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    La storia nella dogmatica marittima

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    La ricca bibliografia della scuola storica di Trieste è tutta scandita e unita da un comune motivo ispiratore: l’intento di rinnovare gli studi giuridici, storici, marittimi, non già solo in chiave logico-linguistica, bensì visti e descritti nel quadro di un più generale disegno di politica del diritto, che incentra nell’indagine storica, in quella sociologica, in quella economica, le costanti metodologiche privilegiate della definizione del diritto marittimo, resa come conoscenza scientifica e sollevata al rango di una disciplina “generale”, cioè al di fuori di ogni considerazione “settoriale” della complessa e moderna esperienza giuridica, marittima, portuale e commerciale, meditata, ragionata ed interrogata nei suoi momenti più significativi. Per rioccupare lo spazio che gli è proprio, che gli è dovuto all’interno della scienza giuridica marittima, portuale, e commerciale, questa Rivista ripropone per i suoi lettori il Diritto Marittimo Fenicio, nel quadro di quelle presupposizioni superiormente stagliate, e di quelle implicazioni denotate nel testo ora anteposto

    Metodologia evolutiva nel diritto della navigazione della post-modernitĂ 

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    Come nozioni generali del sapere giuridico marittimo il con¬cetto di sistema giuridico, per definitionem, può coincidere con il frontespizio della teoria delle fonti, quello di ordinamento giuridi¬co è il frontespizio della teoria dei soggetti; il concetto di sistema giuridico è un prius rispetto a quello di ordinamento giuridico marittimo, perché ne determina la struttura, in quanto determina “la situazione giuridica” dei soggetti di diritto marittimo in una considerazione unitaria di un complesso di rapporti giuridici. Di certo, non invochiamo l’esclusiva della fornitura di tali nozioni. Il GrundWert che informa l’intiero sistema culturale del dirit¬to marittimo è il commercio, che esprime l’esigenza primaria del¬la vita economica delle comunità umane degli Stati contempora¬nei, rappresentandone il fenomeno originario della realtà giuridica marittima, portuale, commerciale e costituendone la categoria pri¬maria della scienza giuridica marittima: il commercio è l’interesse giuridico fondamentale del nostro ordinamento giuridico, extra¬territoriale, interstatuale. Ogni interesse concreto sorge nell’am¬bito dell’interesse fondamentale, o si deve confrontare con esso, a condizione che prima si sia prodotto un fatto, o un complesso di fatti. L’interesse puntuale o individualizzato può venire soddisfat¬to solo se trova soddisfacimento anche l’interesse fondamentale che, per suo tramite, gli interessi giuridici concreti passano dalla condizione di rilevanza alla condizione di efficacia

    Verso una "teoresi" del diritto dei trasporti (Metodo-Oggetto)

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    La relazione tra uomo e mondo, avente carattere trans epocale e tendenzialmente eterno, è iscritta nella cultura universalmente umana. Le invenzioni tecniche, le scoperte scientifiche, le creazioni estetiche hanno titolo di appartenenza di campo di fenomeni alla cultura universalmente umana, in cui tecnologia e simbolismo, pur soffrendo certe limitazioni storiche dovute all’ingresso di uno specifico ambito naturale e sociale, sono tipiche espressioni dell’intelligenza creativa dell’uomo. Grazie alla indefinita capacità di reiterazione e ripetizione, mezzi tecnici e mezzi simbolici si trasferiscono e trascorrono da luogo a luogo, da società a società, da gruppi a gruppi e vengono a costituire nuclei essenziali di una cultura universalmente umana, altamente differenziata dalle culture socialmente, economicamente e storicamente limitate in virtù soprattutto della sua indefinita durata nel tempo. Dopo queste prime analisi l’autore passa a descrivere la proto cultura giuridica del comportamento dell’uomo nel tempo e la sterminata variegazione dei contributi dottrinali ala ricerca delle fondazioni del diritto dei trasporti. Passa ad esaminare la costruzione scientifica dell’ordinamento giuridico del diritto marittimo e dei c.d. quadri di teorie scientifiche generali elaborate da eminenti studiosi. Prima di analizzare l’oggetto ed il metodo nello studio del diritto dei trasporti, espone la teoria generale del diritto e comparazione e studio del mondo giuridico marittimo, la fenomenologia franta, frammentata e precaria del diritto dei trasporti, la riflessione dell’esperienza giuridica dei trasporti ritagliata nei “corsi” e “manuali”e la situazione dell’autonomia del diritto dei trasporti e le difficoltà della manualistica corrente. Successivamente evidenzia la necessità dell’identificazione di almeno un principio interpretativo, applicativo ed orientativo dell’esperienza giuridica trasportistica in senso stretto. Si espongono i c.d. universali fondamentali e gli elementi specifici della scienza giuridica trasportistica, la c.d. metafisica razionalistica e la c. d. metafisica empiristica e la dottrina delle formazioni sociali, economiche, trasportistiche e espone il senso, la ragione d’essere, la portata del diritto dei trasporti e la denotazione di un suo proprio ed essenziale nucleo teoretico

    La posizione dogmatica che è caratteristica precipua della scienza aeronautica

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    Riconoscere al diritto aeronautico internazionale i caratteri di una scienza giuridica vera e propria, significa ravvisare in esso una sistemazione autonoma di concetti di classe: il carattere astratto e classificatorio della formazione concettuale-scientifica del fatto aeronautico, del rapporto e delle istituzioni, o meglio la legge di struttura che diventa “norma” nella dimensione pratica, nella totalità della vita pratica dei traffici aeronautici. La scienza aeronautica non conosce il fatto aeronautico in sé, ma solo il fatto aeronautico relativo ad un sistema teorico. Nella scienza giuridica aeronautica non può non vigere la distinzione tra attività teoretica e attività pratica, indeclinabile tassonomia effettiva, in quanto inversione della relazione assoluta tra teoria e praxis in cui consiste la sintesi a priori, il cui carattere astratto e classificatorio non inclina però all’empirio-criticismo, né all’idealismo kantiano o postkantiano, né alla logica crociana. Il concetto di diritto aeronautico, il contenuto di questo, dovranno necessariamente identificarsi nell’opposizione al contenuto storico, alla relatività logica dei concetti giuridici particolari, ed attingere la zona della meta storicità, al fine di evitare tutte quelle suscettività, a scalare, di ulteriori generalizzazioni, ricavabili proprio dai concetti giuridici particolari. La scelta di un determinato sistema aeronautico internazionale, come unico regolatore di una o di una serie di attività aeronautiche, in cui consiste la complessa, ricca, e ognora mutevole esperienza aeronautica, comporta, eo ipso, l’esclusione di ogni valore originario per tutte quelle norme che non fanno parte del sistema, o meglio dall’universalità dell’ordinamento giuridico aeronautico nella sua concezione non già assi metrica , mutila, segmentabile, atomizzante, bensì internazionale, generale: ordinamento giuridico quale sistema di norme è sempre necessariamente ordinamento esclusivo. In conclusione, se il substrato verace del diritto aeronautico è costituito da una mera forma logica, consistente nel riconoscimento della natura autenticamente logico-intellettualistica della sua qualificazione giuridico-basale, vengono meno i termini di un dibattito sulla statualità, sulla regionalità, infraregionalità, sull’europeità del diritto aeronautico, pluralità asimmetrica di ordinamenti giuridici scissi e distinti, affatto incompatibile con i caratteri di esclusività e di irrelatività propri del disegnato sistema giuridico aeronautico unitario, internazionale, generale, l’unico che possa essere assunto come sistema originariamente giuridico

    Sulla funzione organizzativa del diritto marittimo internazionale (I porti franchi nel mondo nella teoria dei soggetti internazionali)

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    Dall’ordine marittimo internazionale sono istituiti e derivano ogni potere i porti franchi nel mondo; nell’ordine marittimo internazionale trovano fondamento gli atti da loro emanati: è l’ordine marittimo internazionale che, per mezzo di questi soggetti e delle attività da essi svolte, estende la sua efficacia sino a regolare rapporti intercommerciali su certi territori (Singapore, Malta, Hong Kong, Abu Dhabi, Panama, etc.). Anziché essere amministrati da qualche Stato, quei territori sono amministrati da un potere istituito dall’ordine giuridico marittimo internazionale, e regolati da questo, la cui esclusività e unicità quale ordinamento originario sono oramai note discretive persuasivamente dimostrate in scritti perspicui e fondamentali. L’autonomia, o meglio l’identificazione della soggettività giuridica, in una considerazione complessiva del mondo giuridico marittimo internazionale, deve considerarsi una definitiva conquista dogmatica ed applicativa, e segna un fondamentale progresso nella costruzione dell’ordinamento giuridico marittimo moderno rispetto alla mutilazione dei concetti perpetrata dalla letteratura minore e arbitrari sta, che urta apertamente contro il diritto positivo e pregiudica alla radice la possibilità di spiegare le complesse e varie manifestazioni della soggettività giuridica. Il Porto Franco è del tutto indipendente da altri enti, però non è sovrano. L’ordine giuridico marittimo generale, una norma generale dello stesso per questo riguardo attribuisce al Porto Franco, che si trova in determinate condizioni, una soggettività marittima internazionale, indipendente da ogni manifestazione di volontà o dei preesistenti soggetti marittimi internazionali. L’ordine marittimo internazionale considera ai propri fini come l’organizzazione dei propri soggetti internazionali-porti franchi l’organizzazione medesima di questi quale risulta nel loro interno, considera come capaci di volere e di agire i propri soggetti internazionali, quali sono appunto i porti franchi, quelle medesime persone fisiche che in fatto esercitano un’autorità, un pubblico potere all’interno di ciascuno soggetto internazionale-marittimo-porto franco. L’esistenza di realtà munite di soggettività marittima internazionale mette in evidenza la varianza del principio nazionale rispetto alle trasformazioni dell’economia marittima contemporanea, e volge la riflessione scientifica sul tema della continuità e della discontinuità del diritto, che nel diritto marittimo trova una spettacolare consacrazione, attingendo così il punto più alto della preziosità euristica nell’insegnamento di Salvatore Pugliatti, uno dei più grandi giuristi del precedente secolo

    Norme positive internazionali e consuetudini internazionali marittime nella sistematica regolativa del porto franco di Trieste (inesistenza od inapplicabilitĂ  di norme di diritto sostanziale e processuale interno)

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    Non è affatto difficile mostrare come il riferirsi alle regole che costituiscono il c.d. ordinamento giuridico del Porto franco di Trieste possa anche individuare le parti di quella stessa disciplina generale dell’attività marittima, portuale, commerciale, industriale incentrata o incentrabile nello stesso. Ai fini di questo preliminare chiarimento, è sufficiente la rilevabilità positiva di un insieme di norme, extra legem (latae), così chiamate perché non traggono origine da atti o fatti legislativi statuali relativi a vari aspetti della multiforme realtà portuale. Il dato normativo che regola il Porto franco di Trieste è permeato, organato per intero da norme sostanzialmente e formalmente internazionali: il principio internazionale o meglio l’internazionalismo delle norme si rinviene sia per quanto attiene alla loro fonte, sia per quanto riguarda il loro contenuto, sia per quanto afferisce alle loro finalità. Nel diritto internazionale la sfera di potestà di ogni Stato è limitata per quanto attiene a quella spettante agli altri soggetti; nel diritto internazionale privato ciascuno Stato, immettendo nel proprio ordinamento anche leggi straniere, “nazionalizzando”, in un certo senso, le leggi straniere, regola tramite il proprio ordinamento, così composto, qualunque fatto, qualunque rapporto dovunque verificatosi. Con locuzione breve, il diritto internazionale privato attinge la “logicità” entro e non oltre il proprio sistema, solo ponendo questo nel suo complesso in totale contraddizione con il diritto internazionale (Quadri Rolando). Il sistema su cui si regge il Porto franco di Trieste ha come fonte quella del diritto internazionale pubblico, e segnatamente il più volte citato Trattato di Pace di Parigi del 1947: un trattato-accordo di pace, un vero e proprio trattato normativo,che è fonte di diritto oggettivo idoneo a creare norme nuove e doveri soggettivi, rapporti concreti tra contraenti. La potestà territoriale dello Stato italiano, in ordine al Porto franco di Trieste soffre ed incontra una eteronoma limitazione, in conseguenza delle norme positive di diritto internazionale pubblico, che hanno all’interno dello Stato efficacia in quanto sono intervenute norme interne e conformi alle prime, sancendo il principio della c.d. extraterritorialità (immunità territoriale) e quindi dell’internazionalismo, la cui operatività comporta l’esenzione e l’immunità dalla potestà territoriale dello Stato e dal suo sindacato giurisdizionale

    Sull'immigrazione per via mare

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    In tema di immigrazione per via mare, sono stati profilati dei quesiti che palesano pregio tecnico-giuridico (c.d. Giurisdizione estesa o forte), involgendo, da un lato un problema di rilevanza del diritto internazionale pubblico, nelle sue diverse componenti, sul diritto interno, e dall’altro quello dei criteri di collegamento dello Stato Italiano idonei a reprimere, in alto mare, cioè nelle acque internazionali, le condotte penalmente rilevanti contenute nella legge recentissima promulgata in materia di immigrazione clandestina di trasporto illecito di migranti

    Una pseudoriforma, con prefigurazione di un'Amministrazione tutoria ed economica "scissa" dal resto del sistema giuridico aeronautico internazionale.

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    Il vizio più vistoso che inficia l’intero impianto normativo e, quindi, le singole e complessive soluzioni proposte, è prodotto dall’accoglimento di un presupposto erroneo, quale quello costituito dalla sua giuridicità a posteriori, non certamente ineribile appunto “allo stare a se” del mondo giuridico aeronautico: una realtà giuridica, complessa ed articolata, come quella aeronautica, che è conoscibile e teorizzabile come tale, e rispetto alla quale la conoscenza e la sistemazione tecnica sono, neanche sempre, un mero presupposto, non permette di scambiare il dato giuridico con la materiale enunciazione delle norme, o, quel che è peggio, dipartendo anche da un dato positivo diverso da quello emergente dagli altri assetti aeronautici vigenti. In buona sostanza, non si possono mescolare le essenze e gli elementi teologici con quelli tecnici; l’essenza del fenomeno aeronautico con l’atto di essere, il quale ultimo può risultare errato, come nel caso del progetto di legge che ne occupa, di fronte al sistema o alla sua logica, o ad ambedue assieme

    Scepsi del diritto aeronautico

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    Gli accadimenti verificatesi in questi mesi e quelli in verificazione hanno determinato un devastante disagio nello scenario aeroportuale internazionale, tale da mostrare il vanificarsi di una funzione propria e specifica dello stesso ordinamento giuridico aeronautico ed il suo confine e lento inclinare nella pratica negazione dell’esistenza del diritto marittimo. Il lavoro evidenzia la necessità di nuovi processi conoscitivi che costituiscano un nuovo punto di partenza per ulteriori e più rigorose ricerche dogmatiche. Analizza la nozione di aeroporto tra norma e fattispecie e l’unità tra ius scriptum e non scriptum. In chiusura esamina il concetto ordina mentale di amministrazione dell’economia aeronautica

    Il nuovo ed antico “Diritto marittimo economico”

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    Dopo un breve excursus storico antropologico del diritto marittimo l’autore passa ad esaminare l’impresa armatoriale come istituzione sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della scienza giuridica. Si evidenzia che il complesso dei rapporti patrimoniali e il potere di comando, che mettono capo all’armatore proprio in funzione del contenuto diverso, l’uno che pertiene all’ordine patrimoniale, l’altro al fascio attribuzionale-istituzionale dell’impresa, vadano tenuti distinti. In chiusura viene evidenziato il fatto che con l’avvento di iternet la conclusione di contratti a distanza non costituisce una deviazione dagli usi di diritto comune, ma è pratica frequente negli affari commerciali, quindi sia l’impresa armatoriale, sia tutto il fascio inarrestabile ed irriducibile di affari civili-commerciali corrono verso l’alveo di formazione di principi generali, propri del diritto comune marittimo
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