La tematica della responsabilità disciplinare assume
caratteristiche peculiari con riferimento ad
alcune categorie di personale pubblico.
L’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha recepito
il testo dell’art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, elenca
alcune categorie di personale pubblico che sono
sottratte alla contrattualizzazione e che rimangono
regolate dalla disciplina di diritto pubblico.
Si tratta in particolare dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori
dello Stato, del personale militare e delle
forze di polizia dello Stato, del personale della
carriera diplomatica e della carriera diplomatica,
dei professori e dei ricercatori universitari, dei
dipendenti della Banca d’Italia, della Consob,
dell’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato.
Nell’ambito della materia disciplinare,
l’esclusione di tali categorie dalla contrattualizzazione
del rapporto di pubblico impiego, attraverso
cui il legislatore ha attribuito natura privatistica
a tutti gli atti dell’amministrazione direttamente
o indirettamente connessi alla gestione
dei rapporti di lavoro, comporta una serie di
conseguenze.Con particolare riferimento alle fonti, la materia
è regolata, in via generale, dal d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello
Stato) e dalle altre fonti unilaterali (legislative o
regolamentari) che si riferiscono alle singole categorie di dipendenti.
Il testo unico, che costituisce per le categorie in
regime di diritto pubblico la principale fonte
normativa in tema di procedimenti disciplinari,
garantisce una posizione di supremazia e di autorità
all’Amministrazione. L’art. 10 della l. 240/2010, nell’apportare nuove
modifiche al regime disciplinare dei docenti universitari,
ha invece abrogato l’art. 3 della l.
18/2006 ed ha previsto l’istituzione, presso ogni
università e secondo modalità definite dallo statuto,
di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo
pieno