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    Sulla posizione di <<parte>> del giudice nel procedimento di ricusazione e sulla grave inimicizia come motivo di ricusazione

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    la nota commenta la sentenza Cass. SS.UU, ord. 22 luglio 2014, n. 16628, in tema di ricusazione del giudice civile, trattando del problema della posizione processuale della parte nel processo di ricusazione, e criticando la sentenza nella parte in cui conclude che il giudice ricusato, pur potendo partecipare la procedimento di ricusazione, non ne sia parte. La nota affronta poi il problema della definizione del concetto di "grave inimicizia" del giudice con una delle parti

    Rito speciale dei licenziamenti e qualit\ue0 della cognizione

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    l'articolo descrive le particolarit\ue0 del cd. "rito Fornero" sui licenziamenti individuali, introdotto dalla L. n. 92 del 2012, valutando in particolare la diversa tipologia di cognizione richiesta dal giudice nelle varie fasi in cui si articola tale particolare rito speciale

    Il procedimento sommario di cognizione

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    Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato agli artt. 702-bis ss. c.p.c., \ue8 un rito facoltativo e alternativo al rito ordinario di cognizione, ove il requisito della sommariet\ue0 si riferisce da un lato alla sua deformalizzazione, dall\u2019altro alla strutturale semplicit\ue0 dell\u2019oggetto del processo. Il procedimento infatti si conclude con un provvedimento che, ancorch\ue9 assuma la forma dell\u2019ordinanza, \ue8 idoneo alla cosa giudicata sostanziale se non impugnato nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. A tale disciplina si affianca la nuova disposizione dell\u2019art. 183-bis c.p.c. che permette al giudice, valutata la complessit\ue0 della lite e dell\u2019istruttoria, di passare dal rito ordinario di cognizione a sommario. Il rito sommario \ue8 stato, da ultimo, assunto a modello nel decreto di semplificazione dei riti, assoggettando obbligatoriamente tale rito a controversie caratterizzate da intrinseca semplicit\ue0

    La consulenza tecnica e l\u2019esame contabile

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    La consulenza tecnica \ue8 un mezzo di integrazione delle conoscenze tecniche del giudice sempre pi\uf9 rilevante nella pratica giudiziale, atteso il progressivo aumento di decisioni che richiedono l\u2019utilizzo di conoscenze specifiche. Inoltre, sempre pi\uf9 spesso, il consulente \ue8 chiamato a svolgere attivit\ue0 percipiente, di raccolta di fatti e di prove, con gli intuibili problemi in materia di regolarit\ue0 del contraddittorio e di rispetto delle sequenze processuali previste in capo alle parti in materia di prove

    Il principio della domanda e l\u2019oggetto del processo

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    La definizione dell\u2019oggetto del processo, sotto un profilo sistematico, costituisce elemento non evitabile di qualunque indagine sull\u2019applicazione del principio della domanda. Si tratta da una parte di fenomeni strutturali del processo civile, su cui \ue8 sorto un dibattito che si \ue8 sviluppato nell\u2019ambito della grande scuola dogmatica dell\u2019800 e che ha avuto poi una feconda diffusione in Italia a partire dalle indagini di Giuseppe Chiovenda in poi. Tali strutture teoriche hanno mostrato successivamente la loro attualit\ue0 e necessit\ue0 in occasione delle recenti rivisitazioni giurisprudenziali sull\u2019oggetto del processo e sul rilievo delle nullit\ue0 contrattuali. Lo studio dell\u2019oggetto del processo pone, quindi, i presupposti per l\u2019analisi di una serie di istituti ad esso direttamente collegati, e dunque in particolare il principio della domanda; l\u2019oggetto delle azioni costitutive; il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; l\u2019ultrapetizione e la extrapetizione; le eccezioni di merito. Completano il quadro lo studio del principio iura novit curia e del giudizio secondo equit\ue0

    Premessa

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    Premessa all'opera Trattato OMNIA di Diritto processuale civile a cura di Lotario Dittrich

    Diritto processuale civile

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    Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile: vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l\u2019arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare

    La prova documentale

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    Il Capo II, Titolo II del Libro IV del codice civile \ue8 titolato \uabDella prova documentale\ubb e disciplina l\u2019atto pubblico (Sezione I), la scrittura privata (Sezione II), le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (Sezione III), le riproduzioni meccaniche (Sezione IV), le taglie o tacche di contrassegno (Sezione V), le copie degli atti (Sezione VI), gli atti di ricognizione o di rinnovazione (Sezione VII). Queste norme devono essere integrate con le disposizioni contenute nel codice di rito e dedicate (oltre che all\u2019esibizione: artt. 210 ss.), al riconoscimento della scrittura privata (artt. 214 ss.) e alla querela di falso (artt. 221 ss.); il panorama deve, infine, ricomprendere tutto l\u2019ampio e complesso settore delle prove informatiche, oggetto di una alluvionale normativa specifica. Bastano questi cenni per comprendere come il regime positivo della prova documentale sia frutto di una sedimentazione storica che deriva direttamente, con modeste modifiche, dai codici napoleonici, mostrando non pochi segni del tempo. Ci\uf2 \ue8 particolarmente vero per quanto attiene alla querela di falso e alla verificazione della scrittura privata, che appaiono oggi sistemi un po\u2019 barocchi e francamente obsoleti. Nel contempo, si verifica il paradosso che oggi la maggior parte delle prove documentali sono redatte, trasmesse e addirittura firmate grazie a strumenti informatici e telematici, la cui disciplina \ue8 avulsa dalla sistematica del codice, che pure ne costituisce il necessario riferimento. Tenteremo dunque nelle pagine che seguono di fornire una panoramica completa e coordinata del fenomeno probatorio riferito ai documenti

    Le ispezioni giudiziali, le riproduzioni meccaniche e gli esperimenti giudiziali

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    L\u2019ispezione \ue8 un mezzo di prova, assumibile d\u2019ufficio, con cui il giudice rende materia di osservazione persone o cose di cui non sia possibile l\u2019acquisizione al processo, che appaiano indispensabili per conoscere i fatti di causa e purch\ue9 ci\uf2 possa compiersi senza grave danno per la parte o il terzo. Al giudice \ue8 consentito inoltre procedere con riproduzioni o esperimenti giudiziali, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo
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