55 research outputs found

    L’Italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost. tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza

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    Il saggio muove da una descrizione dei livelli territoriali in cui si articola la nuova legge elettorale, ossia quello nazionale, quello circoscrizionale e quello di collegio, individuando le ragioni di tale articolazione nel triplice scopo di assicurare una maggioranza di seggi alla lista vincente, rispettare la proporzionalità a livello nazionale tra le forze politiche perdenti e ripristinare, almeno parzialmente, il sistema di liste bloccate che era stato espunto dalla legge elettorale con la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. Vengono quindi dettagliate le problematiche discendenti dalla combinazione dei tre livelli territoriali. Tra queste, anzitutto, si descrivono le modalità di attribuzione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi, quindi le complicazioni derivanti dalla necessità di passare dall’assegnazione nazionale dei seggi alle liste alla restituzione dei risultati nazionali ai singoli collegi. In particolare il saggio afferma che tale fase avvenga in violazione del comma 4 dell’art. 56 Cost., del significato del quale, stante la carenza di speculazione dottrinaria, si tenta una inedita ricostruzione. In questo senso, l’art. 56 comma 4 viene spiegato come fonte capace di stabilire un principio di necessario radicamento territoriale della rappresentanza e come riflesso del principio di uguaglianza con riguardo al rapporto tra gli elettori delle diverse circoscrizioni in cui il territorio nazionale deve essere suddiviso ai fini della legge elettorale. Si tratta di una ricostruzione che, per l’appunto, illustra l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della nuova disciplina elettorale laddove implichino un “slittamento di seggi” da una circoscrizione all’altra all’esito del procedimento elettorale. Il saggio aggiunge le ulteriori implicazioni delle acquisizioni con riguardo al significato del comma 4 dell’art. 56 in relazione alla disciplina speciale prevista dalla legge elettorale con riguardo alla circoscrizione Valle d’Aosta

    La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e gli effetti della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale

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    L'articolo analizza gli effetti che la sentenza 1/2014 della Corte costituzionale ha spiegato nell'ambito delle attività di verifica dei poteri che si sono svolte presso la Camera in riferimento alle elezioni del 2013. Con lo scritto si sostiene che la sentenza avrebbe comportato l’illegittimità della composizione della Camera ma che il principio di continuità dello Stato, invocato nella menzionata sentenza, lungi dal rendere la composizione della Camera legittima, avrebbe comunque comportato che gli atti dalla stessa assunti siano da considerarsi validi. La peculiare situazione prodottasi avrebbe poi dovuto produrre conseguenze politico-istituzionali precise, a partire dall'attivazione del potere di scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato. La sentenza è criticata quanto all'erroneo fondamento che essa reperisce al fine di giustificare la sua irretroattività. In particolare, lo scritto ritiene che la sentenza non sia condivisibile laddove spiega la propria irretroattività facendo riferimento alla dottrina dei rapporti esauriti, muovendo dalla natura giurisdizionale del contenzioso elettorale ex art. 66 Cost. L'articolo si conclude, quindi, indicando l'esistenza, nell’ordinamento, di altri strumenti giuridico-costituzionali per ripristinare la rappresentatività delle Camere e per minimizzare gli effetti di un erroneo arresto nella analizzata sentenza costituzionale

    Il ballottaggio nazionale tra liste: la sentenza Corte cost. n. 35 del 2017 e il de profundis per i sistemi majority assuring

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    The double ballot voting system for the election of the Chamber of deputies was ruled unconstitutional by the Constitutional Court, with its 35/2017 judgment. This paper purposes to examine the compatibility of the alternative second national round voting with the principles stated by the Court

    L’autonomia differenziata: considerazioni a margine del disegno di legge Calderoli e delle disposizioni della legge di bilancio per il2023

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    Lo scritto si sviluppa attorno a tre punti attinenti i primi interventi normativi della presente Legislatura, volti a dare attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia al cosiddetto disegno di legge Calderoli (ora Atto Senato n. 615) nonché ai commi da 791 a 801 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il primo punto riguarda la procedura e il ruolo reciproco di assemblee ed esecutivi nel processo di attuazione dell’autonomia differenziata. Il secondo concerne la necessità che queste forme di “devoluzione” avvengano senza pregiudizio per l’uguaglianza dei cittadini e, piuttosto, garantendo i loro diritti. Il terzo, infine, è relativo alle risorse finanziarie e all’impianto tributario regionale, da ripensare in termini allo stesso tempo più autonomistici e più solidaristici

    Riforma costituzionale e legge elettorale. Al servizio del governo

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    Si tratta di un esame sintetico dei contenuti della legge di riforma costituzionale tra obiettivi dichiarati ed effetti reali. Viene sottolineata la complicazione del rapporto Stato-Regioni in un contesto di riaccentramento delle funzioni nonché la realizzazione pasticciata del Senato. Inoltre si mettono in evidenza gli effetti perversi dell’Italicum sulla rappresentanza parlamentare che sarà espressione dell’esecutivo e non degli elettori. In complesso la riforma viene valutata come foriera di una concentrazione dei poteri sia in senso verticale (molte funzioni delle Regioni trasmigrano verso lo Stato), sia in senso orizzontale (il potere slitta dal Parlamento bicameale ad una singola Camera, dalla Camera dei Deputati al Governo, Dal Governo al Presidente del Consiglio), senza che vi siano forme di adeguato bilanciamento dei poteri

    L’evoluzione della forma di governo regionale

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    L'articolo tratta dell'evoluzione della forme di governo regionale, considerando le rilevanti disposizioni costituzionali ed elettorali e la loro evoluzione. Sono esaminate le diverse forme di governo regionale che sono state presenti nel corso dell'evoluzione delle disposizioni costituzionali ed elettorali. Anzitutto si analizza la forma di governo parlamentare a tendenza assembleare durante il periodo compreso tra il 1970 e il 1995. Quindi si esamina la forma di governo con indicazione elettorale del presidente e parziale operativitĂ  della regola "simul simul" nel primo biennio della legislatura, nel periodo dal 1995 al 2000. Infine si descrive la forma di governo pseudoparlamentare con elezione diretta del presidente attuata a partire dal 2000. La sezione finale contiene conclusioni e riflessioni sull'argomento trattato

    La nozione costituzionale di livello essenziale delle prestazioni tra potestĂ  normativa e autonomia finanziaria delle Regioni

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    Abstract [IT]: La degradazione dei LEP a indici tecnico–amministrativi ne mette in ombra la funzione garantistica, che si desume dalla loro collocazione nell’art. 117, c. 2, lett. m) Cost., e si rivela in tensione con l’art. 119 Cost., il quale prevede che il finanziamento del complesso delle funzioni regionali avvenga attraverso risorse senza vincoli di destinazione. Come effetto della loro “spoliticizzazione” e degradazione a indici economici, i LEP rischiano di trasformarsi in un’alternativa non costituzionalmente corretta dell’attuazione dell’art. 119, Cost., rendendo non soddisfacenti le soluzioni in tema di attuazione dell’autonomia differenziata proposte dall’attuale maggioranza di governo. Abstract [EN]: The downgrading of the LEPs to technical–administrative indicators overshadows their guarantee function, which is inferred from their placement in Article 117, para. 2 (m) of the Italian Constitution, and turns up in tension with Article 119 Const. which provides for the financing of the complex of regional functions through non-destination resources. As an effect of their “depoliticization” and downgrading to economic indicators, LEPs risks to become an unconstitutional alternative of the implementation of Art. 119 Const. The solutions proposed on the subject of differentiated autonomy by the current majority government therefore turn out to be unsatisfactory

    Il sistema elettorale. Una legge elettorale per rafforzare la democrazia parlamentare

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    Nel contributo si affronta il tema della legge elettorale nel contesto delle riforme istituzionali. Si spiegano le ragioni per le quali non sembrano più sussistere le condizioni per tornare a una legge uninominale maggioritaria sul modello del Mattarellum (di cui non si dà per la verità un cattivo giudizio) e quelle per le quali i sistemi elettorali con premio di maggioranza sono considerati dannosi sia per la stabilità dei governi che per la capacità rappresentativa del Parlamento, constatando che, invece, sulla base della recente proposta del Governo Meloni, proprio questo sistema sarebbe l’unico consentito. Si propone all’opposto di puntare su un sistema proporzionale selettivo, volto a ricostruire un sistema dei partiti più ordinato anche se plurale, come dimostrano gli effetti di un simile sistema elettorale in Germania. Si sottolinea inoltre, che agli scopi di maggior stabilità degli esecutivi e di maggior rappresentatività del Parlamento che ci si propone è indispensabile introdurre un sistema di restituzione agli elettori del potere di selezionare i candidati alle Camere
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