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Articolazione delle competenze e tutela dei diritti fondamentali nelle misure UE contro il terrorismo,

Abstract

Alcune pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia in tema di misure finalizzate alla lotta al terrorismo evidenziano, ancorch\ue9 per motivi diversi, una compressione del diritto a beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva da parte delle persone e delle organizzazioni colpite dalle misure in questione. Seppure siffatta compressione sia imputabile innanzitutto all\u2019esigenza di reagire a circostanze straordinarie idonee a minacciare la pace e la sicurezza internazionale, non sembra irragionevole ritenere che, nell\u2019ambito dell\u2019Unione europea, essa origini soprattutto dall\u2019esistenza di un sistema giuridico di tutela dei diritti fondamentali che si articola su una pluralit\ue0 di meccanismi. In altre parole, il concorso, in tema di adozione ed esecuzione di provvedimenti finalizzati alla lotta al terrorismo, di pi\uf9 enti \u2014 Stati membri, Unione Europea e Comunit\ue0 europea \u2014 e la complessa articolazione delle competenze che ne deriva sembrerebbero essere causa delle limitazioni dei diritti e delle garanzie fondamentali di cui parliamo. Se la frammentata articolazione di competenze fra pi\uf9 enti pu\uf2 allora influenzare le modalit\ue0 di esercizio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in una prospettiva diversa occorre tuttavia chiedersi se esigenze legate al fenomeno della ripartizione verticale o orizzontale di competenze possano giustificare compressioni tanto incisive da compromettere nella sostanza un diritto considerato fondamentale. La sentenza emanata dalla Corte di giustizia nel caso Kadi (3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione) parrebbe infatti indicare che, pur in presenza di un fenomeno di ripartizione di competenze tra enti diversi, i diritti fondamentali, tra i quali il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, non possono subire alcuna deroga. Essa, soprattutto, valorizza, a differenza della giurisprudenza precedente, il carattere primario acquisito nell\u2019ordinamento dell\u2019Unione dai principi fondamentali, riconosciuti dall\u2019art. 6 del Trattato sull\u2019Unione, e, conseguentemente, della necessit\ue0 di interpretare le norme dei trattati in maniera complessivamente compatibile con l\u2019esigenza di non svuotare di significato tali principi. Peraltro, non \ue8 escluso che questa esigenza potrebbe anche incidere sulla ripartizione di competenze tra pi\uf9 enti, cos\uec derogando, pur in maniera indiretta o implicita, il principio dei poteri attribuiti

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