15 research outputs found

    Understanding Factors Associated With Psychomotor Subtypes of Delirium in Older Inpatients With Dementia

    Get PDF

    Il precedente giudiziario nel conflitto di attribuzioni. Analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di potere estero regionale

    No full text
    Le pronunce analizzate nell\u2019ambito dei conflitti di attribuzioni rappresentano paradigmaticamente l\u2019ambiguit\ue0 dell\u2019approccio della Corte costituzionale al precedente giudiziario. Da un lato, si \ue8 potuto verificare come il precedente richiamato venga generalmente osservato o, comunque, ne venga argomentato esaurientemente il distacco laddove emerga la necessit\ue0 di stabilizzare principi diversi. Dall\u2019altro lato, si \ue8 per\uf2 rilevato come, in presenza di ragioni contingenti che rendano opportuno aggirare il precedente nel caso di specie, la Corte non abbia remore nel contraddirlo anche solo occasionalmente, spesso per\uf2 mascherando il proprio operato attraverso un uso non obiettivo delle pregresse rationes decidendi. Con ci\uf2, si conferma l\u2019ipotesi della non vincolativit\ue0 del precedente giudiziario, ma pare nondimeno possibile ravvisare l\u2019implicita percezione che la Corte ha della continuit\ue0 giurisprudenziale come un valore da perseguire. Questa percezione valoriale da parte della Corte risponderebbe non gi\ue0 ad un\u2019esigenza di autolegittimazione dei propri poteri, bens\uec dalla particolare concezione che essa ha del proprio ruolo nei giudizi sui conflitti: ruolo di tutore ultimo della forma di governo e degli equilibri costituzionali, laddove fratture politico-istituzionali non abbiano potuto trovare adeguata composizione nelle diverse sedi di concertazione operanti in prima battuta. Il tentativo di fornire alle parti uno strumentario idoneo a prevenire l\u2019insorgere di futuri conflitti emergerebbe dallo stesso stile delle sentenze costituzionali, in cui la Corte \ue8 portata a formulare le rationes decidendi alla stregua di norme generali e astratte. Peraltro, l\u2019applicazione di una ratio decidendi \u2013 pur cos\uec formulata \u2013 a contesti diversi da quello originario resterebbe affidata al mero \u201cconsenso disarmato\u201d dei soggetti e organi costituzionali. L\u2019eventuale sua violazione dar\ue0 dunque avvio ad un processo di destrutturazione della (norma desumibile dalla) ratio decidendi che il precedente esprime, il cui arbitro non potr\ue0 che essere, ancora una volta, la Corte costituzionale. Il precedente giudiziario diventa, cos\uec, uno strumento per la salvaguardia in senso diacronico della stabilit\ue0 di delicati equilibri costituzionali. Una continuit\ue0 giurisprudenziale in questo settore della giustizia costituzionale potr\ue0, allora, aversi fintanto che l\u2019applicazione del precedente stesso risulti funzionale al mantenimento di siffatti equilibri, salvo cedere laddove ne venga invece riconosciuta l\u2019inadeguatezza in relazione al caso di specie

    THE ASSESSMENT OF THE VERY OLD

    No full text
    Fifteen subjects over 99 years of age were recruited for this study. Their medical histories did not reveal any information indicative of a longevity marker. However, there was a significantly high educational level in this study group. The group also showed a high degree of heterogeneity with regard to the results obtained on the various tests. The most interesting aspect emerged from the assessment using the Self-esteem Scale which showed a significantly high level of self-esteem among these subjects

    Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale

    No full text
    In una realtà nella quale va affermandosi il principio di eguaglianza formale nell’applicazione della legge e in una situazione in cui la Corte costituzionale viene ad assumere sempre di più il ruolo di garante dei principi costituzionali intangibili dalla maggioranza di governo, acquista rilevanza crescente lo studio del precedente giurisprudenziale della Corte costituzionale, ossia l’anglosassone doctrine of judicial precedent della quale la Corte fa uso ampio e ricorrente, pure se con tecniche ed efficacia differenti. La ricerca si propone di analizzare quanto, nella sostanza e nella forma, l’uso di questi strumenti prelevati dalla Corte nella memoria della propria giurisprudenza, si avvicini a quello dello stare decisis, con le garanzie di certezza e di prevedibilità del diritto che esso comporta

    Polydatin and Resveratrol Inhibit the Inflammatory Process Induced by Urate and Pyrophosphate Crystals in THP-1 Cells

    No full text
    Resveratol (RES) and its natural precursor polydatin (PD) are polyphenols that may display a broad variety of beneficial effects including anti-inflammatory properties. This study aimed to investigate the role of RES and PD in the inflammatory process induced by monosodium urate (MSU) and calcium pyrophosphate (CPP) crystals in vitro. A monocytic cell line (THP-1) was primed for 3 hours with phorbol myristate acetate (100 ng/mL) and stimulated with synthetic MSU (0.05 mg/mL) and CPP (0.025 mg/mL) crystals. RES and PD were added to cultures concurrently with the crystals, or as 2-hour pretreatment. The effect of the two polyphenols was evaluated on intracellular and extracellular IL-1\u3b2 levels, NACHT-LRRPYD-containing protein-3 (NLRP3) inflammasome expression, reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (NO) production, and the assessment of crystal phagocytosis. RES and PD strongly inhibited IL-1\u3b2 induced by crystals after cell pretreatment. Cell pretreatment was effective also in reducing IL-1 mRNA expression while no effect was observed on NLRP3 gene expression. RES and PD had no effect on crystal phagocytosis when used as pretreatment. Both polyphenols were significantly effective in inhibiting ROS and NO production. Our results demonstrated that RES and PD are effective in inhibiting crystal-induced inflammation. Data obtained after cell pretreatment allow us to hypothesize that these polyphenols act on specific signaling pathways, preventing inflammation

    Irragionevolezza delle norme o opacit\ue0 dell'interpretazione? La tutela dell'embrione alla luce della distinzione aristotelica fra atto e potenza

    No full text
    A commento delle censure di costituzionalit\ue0 avanzate dal TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, sent. 398/2008, si critica la fondatezza del presupposto da cui muove la pronuncia: quello della tutela \u201caffievolita\u201d che la legge 40/2004 appresterebbe nei riguardi dell\u2019embrione. Il Giudice romano si espone invero alla critica di non aver saputo cogliere le dissimili sfumature di significato che il termine \u201cembrione\u201d assume nel corpo della legge 40, a seconda che l\u2019oggetto concreto su cui ricadono le diverse prescrizioni coincida con l\u2019ovocita gi\ue0 fecondato (quindi con il concepito) ovvero si riferisca ai gameti maschile e femminile, congiuntamente considerati per la loro potenzialit\ue0 di unirsi (naturalmente o artificialmente) nel fatto fecondativo. Si tratta cio\ue8 \u2013 volendo ricorrere alla distinzione aristotelica \u2013 di discernere tra \u201cembrione in atto\u201d e \u201cembrione in potenza\u201d, individuando nel momento fecondativo il punto d\u2019attualizzazione. \uc8 una distinzione che emerge ripetutamente nelle pieghe della legge 40 e che si riscontra altres\uec nelle norme impugnate. L\u2019analisi del testo normativo mette chiaramente in evidenza come lo statuto giuridico dell\u2019embrione vari notevolmente a seconda che lo si consideri \u201cin atto\u201d ovvero \u201cin potenza\u201d. Soltanto nella prima ipotesi viene in rilievo la direttiva contenuta nell\u2019art. 1 della legge, che impone la tutela dei diritti del concepito. Il fatto \ue8 che i gameti maschili e femminili, quand\u2019anche congiuntamente considerati alla stregua di embrione in potenza, non sono affatto assunti dal Legislatore quali soggetti di diritti: costituiscono piuttosto meri oggetti, di cui pu\uf2 liberamente disporsi nei limiti prescritti dall\u2019ordinamento. E tutte le volte in cui il Legislatore impone limitazioni e cautele a chi ne ha la disponibilit\ue0, lo fa non certo per tutelare \u2013 in modo \u201caffievolito\u201d \u2013 loro presunti diritti, quanto piuttosto per salvaguardare \uabi diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito\ubb. Al contrario, l\u2019embrione in atto \ue8 \u2013 sin da quando esso pu\uf2 riconoscersi come tale, cio\ue8 sin dal momento della fecondazione \u2013 sottratto alla disponibilit\ue0 degli altri individui, proprio per il rispetto dovuto nei riguardi della sua dignit\ue0 di soggetto che la legge 40 espressamente riconosce. Posta questa fondamentale distinzione, \ue8 facile verificare come la tutela che la legge 40 appresta nei riguardi del concepito sia assoluta \u2013 non certo \u201caffievolita\u201d \u2013 nel senso che il Legislatore assicura il pi\uf9 elevato livello di tutela concretamente configurabile. Pare corretto affermare che, in una lettura sistemica della legge 40, l\u2019unico legittimo trattamento dell\u2019embrione (in atto) consista nel suo trasferimento in utero. Nell\u2019utero, poi, l\u2019embrione potr\ue0 \u2013 secondo natura \u2013 attecchire (e svilupparsi) o non attecchire; ma questa possibilit\ue0 di sopravvivenza e naturale sviluppo non pu\uf2 legittimamente essergli tolta. \uc8 un suo diritto, che il Legislatore riconosce e tutela
    corecore