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    Qualità dell’aria ambiente e (ir)responsabilità Stati per mancata adozione di misure contenitive della direttiva 2008/50/CE

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    Con la sentenza 22 dicembre 2022, C-61/21, Ministre de la Transition écologique, la Corte di giustizia dell’UE (grande sezione) è intervenuta sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour administrative d’appel de Versailles, concernente l’interpretazione dell’art. 3 Direttiva 80/779/CEE; dell’art. 3 Direttiva 85/203/CEE; dell’art. 4 Direttiva 96/62/CE; dell’art. 4 Direttiva 1999/30/CE e dell’art. 13, par. 1, e dell’art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Nello specifico, la domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia intercorsa tra un cittadino francese e il Ministro francese della Transizione ecologica, in merito alle domande dirette segnatamente, da un lato, all’annullamento della decisione implicita del prefetto del Val-d’Oise (Francia) recante diniego di adottare le misure necessarie alla soluzione dei suoi problemi di salute connessi all’inquinamento atmosferico e, dall’altro, al risarcimento da parte della Repubblica francese dei diversi danni che questi imputa a tale inquinamento L’oggetto della controversia dedotta all’attenzione della Corte, concerne l’estensione della responsabilità statale per superamento dei valori limite e valori guida di qualità atmosferica per l’anidride solforosa e per le particelle in sospensione, in violazione del diritto dell’Unione e delle norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, nonché di quelle in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. la Corte di Giustizia, nell’applicare il generale principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione, ha rilevato che questo principio si applichi a qualsiasi caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione. In questo senso, ai fini dell’individuazione dei presupposti di tale responsabilità, la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento qualora siano soddisfatte congiuntamente tre condizioni, vale a dire: che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti; che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti [cfr. sent. del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore), C‐278/20, punto 31 e giurisprudenza ivi citata]

    A method for classifying blockchains and crypto-assets using 'switching circuits’

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    The work provides a method for classifying blockchains and crypto-assets, facilitating their comparison for business and regulatory purposes. Blockchains - and more generally systems based on Distributed Ledger Technology (DLT) - adopt different technologic configurations, each distinguished by the activities performed, technical characteristics, and governance structures. Particular noteworthy is the difference between some DLTs, which integrate automated organizational procedures with traditional decision-making processes, and others that adopt entirely algorithmic governance. Equally complex is the task of identifying types of crypto-assets, also known as digital tokens, generated and transferred through this technology. The work outlines the primary characteristics of DLTs and crypto-assets, utilizing ‘switching circuits’ to visually represent or express them in a simple formula. The proposed methodology, applicable both in the EU and in the US, untangles a given DLT/crypto ecosystem and reassembles it through logic maps, facilitating the identification of the technologic, economic, and legal features and overcoming the risk of a rigid and easily outdated taxonomy. The ultimate purpose of the paper is to propose a working method capable of accommodating every possible configuration of DLT and digital token and their potential evolutions. Practical examples of regulatory application and two case studies (Ethereum and Polkadot) are provided

    El rescate publico de Monte de Paschi: algunas cuestiones problematicas

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    La problemática operación de recapitalización precautoria del Monte Paschi de Siena ha sido el banco de prueba de la nueva legislación bancaria de derivación europea y, si no representó la primera intervención pública de rescate de los bancos italianos, fue sin duda la primera en ser incluida en la vigencia de las disposiciones de la Directiva 2014/59. De toda manera, la disciplina de intervención pública aplicada al Monte Paschi muestra diferentes aspectos críticos de relevancia fundamental: y respectivamente, por un lado, al déficit normativo en la regulación bancaria, y por el otro, a las problemáticas consecuencias de la aplicación de un cínico reparto de cargas, o burden sharing, cual preludio de la intervención pública de rescate de una institución de crédito, que pone fuertes dudas de compatibilidad con el régimen normativo de la Directiva MIFID 2004/39. En este sentido, la solución de “emergencia”, aprobada por el gobierno italiano con la promulgación del Decreto ley n. 237 del 23 de diciembre de 2016, que con una modificación de los saldos de finanzas públicas asignó 20.000 millones de euros para sostener el sistema bancario italiano, ha garantizado la recapitalización “cautelar” activando un mecanismo de intervención pública que, para ajustarse al régimen ordinario con respecto a las ayudas estatales, solo se admite como “temporal” y “proporcionado” a la necesidad de prevenir o evitar una perturbación económica grave. En particular, parece ser evidente un problemático cortocircuito normativo impuesto por la regulación de derivación europea, que todavía lleva a configurar una intervención pública de admisibilidad extraordinaria, solo de manera excepcional y “preventiva”, y solo después que el mercado haya pagado un “precio”, prescindiendo totalmente de las consecuencias prácticas de una perturbación grave de la confianza, que pone en riesgo fuertemente de comprometer el equilibrio de un sistema, como el bancario, que está intrínsecamente basado en la confianza en la estabilidad de las transacciones

    Elementi strutturali e funzionali dei porti verdi

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    Le peculiari condizioni geografiche dell’Adriatico orientale, con particolare riferimento alla posizione strategica del golfo di Trieste, confermano quella costante trasformazione della naturale vocazione portuale di una terra che ù da sempre il crocevia commerciale di snodo e di apertura con l’entroterra mitteleuropeo. Tale contesto, particolarmente attrattivo per gli scambi e che risente dell’evoluzione geo-politica della sua lunga e importate storia, si propone come l’ideale terreno fertile dove poter far germogliare le nuove sfide della transizione digitale ed ecologica, potendo inserirsi e valorizzare la naturale dialettica interportuale che già traguarda le frontiere marittime nazionali, in un’ottica di competizione cooperativa tra il porto e le altre funzioni retro-portuali. Nell’alveo delle diverse possibilità di uno sviluppo portuale in chiave sostenibile, infatti, il contesto triestino rappresenta un utile banco di prova e un valido modello di analisi, al netto di tutte le sue complessità e sovrapposizioni orografiche, urbanistiche, giuridiche, sociali ed economiche, delle nuove prospettive di mobilità sostenibile e di interoperabilità dei sistemi di trasporto e logistica, anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie in chiave “smart”. In questo senso, per realizzare le diverse missioni e obiettivi del PNRR in materia di mobilità sostenibile per il potenziamento della competitività del sistema portuale nel suo complesso, appaiono meritevoli di approfondimento scientifico congiunto lo sviluppo e lo studio di una dimensione di sostenibilità energetico-ambientale delle infrastrutture intermodali che riflettano proprio quell’auspicato cambio di paradigma della transizione ecologica. Pertanto, anche sulla base di una pianificazione integrata multilivello tra i vari decisori pubblici che sia rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, la realizzazione effettiva del programma “Green Ports” impone di approcciarsi alla complessità di un sistema portuale con un focus necessariamente inter-disciplinare, valorizzando proprio la resilienza ai cambiamenti climatici attraverso l’efficientamento energetico delle banchine e infrastrutture logistiche, la digitalizzazione della catena logistica, il tracciamento dei flussi di emissioni degli operatori portuali, per la progressiva riduzione delle emissioni connesse all’attività di movimentazione delle merci

    L'Ordinamento FIGC e la pluralità degli ordinamenti giuridici

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    La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’attuale veste di associazione riconosciuta con personalità giuridica autonoma di dritto privato, rappresenta la storica continuazione della primigenia organizzazione sportiva della Federazione italiana del football, quale la cerniera istituzionale calcistica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al vertice dell’ordinamento sportivo nazionale, quale ente pubblico non economico, senza fini di lucro, che persegue interessi di ordine generale nel campo dell’attività sportiva, sotto la vigilanza ed il diretto controllo amministrativo-contabile della presidenza del Consiglio dei ministri. Come unica Federazione sportiva nazionale calcistica riconosciuta dal C.O.N.I., infatti, alla FIGC è stato attribuito il potere di emanare normative tecniche e organizzative volte a regolamentare e armonizzare il processo di affiliazione degli atleti, il loro status, la relativa condotta sportiva e, in termini più generali, il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. In questo senso, nel corso della notoria “imperfetta evoluzione” dell’ordina- mento sportivo italiano, già menzionata da Giannini, deve inserirsi l’attuale dibattito sull’effettiva natura delle federazioni sportive (in generale) e della FIGC, (nello specifico), attesa l’esigenza di assicurare che l’attività organizzativa federale e associativo-sportiva del gioco calcio, ogni qual volta risponda a finalità di interesse pubblico o comunque manifesti un rilievo pubblicistico di una certa caratura, non sacrifichi le garanzie partecipative degli interessati (atleti e non) e non sussistano pericolose zone d’ombra ordinamentali, immuni dai principi e regole proprie dell’azione amministrativa in virtù d’un asserito vincolo associativo di matrice privatistica. Il discrimine effettivo tra pubblico e privato e l’esatta individuazione del perimetro di riferimento per l’organizzazione delle federazioni sportive, non è certo questione di poco conto, atteso che, come già rilevato in dottrina, il riconoscimento relativo alla loro effettiva natura coinvolge la problematica della demarcazione dei limiti di confine tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale

    "Interest rate swap" e operazioni di indebitamento degli enti: per una rilettura dei "derivati pubblici" alla luce di SS.UU. 12 maggio 2020, n. 8770

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    Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 12 maggio 2020, n. 8770 (BNL S.p.A. vs Comune di Cattolic

    L’ordinamento amministrativo-funzionale dei porti verdi tra congestione di competenze, efficientamento energetico e transizione ecologica

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    Le nuove prospettive offerte dagli scenari della transizione ecologica, orientata alla ricerca di un affrancamento dalla dipendenza energetica estera, permettono di identificare un diverso approccio alla dimensione pubblicistica della gestione dei porti, in un contesto di “portualitĂ  allargata” ad altre funzioni astrattamente insediabili nel relativo e incerto perimetro amministrativo di riferimento. Un’area portuale, infatti, oltre a rappresentare una componente marcatamente energivora, che richiede delle misure di mitigazione, compensazione e contenimento delle emissioni clima-alteranti, rappresenta anche un potenziale luogo strategico del processo di decarbonizzazione dei trasporti, potendo consentire tanto la produzione in situ di energia rinnovabile quanto il possibile insediamento, nelle aree dismesse, di nuove funzioni industriali e produttive improntate alla mobilitĂ  sostenibile e alla simbiosi industriale. La realizzazione di questi ambiziosi obiettivi, anche alla luce delle diverse azioni del PNRR, presuppone un centro decisionale il piĂč possibile unitario, che esprima l’azione di “governo del porto” in linea di coerenza con gli obiettivi strategici europei e nazionali, sia climatici sia infrastrutturali. In tale scenario, alle autoritĂ  di sistema portuale Ăš demandato il raccordo istituzionale di garantire una “coerenza funzionale” diretta alla pianificazione armonizzata del sistema portuale in chiave verde, che sia rispettosa dei criteri di sostenibilitĂ  energetica ed ambientale, oltre al coordinamento urbanistico con gli altri strumenti di governo del territorio. Le possibilitĂ  di sviluppo permesse dalle piĂč recenti modifiche normative, pertanto impongono una riflessione sul nuovo modello gestionale delle attivitĂ  portuali, rimesso alla figura istituzionale ibrida delle AdSP che iniziano ad assumere dei caratteri organizzatori differenti rispetto al passato, anche grazie alla loro struttura composita e che, in funzione di comunitĂ  energetica rinnovabile, possono assicurare il soddisfacimento di tutta una serie di interesse marcatamente pubblicistici, in un’ottica contemperativa con gli opposti interessi di natura privatistica e in linea di continuitĂ  con i c.d. “usi pubblici del mare”, quasi a delinearne il passaggio da autoritĂ  portuali a autoritĂ  energetiche

    Il silenzio amministrativo

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    Il recente d.l. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, ha ridisegnato l’assetto complessivo dei principi sul procedimento amministrativo, introducendo altresì, per i rapporti c.d. verticali tra privato e P.A., i princìpi della collaborazione e della buona fede. In questo senso, anche l’istituto del silenzio, declinabile in silenzio significativo e silenzio inadempimento, ha visto nella recente riforma una spinta acceleratoria, con la contestuale rideterminazione, nei rapporti c.d. orizzontali, degli effetti del silenzio e dell’inerzia tra amministrazioni pubbliche, così come tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, disciplinati dal novellato art. 17-bis della l. 241/1990, sull’acquisizione tacita di atti di assenso, concerto o nulla osta nei procedimenti complessi

    Lo "scomputo funzionale" delle opere di urbanizzazione tra incertezze interpretative ed evidenza pubblica

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    L’istituto dello scomputo delle opere di urbanizzazione – previsto in una dimensione di contestualità tra l’aspirazione edificatoria del privato e la realizzazione delle relative infrastrutture ad essa accessorie – ha già manifestato diverse perplessità interpretative sulla compatibilità con il regime di evidenza pubblica che non sono certo passate inosservate alla dottrina e alla giurisprudenza che, con diversi approcci si sono interessate alla problematica evoluzione della normativa di settore. Tuttavia, le nuove disposizioni relative ai contratti sotto soglia contenute nell’art. 36, del d.lgs. n. 50/2016 (seppur medio tempore mitigate prima dalla legge di bilancio 2019, poi riscritte dallo “Sblocca Cantieri” impongono oggi una precisa gerarchia di scelta sulla modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione che, sulla scia dell’enfasi pro-concorrenziale seguita dal Legislatore, rischiano fortemente di compromettere la tenuta complessiva del mercato dell’edilizia già duramente colpito dalla crisi immobiliare dell’ultimo decennio, oltre che a porre dei seri dubbi interpretativi sulla tenuta di un sistema ancora fortemente esposto a dei potenziali cortocircuiti tra discipline settoriali che si pongono tutte sullo stesso piano di equiordinazione. Ciò premesso, lo scopo che il presente contributo si prefigge è quello di tentare di ricostruire la disciplina della realizzabilità a scomputo delle opere di urbanizzazione, con la diversa prospettiva d’indagine sulle problematiche conseguenze di una pedissequa applicazione incondizionata delle procedure di evidenza pubblica, analizzando i risultati di una simile scelta legislativa rispetto alle esigenze privatistiche di una loro celere ed effettiva realizzazione, cercando di offrire, in ultima analisi, una lettura il più possibile “logicamente orientata” dell’attuale normativa
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