Il Tribunale costituzionale spagnolo e i diritti fondamentali dell’insegnante di religione

Abstract

Lo scritto muove dalla sentenza n. 51 del 14 aprile 2011 con la quale il Tribunale costituzionale spagnolo ha accolto il ricorso di amparo di un\u2019insegnante di religione che era stata esclusa dalle sue attivit\ue0 di insegnamento dopo aver contratto matrimonio civile con un uomo divorziato: la sentenza \ue8 di indubbio interesse perch\ue8 ha consentito di richiamare principi utili anche all' ordinamento italiano per svolgere il non facile bilanciamento tra la libert\ue0 religiosa delle organizzazioni confessionali, in riferimento alla possibilit\ue0 di selezionare docenti che dispensino insegnamenti coerenti con la loro dottrina, e la garanzia di alcuni diritti fondamentali dell\u2019insegnante. Il primo principio \ue8 quello per cui non pu\uf2 essere escluso un sindacato giurisdizionale sugli effetti civili di una decisione ecclesiastica, ovvero sulle ragioni fatte valere da tali organizzazioni di tendenza per allontanare un soggetto dall\u2019insegnamento, ancorch\ue9 siano ragioni di natura religiosa o morale. Il secondo principio \ue8 quello per cui il rispetto della libert\ue0 religiosa, individuale e collettiva, deve poter essere bilanciato con alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali in particolare quello alla libert\ue0 di manifestazione del pensiero in connessione con il diritto di contrarre matrimonio nelle forme stabilite dalla legge e quello al rispetto della vita privata e familiare. In chiusura dell'articolo viene proposto un parallelo con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che l\u2019interesse di un\u2019universit\ue0 \u201cdi tendenza\u201d a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni che contraddistingue la dottrina cattolica, non pu\uf2 estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libert\ue0 di espressione

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