Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e organo di giustizia costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale portoghese

Abstract

Il lavoro mette a confronto la giurisprudenza dell\u2019organo di giustizia costituzionale portoghese e di quello italiano per confrontare le diverse risposte che sono state date in tema di costituzionalit\ue0 del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il ragionamento centrale che viene replicato in entrambe le corti \ue8 quello per cui i concetti di famiglia e di matrimonio accolti nelle due costituzioni non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all\u2019epoca in cui la carta entr\uf2 in vigore; entrambe muovono da una premessa analoga, e cio\ue8 l\u2019ontologica diversit\ue0 tra le unioni eterosessuali e quelle omosessuali: A seguito per\uf2 della successiva scelta del legislatore portoghese di introdurre il matrimonio omosessuale, il Tribunale costituzionale portoghese ha ritenuto che le disposizioni costituzionali non fossero di ostacolo a un\u2019evoluzione del concetto di matrimonio che ammettesse una nuova attuazione normativa, specchio di una diversa concezione politica e etica con obiettivi antidiscriminatori ed interprete di un\u2019opinione diffusa nella societ\ue0. La nostra Corte costituzionale, invece si \ue8 considerata impotente a scardinare in via giurisprudenziale la nozione consolidata di matrimonio come unione di un uomo e di una donna, ma ha ammesso, in forza dell\u2019art. 2 Cost., il riconoscimento della necessit\ue0 di un futuro intervento del legislatore per la regolamentazione organica delle unioni omosessuali \ue8 un punto nuovo ed importante nella giurisprudenza costituzionale

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