74 research outputs found

    Economic Crisis and rights of women in the Labour Field: The Crisis as a Trigger For the implementation of social rights?

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    Procedimenti di formazione delle leggi e potere di rinvio

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    Ad un primo e sommario esame, nonostante l\u2019obiettivo della riforma sia snellire il procedimento legislativo ed evitare dunque che le lungaggini derivanti dal bicameralismo perfetto si riproducano in altre sedi, si pu\uf2 essere indotti ad ipotizzare che il potere di controllo del Capo dello Stato in sede di promulgazione uscir\ue0 potenziato dalla introduzione, da parte del disegno di legge di revisione costituzionale , di tre macro-categorie di procedimenti legislativi (bicamerale, monocamerale, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato), ulteriormente distinguibili al loro interno per un totale di nove varianti . L\u2019alto grado di complessit\ue0 insito in questa innovazione \ue8 infatti avvertito con preoccupazione dalla dottrina, che si sta interrogando prima di tutto sulla possibilit\ue0 di far valere i vizi nella scelta del procedimento legislativo dinanzi alla Corte costituzionale . Serpeggia per\uf2 una certa insoddisfazione per ipotetici controlli di costituzionalit\ue0 di tipo successivo, in ragione della tendenza della Corte, riscontratasi sinora, ad intervenire con difficolt\ue0 nel caso della violazione di norme costituzionali sull\u2019iter legis . Proprio per questo, si \ue8 guardato con interesse alla possibile introduzione, da attuarsi, verosimilmente con una modifica alla l. cost. n. 1 del 1948, di una nuova modalit\ue0 di attivazione del giudizio di costituzionalit\ue0, da svolgersi in via preventiva su richiesta di una minoranza parlamentare . Altri invece, ragionando a partire dal testo della riforma, hanno soffermato l\u2019attenzione proprio sull\u2019esercizio della funzione presidenziale di controllo al momento della promulgazione . Oltre al carattere preventivo dell\u2019intervento ex art. 74 Cost. si potrebbe addurre, a sostegno dell\u2019affermazione del controllo presidenziale, che il Capo dello Stato \ue8 abituato a riscontrare problematiche relative alla forma di governo, tra cui potrebbero rientrare i conflitti tra Camera e Senato (tanto \ue8 vero che si annoverano, dal 1948 ad oggi, solo due rinvii motivati prevalentemente in ragione della violazione di norme su diritti costituzionali, mentre gli altri 58 sono supportati da valutazioni tendenzialmente riconducibili alla c. d. \u201clogica ordinamentale\u201d) . Inoltre, una inedita lettura del multiforme concetto di unit\ue0 nazionale potrebbe, forse, indurre il Presidente a rinviare leggi approvate in spregio alle norme costituzionali che richiedono il procedimento bicamerale o la maggioranza assoluta per discostarsi dalle richieste di emendamento Senato, divenuto sede per l\u2019espressione del punto di vista delle istituzioni territoriali. Proseguendo nel ragionamento si potrebbe discorrere, in questa sede, del Capo dello Stato come organo preposto anche alla tutela della forma di stato. In queste pagine, pi\uf9 che abbozzare previsioni, senz\u2019altro troppo aleatorie , ci si intende interrogare, alla luce degli spunti sinora pervenuti dalla dottrina, sulla \u201csostenibilit\ue0\u201d di questi nuovi orizzonti del potere di rinvio alla luce del complessivo assetto della forma di governo scaturente dal disegno di legge di riforma costituzionale, cercando di comprendere, alla luce dei limiti connaturati a questo istituto, che ne hanno costretto la applicazione nella prassi ad ipotesi definibili come pur sempre eccezionali , se un intervento in tal senso sia necessario e, in caso positivo, se il Capo dello Stato possa essere davvero l\u2019organo adatto per limitare eventuali abusi. Riflessioni ad hoc saranno dedicate poi ai nuovi profili del ruolo presidenziale nei procedimenti monocamerali che vedano la \u201csoccombenza\u201d delle proposte emendative del Senato, rigettate da parte della Camera, cui spetta la approvazione definitiva della legge: si metteranno in luce i rischi che la facolt\ue0 di scelta tra promulgazione e rinvio presenter\ue0 per il Quirinale nel caso in cui il Senato invochi il rinvio, associando al mancato accoglimento delle proprie richieste di modifica la violazione di norme costituzionali, tenuto conto di quanto avvenuto durante la vigenza del sistema di bicameralismo perfetto nel caso di forti contrasti tra maggioranza ed opposizione e tenuto anche conto che l\u2019obiettivo principale della riforma \ue8 consegnare alla Camera dei Deputati regole sul procedimento legislativo pi\uf9 efficienti. Si ragioner\ue0 inoltre del possibile ruolo del Presidente, qualora la Camera inserisca diposizioni \u201cnuove\u201d dopo l\u2019intervento del Senato, rendendo eventualmente necessaria una ri-sottoposizione al Senato stesso della legge, che invece la Camera ha approvato in via definitiva (tema familiare nella vigenza della originaria formulazione del Titolo V). Da ultimo, posto che il rinvio non viene mai esplicitamente escluso dal testo del disegno di legge di riforma, ci si soffermer\ue0 su questioni pi\uf9 specifiche, poste dalla \u201cresa\u201d del rinvio in procedimenti legislativi che presentano caratteristiche particolari e capaci di incidere sulla natura del controllo svolto in sede di promulgazione dal Capo dello Stato. In particolare, ci si interrogher\ue0 sul procedimento legislativo volto alla conversione dei decreti legge e sul significato e sulle ripercussioni della proroga del termine per la conversione medesima, in caso di rinvio presidenziale, operata dalla riforma costituzionale. Infine, sar\ue0 valutato se il controllo di costituzionalit\ue0 preventivo sulla legge elettorale possa precludere il ricorso all\u2019art. 74 Cost. da parte del Presidente della Repubblica o solo sconsigliarlo

    Transparency versus national security: the method of the constitutional law (working paper)

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    SUMMARY - 1. Introduction: the conflict between national security and transparency \u2013 Part one 2. The Italian law about state secret - 2.1. The leading case of 1977: national security as a constitutional foundation, and limit of state secret - 2.2. The effects of resorting to state secret before the judicial power: an \u201calmost total\u201d barrier to the criminal suit - 2.3. Secrecy is not breached although the records it regards have already been disclosed - 2.4. The oversight of the Italian constitutional Court in respect to the political nature of secrecy - 2.4.1. Considerations on the limits of subversion of the constitutional order for the use of state secrets and on the requirement of justifying the secrecy order - 2.5. Final considerations \u2013 Part two 3. The United States\u2019 system: state secrets privilege and oversight of the judicial power - 4. The viewpoint of the European Court of Human Rights - 4.1. Secrecy and human rights in the ECHR\u2019S jurisprudence - 5. Conclusions

    Fecondazione eterologa e Corte europea : riflessioni in tema di interpretazione convenzionalmente conforme e obbligo del giudice di sollevare la questione di legittimit\ue0 costituzionale

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    SOMMARIO: 1. Il caso. 2. I possibili effetti della sentenza della Corte europea alla luce della giurisprudenza costituzionale. 3. L\u2019obbligo del tentativo di un\u2019interpretazione convenzionalmente conforme che ammetta la fecondazione eterologa. 4. Il fallimento del tentativo di interpretazione convenzionalmente conforme come presupposto per investire della questione la Corte costituzionale
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