Il contributo analizza una recente decisione della Corte di cassazione (sez. IV, dep. 11 gennaio 2019) che esprime un orientamento restrittivo circa l’invalidità dell’atto di elezione di domicilio non tradotto realizzato- mediante semplice dichiarazione verbalizzata dalla polizia- dall’indagato straniero. Il progressivo ampliamento delle garanzie difensive per l’indagato o imputato straniero, soprattutto per effetto degli ultimi interventi del legislatore europeo, non è giunto ancora ad un pieno ed incondizionato riconoscimento del diritto all’assistenza di un interprete o alla traduzione scritta di tutti gli atti del procedimento penale