In linea con un primo programma, qualificabile come “forte” o
“rifondativo”, taluni esperimenti neuroscientifici sarebbero in grado
di fornire la dimostrazione empirica dell’inesistenza del libero arbitrio
e di ogni possibilità di affrancamento della volontà umana dalle
leggi causali della fisica; e i relativi risultati sarebbero suscettibili di
immediata trasposizione sul piano giuridico. Secondo questa impostazione,
il contributo chiarificatore offerto dalle indagini neuroscientifiche
avrebbe già squarciato il velo sulla fallacia dei postulati della
responsabilità penale e non lascerebbe alcuna alternativa plausibile
rispetto ad una rifondazione complessiva del diritto criminale. In altre
parole, preso atto che il giudizio di responsabilità fondato sulla
colpevolezza per il fatto concreto – intesa vuoi come possibilità di agire
diversamente, vuoi come capacità di essere motivabili mediante
la norma – non è scientificamente sostenibile in un mondo governato
dal principio causale-deterministico, occorrerebbe semplicemente accantonarlo,
così come la pena tradizionalmente intesa, la quale andrebbe
integralmente sostituita con misure di sicurezza finalizzate
alla correzione, o in subordine alla neutralizzazione. Si tratta pertanto
di una prospettiva integralmente de jure condendo.
Viceversa, in linea con un secondo e diverso programma neuroscientifico,
definito “debole” o “moderato”, la questione dei rapporti
tra libero arbitrio e responsabilità penale in realtà esulerebbe dall’ambito
dell’indagine delle neuroscienze; o quanto meno, in linea con
un’impostazione parzialmente differente, ma precorritrice delle stesse
conclusioni, le neuroscienze non sarebbero (ancora) state in grado di fornire la risposta definitiva in ordine all’esistenza o meno del libero
arbitrio 14. Pertanto, il contributo di tali discipline scientifiche sul
piano giuspenalistico dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla soluzione
di problemi concreti e circoscritti, connessi all’accertamento di determinati
stati mentali, la cui esistenza e le cui qualità possono incidere
a vario titolo sull’applicazione degli istituti vigenti del diritto
criminale, sostanziale e processuale. In altre parole, una prospettiva
essenzialmente de iure condito