Il commento analizza la sentenza della Corte di Cassazione che, in ragione dell’inadempimento da parte
dell’intermediario finanziario del dovere di informazione completa e corretta sull’inadeguatezza dell’operazione
di investimento, ha pronunziato la risoluzione del contratto di compravendita dei titoli di debito
dello Stato argentino intercorso tra cliente e banca. Mossi una serie di rilievi critici, nel metodo e nel
merito, alla esegesi operata dalla Supr. Corte, si propongono gli argomenti a sostegno di una diversa
lettura dell’art. 29 reg. intermediari n. 11522/1998, in tema di ‘‘operazioni non adeguate’’, specie in punto
di ricadute nella individuazione dei rimedi più appropriati alla tutela del cliente