Muovendo dal criterio di inammissibilità elaborato - per la prima volta - dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45/2005, l'Autore critica la soluzione adoperata dal giudice dei referendum e argomenta perchè un quesito abrogativo totale sia - a tutt'oggi - praticabile, rappresentando peraltro la traduzione più fedele delle previsioni costituzionali e legislative in materia di democrazia diretta ablativa di leggi o atti equiparati alla legge