L'illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico dell'unione civile a seguito del mutamento di sesso. Nota a Corte cost. sentenza n. 66 del 2024
Il contributo analizza una recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., lo scioglimento automatico dell’unione civile
tra soggetti dello stesso sesso a seguito di vicenda di mutamento di sesso, anche quando gli
interessati esprimono la volontà di mantenere un vincolo giuridico tra loro e di dare vita, senza
soluzione di continuità, a un’unione matrimoniale a carattere eterosessuale. La fattispecie è per certi
versi analoga a quella del c.d. divorzio imposto, cui fu posto rimedio prima con sentenza della
Corte, poi con disciplina legislativa, anche se per la Consulta restano differenze importanti. Per
quella circostanza, infatti, oggi la legge riconosce ai membri della coppia la facoltà di trasformare
direttamente il matrimonio in unione civile in caso di mutamento di sesso di uno di essi. Nel nostro
caso invece, la Corte, pur dichiarando illegittimo l’automatico scioglimento dell’unione civile in
caso di volontà contraria della coppia, ne rifiuta la semplice possibilità di conversione diretta in matrimonio, che equivarrebbe a creare un nuovo modo di contrarre il vincolo matrimoniale; opta
invece, con soluzione in parte creativa, per la sospensione dello scioglimento dell’unione fino alla
celebrazione del matrimonio stesso. Alla base del ragionamento della Corte sta la differenza tra
l’unione civile e l’istituto matrimoniale, del quale vengono preservati i tratti caratteristici, tra cui,
fra l’altro, le modalità di contrazione del vincolo. La sentenza offre inoltre interessanti spunti di
riflessione attorno all’evoluzione dei modelli decisionali della Corte, che nel caso pone in essere
una decisione additiva non “a rime obbligate”