9 research outputs found

    Predictive value of recombinant human TSH stimulation and neck ultrasonography in differentiated thyroid cancer patients

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    Background: Serum thyroglobulin (Tg) stimulation by recombinant human TSH (rhTSH), in combination with neck ultrasonography (US), is an important tool in the first follow-up of differentiated epithelial cell thyroid carcinoma (DTC) patients. The objective of this study was to investigate if a second rhTSH stimulation, performed 2-3 years later, is of clinical utility in the follow-up of these patients. Methods: One hundred and one consecutive ambulatory DTC patients were studied. The great majority of them (89/101) were low-risk patients, being stage I or II at tumor node metastasis (TNM) staging classification. All study patients had been treated by surgery and radioiodine ablation, and exhibited, at first rhTSH follow-up, either undetectable Tg (≀1 ng/mL) (rhTSH1-Tg-, n = 89 patients considered as free of disease) or low Tg (>1-5 ng/mL) (rhTSH1-Tg+, n = 12 patients considered with uncertain prognosis), with no US evidence of residual disease. In all patients, serum Tg measurement after a second rhTSH stimulation and neck US were performed. Results: At the second follow-up, all 89 rhTSH1-Tg-patients showed a negative US, and Tg became low positive only in one case, whereas it remained undetectable in the other patients. The overall negative predictive value of rhTSH1-Tg- was, then, 98.9%. Out of the remaining 12 patients (i.e., rhTSH1-Tg+ patients), 2 showed disease persistence/recurrence (with a positive predictive value of rhTSH1-Tg+ of 16.7%) and 6 became Tg-. Conclusions: A second rhTSH stimulation is useless in DTC patients who were rhTSH-Tg and imaging negative at first follow-up, while it is suggested in patients with detectable, although low, rhTSH-Tg levels at first follow-up: in the absence of clinical or US evidence of disease persistence, these patients should not be retreated by radioiodine, but simply scheduled for a later rhTSH stimulation. © Copyright 2008, Mary Ann Liebert, Inc

    Voce: Prelievi e analisi di campioni

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    Con la legge 30.6.2009 n. 85 l'Italia ha ratificato l'adesione al Trattato di Pr\ufcm, in vista del rafforzamento della cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo, alla criminalit\ue0 transfrontaliera e alla migrazione illegale, tramite lo scambio di informazioni genetiche. La novit\ue0 pi\uf9 saliente che l'adesione al Trattato ha importato nell'ordinamento interno concerne l'introduzione di un'inedita disciplina dei prelievi coattivi di materiale biologico, volta alla tutela dei diritti individuali nell'impiego processuale di strumenti tecnico-scientifici che consentano di non disperdere il materiale probatorio relativo ad un fatto criminoso. Il tema rievoca la tradizionale distinzione che attribuisce all'imputato la duplice funzione di \u201corgano\u201d ed \u201coggetto\u201d nella formazione della prova, a seconda del contributo attivo o passivo che lo stesso apporti alla vicenda processuale. Questi \ue8 considerato \u201corgano\u201d di prova nell'espletamento di attivit\ue0 che costituiscono esercizio del diritto di difesa, nelle due componenti, positiva e negativa, del diritto di difendersi provando e del diritto al silenzio. Viceversa, si parla di imputato come \u201coggetto\u201d di prova allorquando gli sia richiesto un mero pati rispetto all'attivit\ue0 di istruzione probatoria, come accade nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nelle ricognizioni personali, nonch\ue9, pi\uf9 in generale, negli accertamenti che si espletano sul corpo del giudicabile, il quale viene in rilievo non come parte processuale, ma come mera entit\ue0 fisica. Il regime di nuovo conio \ue8 intervenuto a colmare la lacuna normativa lasciata dalla sentenza n. 238 del 1996 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimit\ue0 dell'art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva interventi peritali sul corpo della persona, in violazione del principio di riserva di legge che presidia, ex art. 13 Cost., la libert\ue0 personale. La pronuncia ha individuato un \u201cnocciolo duro\u201d rappresentato dalla libert\ue0 corporale, indissolubilmente legata ai principi di libert\ue0 morale, integrit\ue0 psico-fisica e salute della persona, non comprimibili a fini processuali. La Carta fondamentale prevede un'unica ipotesi di lesione del diritto alla salute nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, per finalit\ue0 estranee all'accertamento penale; la libert\ue0 morale, peraltro, rappresenta il quid pluris che sopravvive alla compressione del potere statale, persino durante la pi\uf9 intensa restrizione della libert\ue0 personale. Se questo \ue8 il quadro costituzionale di riferimento, \ue8 evidente come il previgente regime in materia di prelievi biologici coattivi abbia disatteso le indicazioni provenienti dalla Consulta. Difatti, a distanza di quasi un decennio dal monito del Giudice delle leggi, il legislatore intervenne (con la legge 31 luglio 2005, n. 155) \uabin un modo persino pi\uf9 imbarazzante dell'inerzia sino ad allora mantenuta\ubb, attribuendo un potere di intrusione corporale (attraverso il prelievo di capelli o saliva nel corso delle indagini) alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione - anche orale, purch\ue9 confermata per iscritto - del pubblico ministero, a soli fini identificativi e purch\ue9 sussistesse il pericolo di alterazione o dispersione della res. Non era contemplato il potere giudiziale di disporre un prelievo biologico a fini peritali e l\u2019esclusivo orientamento teleologico dell\u2019atto d\u2019indagine ne limitava fortemente l\u2019utilit\ue0. Veniva, pertanto, inopinatamente elusa la doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che presidia la materia. La riforma realizza una netta soluzione di continuit\ue0 rispetto alla normativa precedente, attraverso l'individuazione nell'organo giurisdizionale del baricentro del micro-sistema normativo dedicato ai prelievi biologici coattivi. Se la libert\ue0 personale pu\uf2 subire restrizioni per atto motivato dell'autorit\ue0 giudiziaria, pertanto anche del pubblico ministero, l'intrusione nella sfera corporale esige l'egida di un soggetto super partes, indifferente rispetto all'esito del processo. Il legislatore ha costruito una disciplina minuziosa, concernente sia l'an che il quomodo dei prelievi, in ossequio alla riserva di legge dettagliata (nei \u201cmodi\u201d e nei \u201ccasi\u201d) imposta dalla Consulta. Ne \ue8 derivato un apparato \uabmulti-livello\ubb, calibrato sulla sistematica del codice e diversificato in base all'orientamento teleologico dell'accertamento \u2013istituzionale, probatorio, investigativo o identificativo-, in cui ogni tipologia \ue8 rigidamente separata dalle altre

    Behavior of ice in the brittle range - a review

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    Brittle fracture of ice is the central and controlling phenomena in ice mechanics. Load prediction must include ice fracture mechanics and an understanding of the non-stationary nature of the roughness of the contact surface between ice and any structure.NRC publication: Ye
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