Il principio di generale volontarietà delle cure e il conseguente diritto di rifiutare
qualsivoglia trattamento sanitario paiono inficiati da tre equivoci ricorrenti (che il
presente contributo si propone d’indagare e fors’anche di risolvere), riguardo, rispettivamente,
alla natura della posizione di garanzia dal medico rivestita ex art. 40 c.p.;
all’interpretazione del requisito dell’attualità della volontà del paziente e a che cosa,
infine, possa essere oggetto di tale dissenso. Inoltre, ai fini del rispetto dell’autodeterminazione
individuale in àmbito sanitario, determinanti appaiono il ruolo e i poteri
attribuiti all’amministratore di sostegno eventualmente designato, nonché la validità
delle direttive anticipate: elementi, questi, troppo spesso sottoposti, nel nostro ordinamento,
alla mutevole valutazione di differenti orientamenti giurisprudenziali. Infine,
oggetto d’analisi sono le voci di danno suscettibili di riparazione a séguito della
violazione del dissenso informato opposto dal paziente, nonché le problematiche relative
alla quantificazione di tale risarcimento — anche in relazione alle stesse funzioni
svolte dalla responsabilità civile
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