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InammissibilitĂ dellâappello per genericitĂ dei motivi: le Sezioni unite tra lâovvio e il rivoluzionario
Il saggio esamina una pronuncia delle Sezioni unite in tema di inammissibilitĂ dell'atto d'appello per genericitĂ dei motivi
PROVE DI ELASTICITĂ DELMOTIVO DI IMPUGNAZIONE DICUI ALLâART. 829, COMMA 1,N. 4, C.P.C.: LâIMPUGNABILITĂ DIUN LODO ULTRA VIRES
Analisi del motivo di impugnazione di cui al'art. 829, comma 1, n. 4, seconda parte, c.p.c
Appellationem recipere vel non. Il 'filtro' in appello
La fase del processo dâappello che si svolgeva innanzi al iudex a quo viveva quale primo e fondamentale momento quello in cui il giudice di primo grado era chiamato a decidere se recepire o meno lâimpugnazione. Il naturale svolgimento del procedimento e la sua continuazione presso il giudice ad quem era certamente condizionato dal preliminare accertamento circa lâassenza di ragioni di improcedibilitĂ legate a questioni di ordine formale. Secondo lâopinione tradizionale tramandata in dottrina tuttavia, il giudice di primo grado, per tutta lâetĂ classica, era investito di un ulteriore e significativo potere, quello di bloccare il corso dellâappello qualora lo avesse ritenuto manifestamente privo di ogni fondamento. Con questa indagine si Ăš cercato di sottoporre a vaglio critico la communis opinio, mostrando come considerazioni di ordine logico e dati testuali sembrerebbero sufficienti per ipotizzare uno scenario alternativo. Muovendo dai risultati di un recente studio condotto sulla poena appellationis e sulle altre sanzioni previste contro lâappellante temerario, si Ăš provato a dimostrare che la necessaria funzione di âfiltroâ degli appelli, indispensabile per preservare il corretto funzionamento dellâamministrazione della giustizia di secondo grado, fosse svolta non dal iudex a quo, sulla base di una sommaria valutazione circa la fondatezza del gravame proposto, ma prospettando allâappellante il rischio di vedersi applicate severe misure di natura pecuniaria nel caso in cui il giudice ad quem, nel respingere lâimpugnazione, lâavesse giudicata priva di ogni motivo, proposta a mero scopo dilatorio e dunque temeraria
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