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Le società pubbliche e i servizi di interesse economico generale. L’impatto del d.lgs. n. 175/2016 sull’affidamento e sulla gestione del servizio idrico integrato
L’obiettivo del presente contributo è individuare e valutare le principali ricadute applicative del d.lgs. n.175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n.100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII). Le peculiarità di quest’ultimo settore, alimentate anche da eventi referendari e da una giurisprudenza problematica della Corte costituzionale, rivelano e misurano l’effettiva portata ‘ordinamentale’ del nuovo testo unico sulle società partecipate, nonché le scelte di politica del diritto che, in linea con i principi generali di derivazione eurounitaria, si stanno consolidando in tema di servizi pubblici. Ricostruita la fitta trama normativa e giurisprudenziale che regola il settore idrico, il contributo si concentra sull’applicabilità ad esso di alcuni dei principi contenuti nel d.lgs. n. 175/2016 e nel d.lgs. n. 50/2016, evidenziando alcuni punti di attrito tra le discipline in esame, specie con riferimento all’esatta configurazione del modello di gestione in house
Società pubbliche e servizi di interesse economico generale. Il caso del servizio idrico integrato
Quello dei servizi pubblici locali è uno dei settori maggiormente influenzati dalla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica; il testo unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 100/2017) regola, infatti, le forme societarie mediante le quali alla pubblica amministrazione è consentita, stante l’attuale quadro normativo (sul quale v. infra § 2), l’organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale. Al riguardo, merita subito rilevare come il mancato esercizio dell’altra delega prevista dalla l. n. 124/2015, avente ad oggetto ‘il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale’, 3federalismi.it-ISSN 1826-3534 |n. 10/2018rappresenti certamente un’occasione persa rispetto alla pressante esigenza di riordinare e razionalizzare un tessuto normativo estremamente frammentario: una disciplina organica, coordinata con quella in commento (e con il D.lgs n. 50/2016), avrebbe infatti sgombrato il campo da ricorrenti incertezze applicative, fornendo all’interprete un quadro più nitido dell’intera materia.Quest’ultima, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sconta invece una irriducibile asimmetria fra le compiute previsioni attinenti ai soggetti affidatari di servizi pubblici (il ‘chi’), e quelle disorganiche e lacunose, relative alle modalità di affidamento,all’organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (il ‘come’). Tanto premesso, è pur vero che nel settore de quoè rilevabile un rapporto di vicendevole influenza tra i due piani –soggettivo e oggettivo –e così le previsioni riguardantila natura e le caratteristiche di una determinata tipologia di soggetti affidatari di servizio pubblico ben possono riflettersi sulle quelle regolanti le modalità di organizzazione e gestione, contribuendo a dare al servizio stesso una diversa fisionomia.Prendendo le mosse da siffatto rapporto, il presente lavoro ha per oggetto l’individuazione e la valutazione delle principali ricadute applicative del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII)2. Come è noto, il servizio idrico integrato (SII) è ancora definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità , nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie
Procedimento legislativo e forma di governo nell'esperienza costituzionale italiana
La tesi indaga le relazioni intercorrenti tra il procedimento legislativo ordinario e i concreti assetti della forma di governo italiana. Lo studio parte dal concetto di teoria generale di 'procedimento' per poi soffermarsi sulle peculiarità strutturali di quello legislativo, analizzandone la genesi in assemblea costituente e l'evoluzione sul piano regolamentare. Ci si interroga, infine, sul procedimento quale strumento per misurare le prestazioni democratiche della forma di governo italiana nell'ambito della forma di Stato costituzionale democratica
Decretazione d'urgenza e rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale. Cronaca della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012.
La sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 rappresenta una formidabile occasione per fare il punto sull’evoluzione di diversi filoni giurisprudenziali che in essa convergono ed interagiscono in modo reciproco. Molteplici sono, ad esempio, gli spunti di riflessione che si possono trarre dalla sentenza in parola in ordine al filone (forse più controverso tra quelli toccati) riguardante il sindacato sui presupposti costituzionali della decretazione d’urgenza; è, inoltre, interessante analizzare l’evoluzione giurisprudenziale della Corte inerente il tema del rispetto del riparto delle competenze legislative regionali da parte del legislatore statale; ed, infine, sempre nella stessa decisione sembra riaffacciarsi il tema dei vizi formali della legge, non solo con riguardo alla peculiare fattispecie della legge di conversione di un decreto legge, ma anche in relazione al ruolo ricoperto nella presente vicenda dai regolamenti parlamentari (e dalla Presidenza della Repubblica)
La violazione del diritto dell\u2019Unione europea come motivo di ricorso per cassazione ex art. 111, ult. comma Cost.: un rimedio peggiore del male?
L\u2019ordinanza in commento, con cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione (rel. Lamorgese) hanno sollevato tre questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, presenta dei profili di indubbio interesse, non solo per ci\uf2 che concerne l\u2019evoluzione dei rapporti tra diritto europeo e diritto interno nel delicato settore del contenzioso sui contratti pubblici, ma anche per l\u2019evidente rilievo costituzionale del provvedimento in s\ue9, nel quale riaffiora un conflitto, per vero, non nuovo tra la Suprema Corte e la Corte costituzionale. Oggetto del contendere \u2014 e trait d\u2019union dei distinti profili toccati dall\u2019ordinanza \u2014 \ue8 il concetto di giurisdizione, declinato dalla Corte di cassazione in modo da sovrapporre unit\ue0 funzionale e unit\ue0 organica dei diversi plessi giurisdizionali presenti nell\u2019ordinamento costituzionale italiano, vale a dire in un senso diametralmente opposto a quello di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 6 del 2018 (rel. Coraggio)
La recente evoluzione delle promulgazioni "con riserva" delle leggi di conversione alla prova del giudizio di costituzionalit\ue0: il caso del c.d. decreto sicurezza bis.
La sentenza in commento risulta di notevole interesse poich\ue9, con essa, la Corte ha respinto due concorrenti \u2014 e analoghe \u2014 questioni di legittimit\ue0 costituzionale relative all\u2019art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53/2019 (c.d. \u2018Decreto sicurezza bis\u2019), rispetto al quale, in sede di promulgazione della relativa legge di conversione, il Capo dello Stato aveva invece espresso alcuni, puntuali rilievi di ordine costituzionale. Il lavoro si sofferma dunque sulla prassi presidenziale delle promulgazioni 'osservate' o 'con riserva' e sull'eventuale impatto di quest'ultime sul giudizio di costituzionalit\ue0 avente ad oggetto le relative disposizioni
Il caso del decreto-legge n. 34/2019. Dall\u2019emanazione differita alla \u201cdoppia\u201d deliberazione
La decretazione d\u2019urgenza, com\u2019e\u300 noto, ha conosciuto negli ultimi anni una profonda evoluzione o, piu\u300 precisamente, una ulteriore involuzione, attraverso prassi sempre piu\u300 spregiudicate e in netto contrasto con la relativa disciplina costituzionale. In particolare il contributo si sofferma sulle modalit\ue0 di adozione da parte del Governo del D.L. n. 34/2019, analizzandone le criticit\ue0 rispetto alla disciplina costituzionale della decretazione d'urgenza
Procedimento legislativo e forma di governo. Profili ricostruttivi e spunti problematici dell'esprienza repubblicana
La sistematica compressione dei tempi del dibattito parlamentare, l\u2019utilizzo disinvolto di maxi-emendamenti, l\u2019abuso della normazione primaria di origine governativa, sono tutti fattori che rivelano un preoccupante \u2018depotenziamento\u2019 del ruolo e delle funzioni del Parlamento nell\u2019ordinamento costituzionale italiano. Si tratta di un quadro critico che ha fatto emergere nel dibattito costituzionalistico la necessita\u300 di approfondire la dimensione \u2018dina- mica\u2019 del procedimento legislativo (e delle norme che lo governano), al fine di coglierne le evidenti patologie funzionali e di comprendere le vicende istituzionali piu\u300 recenti. Il volume fa propria quest\u2019ottica e, muovendo dal concetto di \u2018pro- cedimento giuridico\u2019, analizza il rapporto di vicendevole influenza fra procedimento legislativo, forma di governo parlamentare e principio democratico, nell\u2019intento di metterne in risalto i punti di allineamento e quelli di frizione. Cosi\u300 concepiti, l\u2019iter legis e la stessa disciplina regolamentare di- vengono \u2018strumento\u2019 per verificare (ma, forse, anche per garantire) la funzionalita\u300 dei concreti assetti della forma di governo ai princi\u300pi caratterizzanti la forma di Stato italiana
Ancora un problematico obiter dictum della Corte in tema di autodichia (brevi notazioni a margine di Corte cost., sent. n. 65 del 2024)
The essay examines the ruling no. 65/2024 of the Constitutional Court, highlighting some critical issues surrounding the theoretical foundation of the so-called self- government of parliamentary bodies. In particular, the work briefly highlights the problematic consequences of an obiter dictum that concludes the ruling and that, by separating regulatory autonomy from self-government, ends up comprimising an adequate functional characterization of the regulatory reserve provided by art. 64 of the Constitution
Decretazione d\u2019urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa nell\u2019emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalit\ue0 sostanziale
L\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19, al di l\ue0 dei drammatici risvolti umani, ha scosso l\u2019edificio statale sino alle sue fondamenta, obbligando i giuristi, e i giuspubblicisti in particolare, a misurarsi con istituti e concetti centrali nel sistema costituzionale italiano, ma che si davano ormai per pacifici e consolidati.Molti di questi istituti si pu\uf2 affermare abbiano resistito all\u2019urto imponente dei fatti, nondimeno questa crisi \u201csistemica\u201d \u2013 da intendersi davvero nel senso letterale dell\u2019etimo greco \u3ba\u3c1\u3af\u3c3\u3b9\u3c2, come momento di scelta e di decisione dalle quali dipendono le sorti dell\u2019uomo e della societ\ue0 \u2013 ha senz\u2019altro fornito una diversa prospettiva dalla quale traguardarli e riconoscerli. A differenza di quel che si potrebbe presumere, non sono il sistema delle fonti o il ruolo dell\u2019esecutivo nella nostra forma di governo i temi pi\uf9 problematicamente influenzati da questa vicenda; lo sono invece quelli della riserva di legge e del principio di legalit\ue0, in quanto essenziali trait d\u2019union tra la costituzione \u201cdei poteri\u201d e quella \u201cdei diritti\u201d. \uc8 su di essi, pertanto, che occorre concentrarsi allorch\ue9 si intenda valutare la tenuta costituzionale della recente produzione normativa emergenziale nelle sue singole manifestazioni. Un\u2019analisi da condurre nella consapevolezza che, al di l\ue0 dei molti provvedimenti speciali e temporanei destinati a scolorire nel tempo, la complessiva gestione normativa di questa pandemia rappresenta un precedente destinato a durare nel tempo e del quale \ue8 quanto mai necessario ricostruire le ragioni istituzionali, intercettare i limiti e anticipare le possibili linee di sviluppo
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