Il commento analizza le decisioni del Collegio romano dell’A.B.F. che riconoscono, nell’ipotesi di errata
indicazione da parte dell’ordinante dell’IBAN in un ordine di bonifico, la responsabilita` della banca del
beneficiario (e non della banca dell’ordinante), per non aver verificato la discrasia tra il titolare del conto di
pagamento identificato dall’IBAN inesatto e il nominativo del destinatario esplicitamente menzionato. In
senso critico, si prospetta una esegesi dell’art. 24 d. legis. n. 11/2010, in materia di ‘‘identificativi unici
inesatti’’, diversa rispetto a quella del Collegio, e se ne vagliano le ricadute sulla condotta richiesta ai
prestatori di servizi di pagamento sul piano dell’esatta identificazione del destinatario del bonifico e sulla
responsabilita` delle banche verso i clienti e gli utenti, non clienti, del sistema dei pagamenti