In questo mio lavoro cerco di analizzare il sistema dei controlli sugli enti locali, che da controllo statico di mera regolarità formale sugli atti, diviene un controllo dinamico teso alla valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa. L'evoluzione normativa significativa partita negli anni '90 ha infatti seguito questo percorso: una forte attenzione ai controlli di governance, ovvero alla valutazione del processo di programmazione e dei relativi risultati conseguiti, ridimensionando addirittura alcune fattispecie di controllo e il loro assetto; assegnando al controllo un ruolo di parte integrante dell'amministrare. Un controllo che sì, si basa sempre sulla regolarità dell'azione aministrativa e sui suoi atti, ma che deve tendere all'efficacacia e all'efficienza della gestione delle risorse – mediante valutazioni, verifiche, comparazione dei risultati conseguiti – all'interno di un processo che, appunto, deve tendere al massimo con il minimo sforzo, attuando un sistema di controllo «interno ed integrato» all'amministrazione stessa.
Tutto ciò alla luce della necessità di raggiungere gli obiettivi derivanti da vincoli comunitari in tema di finanza pubblica, di cui al Patto di stabilità e di crescita, sottoscritto nel 1997, che ha esteso agli enti locali l'applicazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell'Unione Europea. L'evoluzione normativa porta alla riforma del 2012, in cui l'elenco dei controlli interni si annovera e si amplia. Tra questi, il controllo sulle società partecipate che, in quanto tali e gestendo servizi pubblici, si ritiene debba appartenere allo stesso ente locale. Al termine di un estenuante iter procedimentale, è stato cosi pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, disciplina organica in materia di società partecipate.
Sarà, come sempre, la pratica applicativa ed interpretativa a dimostrare se il legislatore delegato abbia saputo cogliere le esigenze della collettività dettando disposizioni suscettibili di condurre alla realizzazione di quegli intenti di semplificazione, razionalizzazione, incentivazione della concorrenza e risparmio per la spesa pubblica che avevano guidato
l'emanazione della legge delega