Brevi riflessioni che muovono da un frammento di Giulio Paolo, D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.), in cui il giurista severiano discute il contenuto della rubrica dell’editto degli edili curuli “si alii rei homo accedat”; rubrica volta a disciplinare tutte quelle compravendite che trasferivano dei servi quali accessori di una res. Il giurista nel frammento aderisce alla dottrina di Sesto Pedio, il quale giustificava il divieto di accessorietà tra res e homo, voluto dagli edili curuli al fine di evitare le frodi dei venditori di schiavi, in ragione della dignitas hominum («propter dignitatem hominum»)