17 research outputs found

    La donazione di beni altrui: le incertezze sulla sua qualificazione

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    L’articolo analizza il tema della donazione di beni altrui al fine di vagliarne i profili di validità. La donazione di beni altrui viene quindi posta a confronto con la donazione di beni futuri in modo da metterne in luce le differenze e confutare l’applicazione analogica dell’art. 771 cod. civ. alla prima. Sulla base delle pronunce giurisprudenziali sul tema, l’a. sostiene, da un lato, la necessaria distinzione tra donazione di beni altrui ad effetti immediatamente reali (da considerarsi nulla) e ad effetti obbligatori (che può essere valida), e dall’altro l’applicabilità dell’art. 1478 cod. civ. alla fattispecie in esame.The paper analyses the donation of third-parties goods, in order to examine its possible validity. This contract is compared to the donation of future goods, aiming to highlight their differences and reject the analogous application of art. 771 civ. cod. to the first one. On the basis of the jurisprudence, firstly, the a. argues for a core distinction between donation of third-parties goods having the effects of a real contract (to be considered void) and those with binding effects (to be considered valid), and secondly, for the possible application of art. 1478 civ. cod. to the case under consideration

    L'assegno di divorzio e la valutazione del contributo endofamiliare

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    La Corte di cassazione, nella decisione in esame, rigetta il ricorso proposto dall’ex coniuge avverso il mancato riconoscimento dell’assegno di divorzio. La S.C. pone alla base della pronuncia, l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2018 che, come è noto, hanno operato una fondamentale rilettura dell’art. 5, comma 6, l. div., riconoscendo sia una funzione assistenziale sia perequativo-compensativa all’assegno. Nella fattispecie, i giudici valutano, da un lato, l’insussistenza di una situazione di non auto-sufficienza economica della donna e, dall’altro, si concentrano sull’effettività del contributo endofamiliare prestato da quest’ultima. A tal riguardo, viene sottolineato come l’ex coniuge avesse operato liberamente le sue scelte lavorative, per ragioni personali e non dirette alla cura della famiglia. Dunque, pur in presenza di uno squilibrio economico tra gli ex partners, non può trovare giustificazione la corresponsione di un assegno di divorzio non essendovi una frustrazione della richiedente sotto il profilo esistenziale.The Court of Cassation, in the decision under consideration, rejects the request, brought by the former spouse, to obtain the divorce allowance. The S.C. places at the basis of its ruling, the innovation ush-ered in by the judgment 18287/2018 of the Joint Sections which, as it is well known, provided for a fun-damental reinterpretation of Article 5(6) of the Divorce Act, assigning to the divorce allowance both a support and, in equal measure, a compensatory and equalizing function. In the present case, the judges appreciate, on the one hand, the absence of a situation of economic non self-sufficiency of the ex wife and, on the other hand, the non-effective contribution made by the woman to family life. In this respect, it is highlighted that the former spouse had made her work-related decisions not to dedicate herself to the care of the family. Thus, even if there is an economic imbalance between the two former spouses, the payment of a divorce allowance is not granted as there is no existential frustration of the plaintiff

    La (perduta) centralitĂ  del consenso nello specchio delle condizioni di liceitĂ  del trattamento dei dati personali

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    Il presente contributo, da una breve analisi del Regolamento (UE) 679/2016, analizza il consenso dell'interessato quale condizione di liceitĂ  del trattamento dei dati personali. Si evidenzia quindi come sia necessario che il consenso presenti determinate caratteristiche e, su tutte, la libertĂ  che spesso viene, in realtĂ , a mancare laddove il consenso al trattamento dei dati personali rappresenti la condizione per l'accesso ad un bene o ad un servizio. Il tema trattato offre quindi l'occasione di vagliare la possibilitĂ  di leggere in chiave economica il fenomeno della circolazione dei dati personali, mostrando come il consenso sia uno strumento di circolazione della ricchezza che tali dati racchiudono

    La disciplina delle immissioni: rimedi e tutele

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    Il contributo analizza la disciplina delle immissioni contenuta nell’art. 844 c.c. al fine di vagliare il criterio della normale tollerabilità. Vengono poi indagate le forme di tutela esperibili in caso di danno alla persona con particolare riguardo alla protezione del diritto alla salute nonché alla tutela del bene ambiente

    Il proporzionale bilanciamento tra diritto di accesso alle informazioni della p.a. e privacy dei singoli

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    Il contributo prende le mosse dall’analisi delle questioni sottese alla sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, al fine di indaga-re il rapporto sussistente tra le esigenze di trasparenza amministrati-va ed il diritto alla protezione dei dati personali dei singoli interessati. In un serrato confronto tra Corte costituzionale, Corte di giustizia dell’Unione europea, Corte EDU e autorità Garante, emerge l’esigenza di un proporzionale bilanciamento tra diritti e principi il cui fondamento si rinviene sia nella Costituzione sia nelle fonti di diritto europeo. Si pone quindi in luce come il principio di proporzionalità rappresenti la chiave di volta per attuare nel modo più corretto detto bilanciamento, nonché uno strumento imprescindibile per il legislato-re, chiamato ad attuare una revisione complessiva della materia, al fine di soddisfare il diritto di accesso alle informazioni inerenti ai tito-lari di incarichi dirigenziali nella p.a., senza al contempo limitare ec-cessivamente la loro privacy

    Il notaio e la responsabilitĂ  nell'esercizio della sua professione

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    Il presente contributo analizza il ruolo del notaio sia quale libero professionista sia quale pubblico ufficiale, sottolineando la centralità del dovere di consiglio e dell’obbligo assicurativo. L’indagine evidenzia inoltre come la responsabilità da contatto sociale (di cui si analizzano le radici europee) sia adatta anche alla malpractice notarile

    Matrimonio effimero e riflessi sull'assegno di divorzio

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    La Corte di cassazione, nella decisione in commento, rigetta il ricorso proposto dall’ex coniuge avverso il mancato riconoscimento dell’assegno di divorzio. L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento secondo il quale la breve durata del matrimonio può giustificare la riduzione dell'assegno divorzile fino ad azzerarlo, dal momento che, in un matrimonio effimero, è difficile, se non impossibile, riscontrare un rilevante contributo endofamiliare fornito dall’ex coniuge nella fisiologia del rapporto. Nella fattispecie, i giudici rilevano, da un lato, che lo squilibrio tra le condizioni economiche degli ex partners sussisteva già da prima del (brevissimo) matrimonio e non è stato determinato da scelte comuni di indirizzo della vita familiare e, dall’altro, che la richiedente non versa nell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati stante la sua giovane età e l’assenza di patologie incidenti sulla sua capacità lavorativa. La pronuncia offre l’occasione per valutare, in simili casi, nell’ambito di tutte le funzioni proprie dell’assegno di divorzio, quale sia il più corretto bilanciamento tra l’esigenza di un alleggerimento dei doveri di solidarietà post-coniugale e le istanze di tutela dell’ex coniuge economicamente debole.The Court of Cassation, in the decision under consideration, rejects the request, brought by the former spouse, to obtain the divorce allowance. The decision is in line with the well-established case law according to which the short duration of the marriage may justify the reduction and even the forfeiting of the divorce allowance, since, in a short marriage, it is difficult, if not impossible, to find an effective contribution made by the former spouse to family life. In the present case, the judges consider, on the one hand, that the imbalance between the economic conditions of the former partners existed already before the (very short) marriage and was not determined by common choices in the direction of family life; on the other hand, that the plaintiff is not in a situation of objective impossibility of obtaining adequate means, in light of her young age and the absence of pathologies affecting her ability to work. The ruling provides an opportunity to assess, within the scope of all the functions of the divorce allowance, what is the most appropriate balance between the need for relief from the duties of post-marital solidarity and the lawful demands for protection of the economically- weak former spouse
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