Il tema sottoposto ad analisi è quello dell’adeguatezza degli assetti
organizzativi nelle società di capitali e le conseguenze dell’eventuale
deficit organizzativo, di rinnovata attualità e di assoluta centralità per via
della recente emanazione del Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza e dei suoi correttivi, l’ultimo pubblicato in Gazzetta in data
27.09.2024.
L’impatto della novella sul codice civile - con l’inserimento nello statuto
generale dell’imprenditore degli obblighi organizzativi - ha sollevato
numerose questioni interpretative, che coinvolgono gli studiosi di diversi
settori del diritto e dell’economia.
L’obiettivo del lavoro è di perimetrare il concetto di adeguatezza degli
assetti nelle società di capitali, definendone per quanto possibile il loro
contenuto, anche ponendoli in relazione all’internal governance, così da
individuare i doveri che incombono sull’organo gestorio e provare a
dipanare i dubbi sull’imputabilità e sulle conseguenze dell’eventuale
deficit organizzativo.
Partendo dall’evoluzione storica dei doveri organizzativi, viene indagata
la ratio sottesa all’introduzione dell’art. 2086 c.c. e dei connessi richiami
nella regolamentazione societaria, che - a una prima lettura - sembra
derivare dall’impatto della c.d. rescue culture.
Ma ci si domanda se - a una più attenta analisi - ciò voglia dire che ci si
trova ancora di fronte a un “diritto societario della crisi”; o se si deve
piuttosto considerare che la crisi è definitivamente entrata nel diritto
societario comune, che oggi richiede - nella prospettiva della crisi - regole
a questa ispirate. Con questo obiettivo è parso utile indagare il rapporto tra il “nuovo”
dovere organizzativo delineato dall’art. 2086 c.c. e quello di cui all’art.
2381 c.c. (anche per il tramite dell’art. 2380 bis c.c.) per chiarire la natura
stessa dell’adeguatezza, che non è una nuova clausola generale che regola
l’agere gestorio, ma una sub-clausola collegata al dovere di diligenza nella
sua declinazione di “corretta amministrazione” e che non può che esser
letta alla luce della proporzionalità richiesta dal riferimento alla natura e
alle dimensioni dell’impresa.
Con riferimento alla capacità di intercettare l’emersione della crisi, la
ricognizione dei possibili contenuti degli assetti (come elaborati dalle
scienze economico-aziendali) è stata integrata con i modelli elaborati
dall’analisi economica del diritto soppesati anche alla luce degli approdi
delle scienze comportamentali in riferimento ai possibili bias cognitivi
dell’organo gestorio sollecitati dall’insorgere della crisi.
Chiarita la questione del riparto di competenze con quella connessa
dell’imputabilità dell’eventuale deficit organizzativo nelle società di
capitali si affronta, infine, il tema della responsabilità per deficit
organizzativo e l’applicabilità della Business Judgment Rule alle scelte
gestorie