Servizi di crociera marittima tra porti di uno stesso Stato

Abstract

Un servizio di trasporto marittimo consistente in una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto dello Stato membro in cui essa è effettuata rientra nella nozione di «cabotaggio marittimo» ai sensi del reg. Cee n. 3577/1992 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)

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