L’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni (TUS, approvato con il D.Lgs. 346/1990) stabilisce che sono esenti
dall’imposta i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore
di discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito
o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante i patti di famiglia disciplinati dagli
articoli 768-bis e ss. cod. civ.