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Scienza e conoscenza nel diritto penale
With the progress of science in every sector the use of scientific evidence is more and more frequent. The need is to employ notions that transcend the knowledge base of the average man in ascertaining the fact. In particular, the complex relationship between science and the Criminal trial has, in recent years, revealed a significant evolution also in the field of revision and also in that of renewal of the appeal test..Con il progresso della scienza in ogni settore è sempre più frequente il ricorso alla prova scientifica. La necessità è quella di impiegare nell’accertamento del fatto nozioni che trascendono il patrimonio di conoscenze dell’uomo medio. In particolare, il complesso rapporto tra scienza e processo penale ha, in questi anni, palesato una significativa evoluzione anche sul terreno della revisione e su quello della rinnovazione della prova in appello
Le condotte punitive dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. Le aggravanti e attenuanti
Il capitolo si occupa di analizzare le fattispecie di reato regolate all’interno dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, anche noto come il testo unico in materia di stupefacenti, prendendo le mosse da una prima ricostruzione storica, che ripercorre le tappe fondamentali dallo sviluppo e della modificazione della relativa disciplina, a partire dalla sua introduzione con la legge Iervolino-Vassalli, fino ad individuare un quadro il più possibile dettagliato della regolazione attuale. Si parte dunque da una breve ricognizione del sistema contenuto nell’art. 73, nella sua formulazione originaria, per poi analizzare le modifiche ad esso apportate dalla celebre legge 21 febbraio 2006, n. 49, c.d. Fini-Giovanardi, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, che, tra le più importanti novità , eliminava il precedente sistema sanzionatorio a «doppio binario», che distingueva tra condotte illecite aventi ad oggetto droghe leggere ovvero droghe pesanti, e lo sostituiva con un sistema a «binario unico». Segue, poi, una approfondita analisi della sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vices ter della l. 49/2006, con l’effetto di espungere dall’ordinamento le modifiche da essi apportate alla precedente disciplina sui reati in materia di stupefacenti. Si analizzano, dunque, le principali conseguenze scaturite dalla declaratoria di illegittimità , ponendo particolare attenzione alle questioni più complesse, legate ai problemi di diritto intertemporale, connesse alla individuazione del trattamento sanzionatorio applicabile al singolo caso; per questo tipo di indagine si procede prestando peculiare attenzione ai pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Conclusa questa prima panoramica storica, il percorso di ricostruzione della disciplina si completa con l’analisi degli ultimi interventi normativi sul tema, tributando particolare enfasi alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, in cui il legislatore ha disposto che le varietà di cannabis, c.d. sativa, iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico in materia di stupefacenti e che la coltivazione delle stesse è consentita senza necessità di autorizzazione.
La trattazione si cala poi nello studio analitico delle singole fattispecie di reato, quali regolate all’interno dell’art. 73 D.P.R. 309/1990; analizza la disciplina dell’uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti e si preoccupa di precisare il tema dell’uso di gruppo. Si procede, di poi, ad indagare il tema dei fatti di lieve entità , anche in questo caso, prendendo le mosse da una prima ricognizione degli effetti prodotti sulla relativa regolazione dalla sentenza della Corte cost. 32/2014 e dalla successiva giurisprudenza costituzionale.
A conclusione del capitolo segue la ricostruzione delle circostanze attenuanti e aggravanti