Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul noto caso «Englaro», condannando definitivamente la Regione Lombardia al risarcimento del danno causato dal provvedimento della Direzione Generale Sanità che aveva respinto la richiesta diretta ad ottenere la messa a disposizione di una struttura idonea a procedere alla sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, pur in presenza di una pronuncia, passata in giudicato, che aveva riconosciuto tale diritto alla assistita. I giudici amministrativi esprimono importanti principi in tema di violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica e all’effettività della tutela giurisdizionale, soffermandosi sulla natura giuridica della responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi «a risultato garantito» e sul risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, per mancato rispetto della libertà di autodeterminazione del paziente e lesione del rapporto parentale.The Italian Council of State addressed again the well-know «Englaro» case, definitively finding guilty the Lombardia Region. The Council ruled on the redress for economic and non-economic losses. The ground for the decision lies in the damage caused by the denial from the Directorate General for Health to provide suitable infrastructure aimed at performing the suspension of vital care, despite the enforceable ruling granting such a right to the patient