dell’uomo si sia sempre espletata in conformità ed in rapporto alle esigenze del presente temporale e locale. Di qui, per esempio, il fiorire del commercio dei souvenirs nei pressi dei luoghi di particolare frequentazione turistica o religiosa; di qui il crearsi di cantine e centri di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli nelle zone che appaiono più naturalmente deputate all’agricoltura; di qui il costituirsi di strutture similari che offrono attività professionale specifica e specializzante ai margini di apparati più generali, sanitari o altro; di qui il pullulare di strutture ricettizie nei luoghi di particolare concentramenti di popolazione, che poi si attrezzano particolarmente a seconda che debbano rispondere alle esigenze di attività particolari (come sono le strutture alberghiere nei pressi delle Corti di giustizia). (... segue

    Un’introduzione sui mercati di Roma

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    Le pagine che seguono riprendono, corretto ed ampliato, il discorso di una premessa o relazione introduttiva al I Convegno di presentazione dei risultati della ricerca su «Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e contemporanea», progetto di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino proposto da Antonio Cantaro, Elisabetta Righini, Marina Frunzio, tenuto a Urbino il 16 marzo 2017. Il primo steep, in discussione nel Convegno suddetto, riguardava il «Diritto dei mercati e mercanti nel Mediterraneo antico». Il testo, in forma più stringata, è destinato anche agli Atti relativi. This essay is the reworking, with some additions, of the speech (or introductory report) within the First Conference of presentation of the accomplishments of the research project proposed by Antonio Cantaro, Elisabetta Righini, Marina Frunzio about «Economia di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, moderna e contemporanea» (Urbino, March 16th, 2017). In particular, the discussion was about «Diritto dei mercati e mercanti nel Mediterraneo antico». The text, in a concise form, is also in the Records of the Conference

    Intorno all’interpretazione autentica di un Breve di Clemente XI circa la Rota di Urbino (e di Perugia)

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    Through the analysis of the unpublished papers that record the most significant documents of the “Collegio Rotale” of Urbino and the Minutes of the old “Collegio dei Dottori”, it provides the history and “luck” of the papal disposition (1706) by which Gianfrancesco Albani (Clement XI) had decided that one of the four judges of the Perugia Rota was necessarily a Doctor of Urbino. It also underlines how, despite various attempts to “liberation”, a Doctor of Urbino has remained in the pay of Perugia until the validity of the Papal States.Attraverso le carte inedite che registrano gli atti e i documenti più rilevanti del Collegio Rotale di Urbino e i verbali delle riunioni dei Dottori, si documenta in queste pagine la storia e la “fortuna” della disposizione papale del 1706 con cui l’urbinate Gianfrancesco Albani (Clemente XI) aveva stabilito che uno dei quattro giudici della Rota di Perugia fosse necessariamente un Dottore di Urbino; e come, malgrado vari tentativi di “affrancazione”, un Dottore urbinate sia rimasto al soldo di Perugia fino alla vigenza dello Stato Pontificio

    Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica.

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    Attraverso la riflessione sull’utilizzo dell’instrumentum nell’economia dell’antica Roma, e sulle diverse componenti che esso viene a ricomprendere a seconda del diverso tipo di bene cui si rapporta e della finalità economica (o latamente economica) che si vuole raggiungere, il presente lavoro consente di definire più concretamente l’instrumentum stesso sulla base della definizione che ne dà Ulpiano comeapparatus rerum diutius mansurarum, sine quibus exerceri nequiret possessio (D.33,7,12 pr.). Partendo dalle fonti che trattano dell’instrumentum fundi e parallelamentedell’instrumentum domus, e allargando lo sguardo ad altri instrumenta che trovano collocazione nell’ambito di varie imprese commerciali, si considerano le differenti conseguenze degli atti di disposizione che presentano formulazione diversa,per concludere che, se l’instrumentum ha una sua valenza oggettiva per cui solo la sua esistenza rende usufruibile e/o produttivo il bene, non può negarsi al disponente(per atto mortis causa o per atto tra vivi) la possibilità di “arricchire” in varia misura il potere concesso o trasferito. E il cerchio si chiude sulla testimonianza di Isidoro (etym. 5,25,26-28) che instrumentum est, unde aliquid costruimus, utcultrus, calamus, ascia. Instructum, quod per instrumentum efficitur, ut baculus, codex, tabula. Usus, quem in re instructa utimur, ut in baculo innitere, in codice legere,in tabula iudere; sede t ipse fructus agrorum, quia eo utimur, usus vocatur

    La "sezione moderna" della biblioteca di Giovanni Gualandi

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    Scriveva Ugo Ojetti che “l’amore dei libri suppone una certa castità o almeno solitudine. Chi accumula libri, accumula desideri”: ed è perciò che il compito di presentare la “Biblioteca” di Giovanni Gualandi (sia pure nella “sezione moderna”) consente in realtà di celebrare un uomo nei suoi più veri interessi, un amico, uno studioso, un docente di stretto rigore. ..

    Premessa

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    Questa raccolta di vecchie pagine doveva essere riproposta alle stampe nel 2006, in occasione delle cerimonie con cui l’Università di Urbino ha festeggiato il suo quinto centenario di storia, magari accresciuta da pagine inedite sui grandi della cultura urbinate, e sulla storia dell’Università nel XIX e XX secolo. Se anche quella occasione è sfumata, tuttavia un’altra ci si ripropone in questo 2009, che è quella di fare omaggio al professore Filippo Marra che ha dato serio impegno e studio alla storia del diritto italiano, e segnatamente alla storia di Urbino. 

    Ancora sul Tribunale di Urbino (La sua travagliata storia in relazione al rischio della soppressione)

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    This work considers the critical junctures in which, from the Restoration (1815) till today, the persistence of the Court in Urbino – where it was established when the Dukedom was a vassal of the Papal State (1506: by the decree dated 26th April 1506, Duke Guidobaldo, to judge in the second and third instance all causes of his state, founded the “Collegio dei Dottori”, which would become the nucleus of the University of Urbino) – had been at risk. Therefore it has been analyzed the situation of Urbino during those historic moments in which the judicial geography set the need for a revision: i.e. after Napoleon’s exit from the political scene, as part of an historic climate of restoration that cannot fail to take account of new realities (the Court of Urbino is deleted from 1816 to 1817). After the unification of Italy, again under the impulse of opposing pressures between the conservatism of the past and the need of the new (the Court of Urbino is not suppressed: 1872-1873). At the beginning of the Fascist period (the Court of Urbino is deleted from 1923 to 1933). There are finally some considerations about the present situation in the light of Italian Legislative Decree No. 155. September 7, 2012: “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” (“New organization of Ordinary Courts and Offices of Public Prosecutor, in accordance with article 1, paragraph 2, of Law No. 148 September 14, 2011”).Si prendono in esame qui i frangenti in cui dall’età della restaurazione (1815) ad oggi è stata posta a rischio la persistenza a Urbino della sede giudiziaria istituitavi fin dal tempo in cui il ducato era vassallo dello Stato Pontificio (1506: con decreto del 26 aprile 1506 il Duca Guidubaldo II, per giudicare in seconda e terza istanza tutte le cause del suo stato, istituisce il Collegio dei Dottori che costituirà anche il nucleo dell’Università di Urbino). Si considera pertanto la situazione dell’urbinate nei momenti storici in cui si è maggiormente imposta la necessità di una revisione della geografia giudiziaria: cioè all’indomani della uscita di Napoleone dalla scena politica, nell’ambito di un clima storico di restaurazione che non può non tener conto di nuove realtà (il tribunale di Urbino è soppresso dal 1816 al 1817); all’indomani dell’Unità d’Italia, anche in questo caso sotto l’impulso di pressioni contrapposte fra il conservatorismo del passato e l’esigenza del nuovo (il tribunale di Urbino non è soppresso: 1872-1873); all’inizio del periodo fascista (il tribunale di Urbino è soppresso dal 1923 al 1933). Si pongono infine talune considerazioni circa la situazione attuale alla luce del D. Lgs 7 settembre 2012 n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”

    Indice degli autori primari e secondari

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    (Abstract non disponibile

    Compilazione (e legislazione) giustinianea “In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi”

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    L’articolo indaga le origini di un incipit legislativo, “In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi”, che diverrà poi rituale nei secoli per gli atti ufficiali, rilevandone la prima utilizzazione in corrispondenza con temi di straordinaria solennità trattati nel corpo della legge relativa (qual è l’emanazione di ciascuna delle parti della compilazione giustinianea; quali sono ancora, in seguito, le costituzioni che trattano temi “ecclesiastici”; ecc.), e con un conseguente adeguato sviluppo della parte proemiale di ciascuna costituzione.The article examines the origins of the legislative incipit, “In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi”, which will become ritual over the centuries for official acts. It notices its first use in correspondence with exceptional solemnities treated in the relative law (as the emanation of each parts of the Justinian compilation; or the constitutions that deal with “ecclesiastical” themes; etc.), and it also highli
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