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Legge sul “Dopo di noi” e strumenti di destinazione funzionale e patrimoniale in capo ai privati: brevi riflessioni alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale

Abstract

Il presente contributo mira a ripercorrere i principali contenuti presenti nella legge 22 giugno 2016, n. 112, la c.d. “Legge sul Dopo di noi”, che ha innovato l’ordinamento interno, mediante la previsione di un complesso di misure specificamente concepite per la tutela del “disabile grave”, ex art. 3, co. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104. In questa prospettiva, il lavoro tiene conto di due linee direttrici volte rispettivamente alla erogazione di finanziamenti pubblici per la promozione di soluzioni abitative massimamente “comunitarie” e alla promozione di strumenti e/o azioni di diritto privato, accompagnati da un regime fiscale di favore. Con riferimento a questi ultimi profili, comunque, il focus è incentrato sui trusts, sui vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e sui fondi speciali, disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. In specie, l’indagine è tesa ad analizzare la configurazione pubblicistica sottesa a questi strumenti, desumibile dalla lettura della legge in esame, che si antepone, idealmente, alla classica configurazione privatistica, prevalente sul piano interno. Più in particolare, l’analisi degli istituti verrà condotta alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, onde scorgere, in ultimo, elementi di coerenza e di criticità rinvenibili nel diritto positivo

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