La parabola del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento tributario
di accertamento sembrava essersi conclusa con le sentenze nn. 19667 e 19668 del
2014, rese a sezioni unite della Suprema Corte, mediante il definitivo riconoscimento
dell\u2019immanenza dello stesso al nostro sistema. Tuttavia le stesse sezioni unite con la sentenza
n. 24283 del 2015 hanno riaperto la problematica, trovando la soluzione, giudicata
opinabile in dottrina, di confinare la generalizzata obbligatorieta` del contraddittorio ai soli
tributi cd. \u201carmonizzati\u201d. L\u2019intendimento di definire la questione alla luce dei principi
europei, pero` , poteva forse suggerire una diversa soluzione, e cioe` una via che, recependo
i criteri ermeneutici suggeriti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2015,
cercasse di trovare all\u2019interno del nostro ordinamento delle norme di principio che, in
via potenziale, ed interpretate alle luce dei criteri provenienti dalla Corte di giustizia,
potessero legittimare l\u2019applicazione del contraddittorio in via generalizzata, evitando cos\u131`
le inevitabili difficolta` pratiche e teoriche generate dalla scelta di confinare l\u2019istituto ai soli
tributi armonizzat