28 research outputs found

    Crimen calumniae and procedure ex officio in the canonist between XII and XIII century

    Get PDF
    Nell’ordinamento giudiziario penalistico a carattere prettamente accusatorio, qual è quello ancora operante in epoca medievale, la repressione del crimen calumniae e dei reati compiuti dall’accusator in sede processuale ha sempre costituito un potente deterrente contro un’utilizzazione strumentale del processo. Il Decretum di Graziano recepisce una parte fondamentale della normativa giustinianea prevista a carico di questo reato, determinando, su alcune tematiche, notevoli affinità nel pensiero dei civilisti e canonisti dell’epoca. Tale normativa prevedeva per la repressione del reato un procedimento a carattere prettamente inquisitorio: il giudice titolare del processo principale, infatti, una volta accertata l’infondatezza dell’accusa originaria poteva perseguire ex officio l’illecito di calumnia immediatamente e nell’ambito del medesimo giudizio. Quando, perciò, Innocenzo III introdurrà il procedimento inquisitorio nel processo penale canonico gli esegeti di questa Scuola ne conoscevano già la vigenza e l’utilizzazione per il particolare caso della calumnia.In the judicial order of criminal law of a purely accusing kind, which is still operating in medieval times, the repression of the crimen calumniae and of the offences made by the accuser in court has always constituted a powerful deterrent against an instrumental use of the trial. The Decretum of Graziano transposes a fundamental part of the law of Giustiniano envisaged for this offence, determining, on some issues, considerable affinity in the thought of the civilists and canonists of the time. This legislation provided for the repression of the offence a purely inquisitorial procedure: the judge holding the main proceedings, in fact, once ascertained that the original accusation was unsubstantiated, could prosecute ex officio the tort of calumnia immediately within the same judgement. When, therefore, Innocent III will introduce the inquisitorial procedure in the canonical penal process, the exegetes of this School already knew the validity and use for the particular case of calumnia.Ciencias ReligiosasDerech

    The Legal Status of Foreigners and the ‘Albinaggio’ Right in the Intermediate Age: Between Doctrine and Practice

    Get PDF
    From a legal and historical point of view, the condition of the foreigner can be investigated in multiple ways. Here we are considering the ‘albinaggio’ right, which allowed the King or the feudal lord (according to countries and times) to collect the inheritance of any non naturalized foreigner who had died in the territory under his Lordship. The Church excluded this right within its territory and in 1220 Frederick II released the constitutio Omnes peregrini - later included by the jurists from the Bolognese school in the Codex Justiniani - that implemented the common rules of succession to foreigners’ possessions. The historical evolution of the ‘albinaggio’ right has been the aim of several studies, but it is necessary to investigate the theories elaborated by the legal science which after 1220 had to deal with the contents of imperial and ecclesiastical law. In addition, the contents of the articles of statute law of this era will be analyzed

    Il crimen calumniae nella Magna Glossa accursiana con qualche nota sulla prima Età moderna

    Get PDF
    La ricerca è dedicata alla storia del diritto penale e del processo. Nello specifico si analizza la regolamentazione del crimen calumniae nel Corpus iuris civilis e nell'opera considerata la massima sintesi del pensiero dei maestri della 'Scuola della Glossa': la 'Magna Glossa accursiana'. Lo studio di questo illecito è interessante per la tipologia del soggetto attivo del reato, l'accusator, per il contesto nel quale si consuma, il procedimento, e per la particolare sanzione applicata, la similitudo supplicii. Gli esiti dell'indagine mostrano che il pensiero elaborato dai Glossatori tra XII e XIII secolo costituisce il fondamento dell'elaborazione giuridica e della legislazione dei secoli successivi.The research is addressed to the history of criminal law and process. Specifically, it analyzes the crimen calumniae regulation in the Corpus Juris Civilis and in the work considered as the maximum synthesis of the thought of the ‘Scuola della Glossa’ masters: the ‘Magna Glossa accursiana’. The study is compelling for the kind of subject in action in the crime, the accusator, for the context where it comes out, the process, and for the particular penalty applied, the similitudo supplicii. The results of investigation show that the theories processed by the Glossators between the XII and XIII centuries are the keystones of the legal thought and legislation of the following centuries

    Istituzioni e governo del territorio nello Stato Pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)

    Get PDF
    La ricerca è dedicata alla storia politica e istituzionale dello Stato pontificio dalle origini agli inizi del XIII secolo, con particolare riguardo alla Tuscia a nord di Roma, che costituirà sotto Innocenzo III (1198-1216) la provincia amministrativa del ‘Patrimonium Beati Petri in Tuscia’. Si esamina la genesi dello Stato, i presupposti giuridici e le vicende che portarono alla sua costituzione, soprattutto per l’epoca di Innocenzo III considerato il suo ‘fondatore’. Ricostituito lo Stato, il pontefice lo organizza in Province presiedute da Rettori e decide di affermare la sovranità della Chiesa convocando per la prima volta a Viterbo nel 1207 un Parlamento generale.The research is dedicated to the political and institutional history of the Papal State from the beginning of the 13th century, with particular regard to the Tuscia north of Rome, which will constitute under Innocenzo III (1198-1216) the administrative province of the ‘Patrimonium Beati Petri in Tuscia’. It examines the genesis of the State, the legal conditions and the events that led to its constitution, especially for the time of Innocent III considered its ‘founder’. Reconstituted the State, the pontiff organized it in Provinces presided over by Rectors and decided to affirm the sovereignty of the Church by convening a General Parliament for the first time in Viterbo in 1207

    Per la storia dello Studio di Siena. Documenti dal 1476 al 1500

    No full text
    Il lavoro è dedicato alla storia dell'Università di Siena. Il volume contiene l’edizione di numerosissimi documenti notarili, riguardanti la vita e la gestione dello Studium senese, rinvenuti a seguito dello spoglio dei registri delle Deliberazioni del Concistoro (ovvero la suprema autorità dello Stato) della Repubblica di Siena, nel periodo dal 1476 al 1500 (si tratta di registri cartacei conservati nell’Archivio di Stato di Siena). I testi sono preceduti da una lunga trattazione in lingua italiana nella quale si illustrano, in virtù di quanto emerso dalla lettura della documentazione pubblicata, le attività e l’ordinamento istituzionale dello Studio e degli Istituti ad esso correlati, primo fra tutti il collegio universitario chiamato «Domus Sapientiae». La ricerca è stata estesa anche all’insegnamento svolto nelle scuole ‘minori’ della città, in ragione delle molteplici connessioni con l’amministrazione dello Studio e i suoi docenti e scolari. Un corposo apparato di indici (Indice dei registri d’archivio, Indice dei nomi di persona, Indice dei nomi dei notai di Concistoro, Indice dei nomi di luogo) chiude il volume

    Il Rettore, Governatore e Generale Amministratore della Casa di Sapienza di Siena alla fine del '400

    No full text
    1Un testo pressochè identico, corredato dalla pubblicazione dei documenti d'archivio utilizzati, è pubblicato in "Studi senesi", CXVIII.2 (2006), pp. 187-238.reservedL’articolo è dedicato alla storia dell’Università di Siena e a quella di una delle sue più importanti istituzioni: il collegio universitario chiamato Casa di Sapienza. Nello specifico, si illustrano i poteri e le mansioni affidate ad una particolare magistratura, quella del ‘Rettore, Governatore e Generale Amministratore della Casa di Sapienza’, istituita con un provvedimento del 1488 (del quale si cura l'edizione), che si affiancherà a quelle che già governavano l’istituto (Savi dello Studio e Rettore degli scolari).mixedFERRERI TIZIANAFerreri, Tizian

    Regime giuridico dello straniero e albinaggio: il contributo della canonistica alla scientia iuris dell’età intermedia

    No full text
    Here it concerns the so-called right of ‘albinaggio’, which allowed the King or the Lord (according to ages and countries) to collect the inheritance of the unnaturalized foreigner, who died in the territory subject to his dominion. The opposition exercised by the Church will be fundamental against the ‘albinaggio’. In 1169 Alexander III had spoken against this consuetudo and, by direct intervention of the papal curia, a similar measure was taken by Emperor Frederick II in 1220: the constitutio Omnes peregrini. This constitutio will then be inserted as Authentica in the Codex of Justinian, becoming the object of the interpretatio of the scientia iuris of intermediate age

    Il Rettore, Governatore e Generale Amministratore della Casa di Sapienza di Siena alla fine del '400: documenti inediti

    No full text
    L’articolo è dedicato alla storia dell’Università di Siena e a quella di una delle sue più importanti istituzioni: il collegio universitario chiamato Casa di Sapienza. Nello specifico, si illustrano i poteri e le mansioni affidate ad una particolare magistratura, quella del ‘Rettore, Governatore e Generale Amministratore della Casa di Sapienza’, istituita con un provvedimento del 1488 (del quale si cura l'edizione), che si affiancherà a quelle che già governavano l’istituto (Savi dello Studio e Rettore degli scolari). Il contributo è corredato dall’edizione di un cospicuo numero di documenti d'archivio
    corecore