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    Brexit nell'Europa dell'Est- Polonia e Ungheria: reazioni a confronto

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    Il contributo fornisce un breve approfondimento di alcune problematiche che Polonia e Ungheria hanno dovuto affrontare all’indomani della Brexit e che oggi, ad un anno di distanza, si trovano, ancora, ad affrontare. Si è scelto di analizzare le diverse reazioni di due paesi, Polonia e Ungheria poiché si tratta di paesi accomunati da alcune difficoltà nel settore dell’economia, delle politiche migratorie, della stabilità politica interna, ma soprattutto nella ricerca, condotta con fatica, di individuare la loro collocazione all’interno dell’Europa. Nel contesto di questo scenario di ricerca da parte dei due Paesi di una propria identità all’interno dell’Unione, oltre quella puramente geografica, è arrivato il ciclone Brexit, pronto a mettere in discussione la loro politica monetaria e il sistema finanziario oltre a far sorgere problematiche legate al tema migratorio. Ne è derivato uno sconvolgimento più o meno forte che ha presentato, nel corso di questo primo anno di esistenza della Brexit, connotati più marcati in alcuni momenti e meno in altri, ma che per entrambi i paesi analizzati, ad oggi, dopo un anno, si percepisce ancora distintamente.The paper provides a brief insight into some of the issues Poland and Hungary have had to face on the day after the Brexit, and that today, one year away, they are still faced with. It has been chosen to analyze the different reactions of two countries, Poland and Hungary, as these countries are united by some difficulties in the economy, migration policies, internal political stability, but especially in research, conducted with difficulty, to identify their location within Europe

    L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)

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    Con la recente sentenza dell’8 novembre 2016, n. 286, la Corte costituzionale ha messo una pietra tombale sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio, consentendo così, che il minore possa avere anche il cognome della madre. Con questa decisione, accolta come una pronuncia storica sul tema, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., oltre che dall’art.72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile), e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Risulta necessario chiarire che la pronuncia della Corte riguarda, non solo e non tanto, l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, bensì la mancanza, nell’ordinamento, di una norma (o di una previsione più o meno espressa) che consenta ai genitori di scegliere, al momento della nascita del figlio, se attribuire allo stesso anche il cognome materno. La censura così come richiamata, attraversa come un fil rouge i diversi profili di illegittimità costituzionale, ovvero è la mancanza di scelta circa quale cognome attribuire al figlio che fonda la contrarietà agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost. Numerosi sono i profili di interesse che il caso solleva: il primo riguarda il raffronto tra le precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla tematica in esame e la sentenza in commento; il secondo attiene la portata della mancanza di una norma espressa nel sistema che contenga l’automatica attribuzione del cognome paterno; infine, il terzo concerne la nuova lettura che la Corte dà delle norme censurate rispetto alla tutela dell’identità del figlio, al divieto di discriminazione tra i genitori fondato sulla loro piena parità ed uguaglianza e alla tutela dell’unità familiare.The decision of the Constitutional Court n. 286 of 2016, raises several questions relating the automatic interesting assignment of father’s surname to the son and profiles of illegal of this principle in article deduced 237, 262 e 299 of the civil code in addition to certain provisions contained in regulation on marital status, the principle of protection of identity of person (art. 2 Cost.) and with the principle of equality between parents (art. 3 and 29 par. 2 Cost.) This comment analyze the legal arguments raised by the Court in experiment of automatic attribution of the father’s surname, especially after the needs equalization rules regarding the status of son legitimate and natural, and explain whether the contrast, automatics attribution of the surname, with the law, inside and european also, to conclude for the importance of historical absolutely pronunciation concerned

    L'exit della Repubblica Ceca: realtĂ  o finzione? la risposta di Praga alla Brexit

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    Il contributo concerne L’ipotesi di una Czexit, che sembra essere diventata sempre più concreta. VIene così analizzata la posizione della Repubblica Ceca che è, già da tempo, in linea con quella della Gran Bretagna circa la necessità di uscire dall’Europa, tanto che già nel giugno 2016, la Repubblica Ceca appariva divisa sulla possibilità di uscire o meno dall’UE. Il contributo analizza poi le ragioni del paese a favore e contro l'exit, ed al contempo richiama i legami della Repubblica Ceca con la Gran Bretagna.The paper concerns the hypothesis of a Czexit, which seems to have become more and more concrete. Let us therefore analyze the position of the Czech Republic, which has long been in line with that of U.k. on the need to leave Europe, so that in June 2016 the Czech Republic appeared divided on whether or not to exit 'EU. The paper then analyzes the country's reasons for and against the exit, while at the same time recalls the ties of the Czech Republic with Britain

    Brexit e mercati: né vinti né vincitori?

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    Il contributo è volto ad analizzare brevemente alcuni aspetti concernenti le conseguenze della Brexit sui mercati, dal punto di vista dell’analisi finanziaria che viene effettuata sui mercati stessi al fine di capire, ad un anno e qualche mese dall’uscita dall’Europa, se un paese potente come la Gran Bretagna si possa qualificare, rispetto alla propria scelta di uscire appunto dall’EU, un vincitore o un vinto. Si è scelto, ancora una volta, di approfondire alcuni contenuti di una recente relazione redatta da Algebris Investment, precisamente lo scorso mese di agosto. Si tratta della relazione intitolata “The Times: A destructive Brexit will create no winners, only a divided, poorer UK”in cui viene posto in luce come, nonostante le aspettative. che la Gran Bretagna riponesse nella Brexit, ad oggi, un anno e qualche mese dopo il23 giugno 2016, la situazione sia tutt’altro che positiva per la stessa Gran Bretagna.The paper is intended to briefly analyze some aspects of Brexit's market implications from the point of view of the financial analysis carried out on the markets themselves in order to understand one year and a few months after leaving Europe, a powerful country such as Britain can qualify, as opposed to choosing to leave the EU alone, a winner or a loser. Once again, we chose to explore some of the contents of a recent report prepared by Algebris Investment, specifically last August. This is the report titled "The Times: A Destructive Brexit Will Create No Winners, Only a Shared, Poor UK"

    Brexit nell’Europa dell’Est: gli effetti di Brexit sulla Russia

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    “Sottostimate la forza delle nostre democrazie, l’attrazione perpetua che esercitano le società aperte e libere, l’impegno delle nazioni occidentali nel sistema di alleanze che ci unisce”. Con queste parole, Theresa May, rivolgendosi al governo russo, dichiara che, nonostante la Brexit, la Gran Bretagna rimarrà accanto all’Europa nel fronteggiare le “minacce” provenienti dalla Russia e che, sotto questo profilo, non esiste un reale isolamento della Gran Bretagna rispetto al resto dell’Europa. Anzi, il Primo Ministro Inglese esprime con chiarezza la posizione del paese che rappresenta dicendo che “La Russia, ovviamente, è la prima delle minacce che il Regno Unito continuerà ad affrontare insieme all’Europa e all’Occidente anche dopo la Brexit”. Ciò dimostra il peso che ha la condotta della Russia con continue campagne di interferenza che i paesi occidentali già da tempo stanno denunciando. Si tratta di operazioni c.d. di guerra informativa fatte attraverso la diffusione online di contenuti mirati, falsi, alterati, che mostrano di avere come obiettivo quello di creare ulteriore confusione all’interno dei singoli stati e di minare la stabilità delle loro forme di governo, volte ad incrementare altresì l’incertezza economica, i problemi sociali e le questioni legate all’immigrazione

    Brexit e mercati: alcune osservazioni sulla Brexit da parte di una societĂ  di gestione del risparmio

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    Il contributo vuol fornire un breve approfondimento delle conseguenze della Brexit sui mercati, in particolare dal punto di vista dell’analisi finanziaria che viene effettuata sui mercati stessi e capire come, l’uscita di un paese potente come la Gran Bretagna dall’Unione abbia avuto, nel corso di questo primo anno, delle conseguenze molto importanti. Si è scelto di approfondire alcuni contenuti di due relazioni, rispettivamente di ottobre 2016 e di marzo 2017, redatte da Algebris InvestmentThe paper is intended to provide a brief insight into Brexit 's consequences on the markets, in particularly from the point of view of the financial analysis that is carried out on the markets themselves and understand how, the release of a powerful country such as U.k. from the Union had, during this first year, of very important consequences. We chose to deepen some contents of two reports, respectively October 2016 and March 2017, written by Algebris investment

    Soft law e Brexit

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    Uno dei temi maggiormente dibattuti all’indomani del 23 giugno 2016, giorno dell’uscita del Regno Unito dall’Europa (Brexit), riguarda la “sorte” degli atti normativi, in particolare quelli di soft law, aventi ad oggetto i rapporti tra Regno Unito ed Europa e tra l’Inghilterra e la Scozia. Il presente scritto si incentrerà in primo luogo sull’analisi delle fonti di soft law europea e sulle normative soft interne al Regno Unito e successivamente sulla qualificazione giuridica di tali atti e sulla loro permanenza nel sistema delle fonti anglosassone dopo che il recesso del Regno Unito dall’Europa si sarà pienamente realizzato. Infatti, durante la lunga fase dei negoziati tra Regno Unito ed Europa, fase che sembra essere ad un punto di svolta, numerosi atti normativi europei e convenzionali hanno mostrato la loro “fragilità” rispetto all’imminente uscita dall’Europa. In altre parole, con la Brexit è stata messa alla prova la stabilità del sistema delle fonti interne inglesi e delle fonti europee che nel corso di 45 anni il Regno Unito ha fatto proprie, in particolare di quelle di soft law. Il recesso dall’UE ha prodotto significative ripercussioni sul diritto nazionale britannico e sul sistema delle fonti interne in quanto ormai il tessuto normativo della Gran Bretagna è intriso di fonti europee e quindi la perdita di efficacia del diritto europeo penetrato ormai nel tessuto normativo anglosassone, non porrà pochi problemi, sia per quanto riguarda le fonti primarie, sia per quelle secondarie. Sul punto, gli interpreti, già da tempo, ritengono che sia indispensabile l’intervento del Parlamento perché quest’ultimo ha sancito con l’ECA 1972 l’ingresso delle fonti sovranazionali e ne ha legittimato la diretta applicabilità

    Raman Spectroscopy Capabilities of the CBex Handheld Raman Instrument

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    Raman spectroscopy is a reliable, nondestructive method of identifying and distinguishing between different types of biological fluids. However, forensic studies have been restricted to indoor desktop Raman instruments when it would be optimal if Raman spectroscopic analysis could be performed at a crime scene. The CBex Handheld Raman Instrument was developed as a portable tool that could perform Raman spectroscopy outside the lab. Unfortunately, the CBex cannot obtain viable spectra of biological fluids. The handheld was compared to the Renishaw invia Raman Microscope by quantifying the signal-to-noise ratio of each by acquiring Scotch tape spectra. The handheld has a significantly lower detector sensitivity than the desktop and cannot take viable spectra over an integration time of 2.5s without reducing the laser powe

    Staphylococcal enterotoxin

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    Thesis (Ph.D.)--Boston UniversityThe subject of this investigation was the staphylococcal substance which we now call enterotoxin and which we know to be responsible for staphylococcal food poisoning in man. The immunological response of animals to this substance, as well as the exceptional heat resistance of the enterotoxin, indicates that it is indeed quite different from other known bacterial exotoxins. It was hoped that this study of some of the physical and chemical properties of the enterotoxin would help to explain those differences and also yield information about the chemical nature of the toxin itself. [TRUNCATED
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