4 research outputs found

    Detection of single amino acid mutation in human breast cancer by disordered plasmonic self-similar chain

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    Control of the architecture and electromagnetic behavior of nanostructures offers the possibility of designing and fabricating sensors that, owing to their intrinsic behavior, provide solutions to new problems in various fields. We show detection of peptides in multicomponent mixtures derived from human samples for early diagnosis of breast cancer. The architecture of sensors is based on a matrix array where pixels constitute a plasmonic device showing a strong electric field enhancement localized in an area of a few square nanometers. The method allows detection of single point mutations in peptides composing the BRCA1 protein. The sensitivity demonstrated falls in the picomolar (10−12 M) range. The success of this approach is a result of accurate design and fabrication control. The residual roughness introduced by fabrication was taken into account in optical modeling and was a further contributing factor in plasmon localization, increasing the sensitivity and selectivity of the sensors. This methodology developed for breast cancer detection can be considered a general strategy that is applicable to various pathologies and other chemical analytical cases where complex mixtures have to be resolved in their constitutive components

    Unraveling the Mechanistic Complexity of the Glomerulocystic Phenotype in Dicer Conditional KO Mice by 2D Gel Electrophoresis Coupled Mass Spectrometry

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    Purpose: Dicer, an RNase III type endonuclease, is a key enzyme involved in miRNA biogenesis. It has been shown that this enzyme is essential for several aspects of postnatal kidney functions and homeostasis. In this study, we have examined conditional knockout (cKO) mice for Dicer in Pax8 (Paired-box gene 8) expressing cells to investigate the kidney protein profile. This specific model develops a glomerulocystic phenotype coupled with urinary concentration impairment, proteinuria, and severe renal failure. Experimental design: Proteomic analysis was performed on kidney tissue extracts from cKO and control (Ctr) mice by 2D Gel Electrophoresis coupled with mass spectrometry. Results: The analysis highlighted 120 protein spots differentially expressed in Dicer cKO tissue compared with control; some of these proteins were validated by Western blotting. Ingenuity Pathway Analysis led to the identification of some interesting networks; among them, the one having ERK as a central hub may explain, through the modulation of the expression of a number of identified protein targets, the metabolic and structural alterations occurring during kidney cyst development in Dicer cKO mouse model. Conclusions and clinical relevance: Our results contribute to gain new insights into molecular mechanisms through which Dicer endonuclease controls kidney development and physiological functions

    Voce: Prelievi e analisi di campioni

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    Con la legge 30.6.2009 n. 85 l'Italia ha ratificato l'adesione al Trattato di Pr\ufcm, in vista del rafforzamento della cooperazione tra Stati nella lotta al terrorismo, alla criminalit\ue0 transfrontaliera e alla migrazione illegale, tramite lo scambio di informazioni genetiche. La novit\ue0 pi\uf9 saliente che l'adesione al Trattato ha importato nell'ordinamento interno concerne l'introduzione di un'inedita disciplina dei prelievi coattivi di materiale biologico, volta alla tutela dei diritti individuali nell'impiego processuale di strumenti tecnico-scientifici che consentano di non disperdere il materiale probatorio relativo ad un fatto criminoso. Il tema rievoca la tradizionale distinzione che attribuisce all'imputato la duplice funzione di \u201corgano\u201d ed \u201coggetto\u201d nella formazione della prova, a seconda del contributo attivo o passivo che lo stesso apporti alla vicenda processuale. Questi \ue8 considerato \u201corgano\u201d di prova nell'espletamento di attivit\ue0 che costituiscono esercizio del diritto di difesa, nelle due componenti, positiva e negativa, del diritto di difendersi provando e del diritto al silenzio. Viceversa, si parla di imputato come \u201coggetto\u201d di prova allorquando gli sia richiesto un mero pati rispetto all'attivit\ue0 di istruzione probatoria, come accade nelle ispezioni, nelle perquisizioni, nelle ricognizioni personali, nonch\ue9, pi\uf9 in generale, negli accertamenti che si espletano sul corpo del giudicabile, il quale viene in rilievo non come parte processuale, ma come mera entit\ue0 fisica. Il regime di nuovo conio \ue8 intervenuto a colmare la lacuna normativa lasciata dalla sentenza n. 238 del 1996 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimit\ue0 dell'art. 224, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva interventi peritali sul corpo della persona, in violazione del principio di riserva di legge che presidia, ex art. 13 Cost., la libert\ue0 personale. La pronuncia ha individuato un \u201cnocciolo duro\u201d rappresentato dalla libert\ue0 corporale, indissolubilmente legata ai principi di libert\ue0 morale, integrit\ue0 psico-fisica e salute della persona, non comprimibili a fini processuali. La Carta fondamentale prevede un'unica ipotesi di lesione del diritto alla salute nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, per finalit\ue0 estranee all'accertamento penale; la libert\ue0 morale, peraltro, rappresenta il quid pluris che sopravvive alla compressione del potere statale, persino durante la pi\uf9 intensa restrizione della libert\ue0 personale. Se questo \ue8 il quadro costituzionale di riferimento, \ue8 evidente come il previgente regime in materia di prelievi biologici coattivi abbia disatteso le indicazioni provenienti dalla Consulta. Difatti, a distanza di quasi un decennio dal monito del Giudice delle leggi, il legislatore intervenne (con la legge 31 luglio 2005, n. 155) \uabin un modo persino pi\uf9 imbarazzante dell'inerzia sino ad allora mantenuta\ubb, attribuendo un potere di intrusione corporale (attraverso il prelievo di capelli o saliva nel corso delle indagini) alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione - anche orale, purch\ue9 confermata per iscritto - del pubblico ministero, a soli fini identificativi e purch\ue9 sussistesse il pericolo di alterazione o dispersione della res. Non era contemplato il potere giudiziale di disporre un prelievo biologico a fini peritali e l\u2019esclusivo orientamento teleologico dell\u2019atto d\u2019indagine ne limitava fortemente l\u2019utilit\ue0. Veniva, pertanto, inopinatamente elusa la doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che presidia la materia. La riforma realizza una netta soluzione di continuit\ue0 rispetto alla normativa precedente, attraverso l'individuazione nell'organo giurisdizionale del baricentro del micro-sistema normativo dedicato ai prelievi biologici coattivi. Se la libert\ue0 personale pu\uf2 subire restrizioni per atto motivato dell'autorit\ue0 giudiziaria, pertanto anche del pubblico ministero, l'intrusione nella sfera corporale esige l'egida di un soggetto super partes, indifferente rispetto all'esito del processo. Il legislatore ha costruito una disciplina minuziosa, concernente sia l'an che il quomodo dei prelievi, in ossequio alla riserva di legge dettagliata (nei \u201cmodi\u201d e nei \u201ccasi\u201d) imposta dalla Consulta. Ne \ue8 derivato un apparato \uabmulti-livello\ubb, calibrato sulla sistematica del codice e diversificato in base all'orientamento teleologico dell'accertamento \u2013istituzionale, probatorio, investigativo o identificativo-, in cui ogni tipologia \ue8 rigidamente separata dalle altre
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