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    Probing the equation of state in the AGS energy range with 3-d hydrodynamics

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    The effect of (i) the phase transition between a quark gluon plasma (QGP) and a hadron gas and (ii) the number of resonance degrees of freedom in the hadronic phase on the single inclusive distributions of 16 different types of produced hadrons for Au+Au collisions at AGS energies is studied. We have used an exact numerical solution of the relativistic hydrodynamical equations without free parameters which, because of its 3-d character, constitutes a considerable improvement over the classical Landau solution. Using two different equations of state (eos) - one containing a phase transition from QGP to the Hadronic Phase and two versions of a purely hadronic eos - we find that the first one gives an overall better description of the Au+Au experimental data at AGSAGS energies. We reproduce and analyse measured meson and proton spectra and also make predictions for anti-protons, deltas, anti-deltas and hyperons. The low m_t enhancement in pi- spectra is explained by baryon number conservation and strangeness equilibration. We also find that negative kaon data are more sensitive to the eos, as well as the K-/pi- ratio. All hyperons and deltas are sensitive to the presence of a phase transition in the forward rapidity region. Anti-protons, Omegas and heavy anti-baryons are sensitive in the whole rapidity range.Comment: 25 pages (.tex) and 9 figures (.ps

    Irragionevolezza delle norme o opacit\ue0 dell'interpretazione? La tutela dell'embrione alla luce della distinzione aristotelica fra atto e potenza

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    A commento delle censure di costituzionalit\ue0 avanzate dal TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, sent. 398/2008, si critica la fondatezza del presupposto da cui muove la pronuncia: quello della tutela \u201caffievolita\u201d che la legge 40/2004 appresterebbe nei riguardi dell\u2019embrione. Il Giudice romano si espone invero alla critica di non aver saputo cogliere le dissimili sfumature di significato che il termine \u201cembrione\u201d assume nel corpo della legge 40, a seconda che l\u2019oggetto concreto su cui ricadono le diverse prescrizioni coincida con l\u2019ovocita gi\ue0 fecondato (quindi con il concepito) ovvero si riferisca ai gameti maschile e femminile, congiuntamente considerati per la loro potenzialit\ue0 di unirsi (naturalmente o artificialmente) nel fatto fecondativo. Si tratta cio\ue8 \u2013 volendo ricorrere alla distinzione aristotelica \u2013 di discernere tra \u201cembrione in atto\u201d e \u201cembrione in potenza\u201d, individuando nel momento fecondativo il punto d\u2019attualizzazione. \uc8 una distinzione che emerge ripetutamente nelle pieghe della legge 40 e che si riscontra altres\uec nelle norme impugnate. L\u2019analisi del testo normativo mette chiaramente in evidenza come lo statuto giuridico dell\u2019embrione vari notevolmente a seconda che lo si consideri \u201cin atto\u201d ovvero \u201cin potenza\u201d. Soltanto nella prima ipotesi viene in rilievo la direttiva contenuta nell\u2019art. 1 della legge, che impone la tutela dei diritti del concepito. Il fatto \ue8 che i gameti maschili e femminili, quand\u2019anche congiuntamente considerati alla stregua di embrione in potenza, non sono affatto assunti dal Legislatore quali soggetti di diritti: costituiscono piuttosto meri oggetti, di cui pu\uf2 liberamente disporsi nei limiti prescritti dall\u2019ordinamento. E tutte le volte in cui il Legislatore impone limitazioni e cautele a chi ne ha la disponibilit\ue0, lo fa non certo per tutelare \u2013 in modo \u201caffievolito\u201d \u2013 loro presunti diritti, quanto piuttosto per salvaguardare \uabi diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito\ubb. Al contrario, l\u2019embrione in atto \ue8 \u2013 sin da quando esso pu\uf2 riconoscersi come tale, cio\ue8 sin dal momento della fecondazione \u2013 sottratto alla disponibilit\ue0 degli altri individui, proprio per il rispetto dovuto nei riguardi della sua dignit\ue0 di soggetto che la legge 40 espressamente riconosce. Posta questa fondamentale distinzione, \ue8 facile verificare come la tutela che la legge 40 appresta nei riguardi del concepito sia assoluta \u2013 non certo \u201caffievolita\u201d \u2013 nel senso che il Legislatore assicura il pi\uf9 elevato livello di tutela concretamente configurabile. Pare corretto affermare che, in una lettura sistemica della legge 40, l\u2019unico legittimo trattamento dell\u2019embrione (in atto) consista nel suo trasferimento in utero. Nell\u2019utero, poi, l\u2019embrione potr\ue0 \u2013 secondo natura \u2013 attecchire (e svilupparsi) o non attecchire; ma questa possibilit\ue0 di sopravvivenza e naturale sviluppo non pu\uf2 legittimamente essergli tolta. \uc8 un suo diritto, che il Legislatore riconosce e tutela
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