research

Patrimoni destinati e procedure concorsuali (a seguito della riforma che ha interessato il diritto fallimentare)

Abstract

I patrimoni e i finanziamenti destinati costituiscono una relativa novit\ue0 per il nostro ordinamento, innovazione che viene presa in considerazione anche nell\u2019ambito della novella della legge fallimentare recata dal d. lgs. n. 5/2006. Non si potrebbe, per\uf2, valutare correttamente il \uabquid novi\ubb rappresentato dalla riforma in punto di patrimoni di destinazione e procedure concorsuali se, con un sforzo esegetico anche appena abbozzato, non si producesse un tentativo di coordinamento tra nuova legge fallimentare, codice civile e disciplina dell\u2019amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Un altro aspetto d\u2019interesse risiede nella possibilit\ue0 di verificare \u2013 confrontando fra loro le disposizioni su insolvenza e patrimoni destinati con quelle sui finanziamenti destinati e fallimento \u2013 se le due figure recate dall\u2019art. 2447/bis, cod. civ. (in quanto espressive di una ratio legis sostanzialmente unitaria) trovano una disciplina fondamentalmente completa, per effetto degli spazi vuoti riempiti con l\u2019applicazione analogica delle norme. Inoltre, si appura se la regolazione prevista apparentemente solo a proposito della procedura fallimentare trova spazi d\u2019applicazione (e in che modo e misura) anche nel concordato preventivo e nelle ristrutturazioni della debitoria di cui all\u2019art. 182/bis, legge fallim. Infine, si considera anche una specifica applicazione della liquidazione concorsuale dei patrimoni e finanziamenti destinati in sede di concordato fallimentare. Resta fuori dalla presente indagine la problematica relativa all\u2019incidenza \u2013 sui patrimoni e finanziamenti destinati \u2013 delle procedure per la soluzione di crisi d\u2019imprese soggette ad ordinamenti settoriali (come quelli relativi al credito, alla finanza e alle assicurazioni private). Infatti, anche a prescindere dalle considerazioni proposte in altra sede per giustificare l\u2019esclusione dall\u2019applicazione del nuovo istituto alle societ\ue0 che gestiscono quel genere d\u2019impresa, si deve necessariamente ritenere che \u2013 qualora un ordinamento settoriale intendesse procedere ad applicare l\u2019innovazione costituta dai patrimoni destinati anche ai soggetti di quella specifica disciplina (in quanto societ\ue0 per azioni) \u2013 non solo la regolazione dei profili concorsuali non potrebbe esprimere principi sostanzialmente divergenti rispetto alla generale normativa fallimentare, ma \ue8 poi da reputare che l\u2019eventuale successivo assoggettamento di quelle societ\ue0 ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa dovrebbe forse seguire regole sostanzialmente corrispondenti a quelle dettate per la procedura fallimentare. Viceversa, per quanto attiene all\u2019art. 72/ter, legge fallim. (che si riferisce ai finanziamenti destinati), pare che la disposizione debba necessariamente trovare applicazione anche all\u2019interno di almeno alcuni settori. Infatti, \ue8 evidente che l\u2019erogazione di finanziamenti destinati possa costituire di per se\ub4 un impiego delle disponibilit\ue0 raccolte, ammesso sia per l\u2019impresa bancaria che per l\u2019impresa d\u2019investimento (mentre possono permanere alcuni dubbi per l\u2019impresa di assicurazione). Al contrario, pare da escludere \u2013 salvo un diverso pronunciamento del CICR, ai sensi dell\u2019art. 11, Tub (18) \u2013 che il finanziamento destinato possa eventualmente costituire un utile strumento per la raccolta del risparmio disponibile per l\u2019impresa bancaria. A chiusura della disamina risulta che la disciplina dell\u2019istituto dei patrimoni e finanziamenti destinati \ue8 valutata come sostanzialmente completa. Diviene cos\u131` conoscibile \u2013 per un finanziatore o un investitore potenziale \u2013 la sorte delle proprie ragioni di credito o del proprio investimento in caso di crisi o di insolvenza della societ\ue0 che ha costituito il patrimonio destinato, sia che questo risulti incapiente, sia che invece da esso possa derivare un residuo attivo di liquidazione

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