La legittimazione dei terzi a proporre la domanda di concordato preventivo quale ipotesi di soluzione alternativa

Abstract

La legittimazione attiva a richiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, individuata dall’art. 160 l. fall. nell’imprenditore-debitore, è rimasta invariata anche a seguito della riforma attuata dalla legge n. 80/2005 e succ. mod. L’Autrice, in un’ottica de iure condendo, s’interroga sulla possibilità e sull’opportunità di estendere la legittimazione ad avvalersi dello strumento concordatario anche a soggetti diversi dal debitore

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