Princ\uecpi di fondo della materia testamentaria sono la personalit\ue0 del negozio di ultima volont\ue0 e la determinabilit\ue0 delle disposizioni testamentarie, il primo imponendo che le disposizioni liberali provengano dal testatore, il secondo ammettendo il rinvio ad una fonte esterna. Le disposizioni che rimettano alla volont\ue0 del terzo la determinazione del legato o del legatario non sono ammissibili senza limiti, richiedendosi, di converso, che il testatore circoscriva la facolt\ue0 di scelta del terzo, o che questi effettui la scelta sulla base del suo prudente arbitrio. \uc8 vietato, quindi, il rinvio al mero arbitrio del terzo, in quanto incompatibile con la personalit\ue0 del negozio di ultima volont\ue0. Il divieto dell\u2019istituzione di erede, che non pu\uf2 essere rimessa al terzo, neppure entro soggetti determinati dal testatore, si giustifica in considerazione del carattere personalissimo e delle attribuzioni di ordine non patrimoniale connesse al titolo di erede. Pare opportuna l\u2019adozione di un criterio uniforme, per la determinazione sia dell\u2019oggetto sia del beneficiario del legato, da parte di un terzo, idoneo ad un\u2019effettiva e non soltanto formale salvaguardia del principio della personalit\ue0, nonch\ue9 l\u2019espressa previsione della facolt\ue0 di ricorso al giudice, nel caso di mancata determinazione dell\u2019oggetto del legato, o di scelta iniqua, da parte del terzo