L\u2019oggetto del presente studio si focalizza sulla figura delle State-owned Enterprises (controllate totalmente o in quote rilevanti dallo Stato di appartenenza) su due distinti versanti. Da un lato, si \ue8 analizzata l\u2019attivit\ue0 che queste imprese svolgono in qualit\ue0 di investitore internazionale in Paesi terzi rispetto a quello cui sono riconducibili (proiezione esterna); dall\u2019altro lato, si \ue8 studiato il rapporto che intercorre con l\u2019investitore internazionale all\u2019interno del territorio nazionale (proiezione interna). Per quanto concerne la proiezione esterna delle imprese di Stato, l\u2019attenzione si \ue8 particolarmente rivolta al duplice rapporto che intercorre, da un lato, con lo Stato cui fanno riferimento (home State); dall\u2019altro, con lo Stato in cui pongono in essere l\u2019investimento internazionale (host State). Si \ue8 immediatamente osservato come tali soggetti non siano ad oggi contemplati da alcuna normativa vincolante sul piano internazionale, potendosi rintracciare unicamente strumenti di soft law che le menzionino espressamente. \uc8 stata quindi analizzata la natura di tali soggetti, riconducibili alla categoria delle imprese multinazionali, analizzandone i punti di contatti nonch\ue9 le diversit\ue0. Per quanto riguarda la proiezione interna, l\u2019attenzione \ue8 stata posta sulla giustiziabilit\ue0 degli atti posti in essere dalle imprese di Stato, sia per quanto riguarda la giurisdizione dei tribunali arbitrali internazionali, sia per quanto concerne l\u2019attribuzione degli atti posti in essere da quest\u2019ultime al home State. Per ci\uf2 che concerne la determinazione della giurisdizione dei tribunali arbitrali internazionali, l\u2019ipotesi di studio accolta dalla presente ricerca \ue8 di sfavore nei confronti della classica distinzione proposta per risolvere la tematica a della giustiziabilit\ue0 degli atti posti in essere da un\u2019impresa di Stato, ovverosia quella fondata sulla distinzione tra gli atti jure imperii e quelli jure gestionis. Al contrario, si vorrebbe accogliere la distinzione che si basa sui cc.dd. tests strutturale e funzionale, in quanto tale approccio risulterebbe pi\uf9 idoneo per identificare differenti livelli di responsabilit\ue0 latu sensu intesa (accountability) dello Stato ai sensi del diritto internazionale. IX Per quanto riguarda l\u2019attribuibilit\ue0 degli atti posti in essere dall\u2019impresa di Stato al soggetto pubblico cui fanno riferimento, verranno esaminate le modalit\ue0 con cui gli artt. 4, 5 e 8 del Progetto sono applicati dai tribunali arbitrali internazionali al campo degli investimenti internazionali, terreno ben diverso rispetto a quello tipico della loro applicazione. L\u2019intento primario sar\ue0 quello di esaminare la possibilit\ue0 che tale attribuzione possa condurre a una forma di responsabilit\ue0 internazionale del home State, nel caso in cui si ravvisi che la violazione del contratto alla base del rapporto tra impresa e SOE (riconducibile ed attribuibile allo Stato che ospiti l\u2019investimento) violi al contempo anche una norma di diritto internazionale (il BIT di riferimento tra i due Stati parte)